Cassazione Penale, Sentenza n. 37827/2023 del 15/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per reati tributari. Il ricorrente contestava: 1) la quantificazione dell'imposta evasa desunta dagli accertamenti bancari, sostenendo che numerosi prelevamenti dal conto dovessero essere considerati costi deducibili e che alcuni versamenti riguardassero una diversa società (Cutting Edge s.r.l.) non riconducibile alla Info Mecatronic s.r.l.; 2) la utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di verifica fiscale e la presunta inesistenza del reato di occultamento/distruzione della documentazione contabile (art. 10 D.lgs. 74/2000), nonché la mancata dimostrazione dell'attività d'impresa nel 2013; 3) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, contestando la valutazione della gravità del fatto e la prognosi di recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi, rilevando che i motivi ripetevano acriticamente l'appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. È stata confermata la responsabilità per i reati contestati e la motivazione dei giudici di merito: le entrate e i prelievi dal conto corrente sono da considerare ricavi ai sensi dell'art. 32 DPR 600/1973 e la soglia di punibilità risulta comunque superata anche considerando possibili deduzioni. Le dichiarazioni rese in sede di verifica fiscale sono utilizzabili nel giudizio abbreviato. Il delitto di occultamento o distruzione della documentazione contabile (art.10 D.lgs. 74/2000) è qualificato come reato di pericolo concreto/permanente e la temporanea indisponibilità dei documenti è sufficiente per la consumazione. Il ricorrente era stato condannato in primo grado (abbreviato) il 17/10/2019 e la Corte d'appello di Bari aveva confermato il 21/03/2022 la pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione per i capi relativi agli artt. 5 e 10 del D.lgs. 74/2000; la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 5 D.lgs. 74/2000
Norma sul reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di documenti falsi o con altri artifici; applicata per l'accertamento della soglia di punibilità sulla base dei ricavi desunti da accertamenti bancari.
art. 10 D.lgs. 74/2000
Norma sull'occultamento o distruzione di documenti contabili; la Corte interpreta il reato come reato di pericolo concreto e permanente, per cui anche la temporanea indisponibilità dei documenti integra il reato.
art. 32 DPR 600/1973
Disciplina la rilevanza ai fini fiscali delle movimentazioni bancarie; la Corte ritiene che sia le entrate che i prelievi possano essere considerati ricavi in assenza di elementi probatori che dimostrino la natura di costo dei prelevamenti.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'ambito della motivazione del ricorso alle questioni strettamente necessarie per la decisione, richiamato per delimitare i mezzi di impugnazione.
art. 192 cod. proc. pen.
Norma processuale riferita alla prova e alla sua valutazione; menzionata nei motivi di ricorso relativi alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese durante le indagini.
art. 63 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme impugnate in relazione alla utilizzabilità delle prove e alla regolarità procedurale; la Corte nega vizi rilevanti alla decisione di merito.
art. 62-bis cod. pen.
Riguarda le circostanze attenuanti generiche; la Corte sottolinea che il riconoscimento o meno delle attenuanti è discrezionale e non sindacabile in cassazione se fondato e motivato.
art. 616 cod. proc. pen.
Disciplina le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità; applicata per l'addebito delle spese e per il versamento alla Cassa delle ammende.
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
Richiamato quale norma procedurale relativa al trattamento del ricorso (trattazione ex art. 23 comma 8 D.L.137/2020), indicazione di natura procedurale sul rito di trattazione.
Massime di principio
- I prelevamenti dal conto corrente possono essere considerati ricavi ai fini dell'accertamento fiscale se non vengono forniti elementi certi e documentati a dimostrazione che rappresentino spese d'impresa deducibili; l'onere probatorio per dimostrare la natura di costo grava sul contribuente.
- Nel rito abbreviato le dichiarazioni rese dall'imputato durante attività di verifica fiscale possono essere utilizzate in giudizio salvo nullità assolute o forme di inutilizzabilità patologica; la scelta del rito attenua il controllo di legittimità sulle modalità di acquisizione degli atti d'indagine.
- Il reato di occultamento o distruzione della documentazione contabile (art.10 D.lgs. 74/2000) è un reato di pericolo concreto e permanente: anche la temporanea indisponibilità dei documenti, se idonea a impedire la ricostruzione dei redditi, può integrare il reato.
- Le doglianze generiche e la mera riproposizione dei motivi di merito in cassazione senza contestazioni specifiche e critiche alle argomentazioni della sentenza impugnata espongono il ricorso a declaratoria di inammissibilità per manifesta genericità o infondatezza.
- La valutazione sulle circostanze attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena sono decisioni di merito discretazionali, sindacabili in cassazione solo se affette da errori logico-giuridici evidenti.
- Per contestare la ricostruzione dei redditi basata su accertamenti bancari è necessario fornire documentazione alternativa e contabile rigorosa che colleghi in modo certo i prelievi a costi deducibili o a soggetti diversi.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare l'obbligo di rifondere spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende se non sussistono giustificazioni sulla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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