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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37827/2023 del 15/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per reati tributari. Il ricorrente contestava: 1) la quantificazione dell'imposta evasa desunta dagli accertamenti bancari, sostenendo che numerosi prelevamenti dal conto dovessero essere considerati costi deducibili e che alcuni versamenti riguardassero una diversa società (Cutting Edge s.r.l.) non riconducibile alla Info Mecatronic s.r.l.; 2) la utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di verifica fiscale e la presunta inesistenza del reato di occultamento/distruzione della documentazione contabile (art. 10 D.lgs. 74/2000), nonché la mancata dimostrazione dell'attività d'impresa nel 2013; 3) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, contestando la valutazione della gravità del fatto e la prognosi di recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità dei motivi, rilevando che i motivi ripetevano acriticamente l'appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. È stata confermata la responsabilità per i reati contestati e la motivazione dei giudici di merito: le entrate e i prelievi dal conto corrente sono da considerare ricavi ai sensi dell'art. 32 DPR 600/1973 e la soglia di punibilità risulta comunque superata anche considerando possibili deduzioni. Le dichiarazioni rese in sede di verifica fiscale sono utilizzabili nel giudizio abbreviato. Il delitto di occultamento o distruzione della documentazione contabile (art.10 D.lgs. 74/2000) è qualificato come reato di pericolo concreto/permanente e la temporanea indisponibilità dei documenti è sufficiente per la consumazione. Il ricorrente era stato condannato in primo grado (abbreviato) il 17/10/2019 e la Corte d'appello di Bari aveva confermato il 21/03/2022 la pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione per i capi relativi agli artt. 5 e 10 del D.lgs. 74/2000; la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 5 D.lgs. 74/2000

    Norma sul reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di documenti falsi o con altri artifici; applicata per l'accertamento della soglia di punibilità sulla base dei ricavi desunti da accertamenti bancari.

  • art. 10 D.lgs. 74/2000

    Norma sull'occultamento o distruzione di documenti contabili; la Corte interpreta il reato come reato di pericolo concreto e permanente, per cui anche la temporanea indisponibilità dei documenti integra il reato.

  • art. 32 DPR 600/1973

    Disciplina la rilevanza ai fini fiscali delle movimentazioni bancarie; la Corte ritiene che sia le entrate che i prelievi possano essere considerati ricavi in assenza di elementi probatori che dimostrino la natura di costo dei prelevamenti.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'ambito della motivazione del ricorso alle questioni strettamente necessarie per la decisione, richiamato per delimitare i mezzi di impugnazione.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma processuale riferita alla prova e alla sua valutazione; menzionata nei motivi di ricorso relativi alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese durante le indagini.

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme impugnate in relazione alla utilizzabilità delle prove e alla regolarità procedurale; la Corte nega vizi rilevanti alla decisione di merito.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riguarda le circostanze attenuanti generiche; la Corte sottolinea che il riconoscimento o meno delle attenuanti è discrezionale e non sindacabile in cassazione se fondato e motivato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disciplina le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità; applicata per l'addebito delle spese e per il versamento alla Cassa delle ammende.

  • art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    Richiamato quale norma procedurale relativa al trattamento del ricorso (trattazione ex art. 23 comma 8 D.L.137/2020), indicazione di natura procedurale sul rito di trattazione.

Massime di principio

  • I prelevamenti dal conto corrente possono essere considerati ricavi ai fini dell'accertamento fiscale se non vengono forniti elementi certi e documentati a dimostrazione che rappresentino spese d'impresa deducibili; l'onere probatorio per dimostrare la natura di costo grava sul contribuente.
  • Nel rito abbreviato le dichiarazioni rese dall'imputato durante attività di verifica fiscale possono essere utilizzate in giudizio salvo nullità assolute o forme di inutilizzabilità patologica; la scelta del rito attenua il controllo di legittimità sulle modalità di acquisizione degli atti d'indagine.
  • Il reato di occultamento o distruzione della documentazione contabile (art.10 D.lgs. 74/2000) è un reato di pericolo concreto e permanente: anche la temporanea indisponibilità dei documenti, se idonea a impedire la ricostruzione dei redditi, può integrare il reato.
  • Le doglianze generiche e la mera riproposizione dei motivi di merito in cassazione senza contestazioni specifiche e critiche alle argomentazioni della sentenza impugnata espongono il ricorso a declaratoria di inammissibilità per manifesta genericità o infondatezza.
  • La valutazione sulle circostanze attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena sono decisioni di merito discretazionali, sindacabili in cassazione solo se affette da errori logico-giuridici evidenti.
  • Per contestare la ricostruzione dei redditi basata su accertamenti bancari è necessario fornire documentazione alternativa e contabile rigorosa che colleghi in modo certo i prelievi a costi deducibili o a soggetti diversi.
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare l'obbligo di rifondere spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende se non sussistono giustificazioni sulla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

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