Sentenza n. 4157/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento a) del giudizio emesso dalla competente Commissione Superiore di Avanzamento nei confronti del ricorrente in sede di valutazione per l'avanzamento a scelta al grado superiore di Brig. Gen. del Corpo di Commissariato dell'E.I. per l'anno 2022, con conseguente mancato avanzamento a detto grado; b) della graduatoria di merito dei Colonnelli del Corpo di Commissariato dell'E.I. in spe, formata dalla stessa Commissione Superiore di Avanzamento a seguito del giudizio valutativo di cui al precedente punto a), approvata dal Ministero della Difesa a norma dell'art.1064 D.Lgs n. 66/2010; c) del quadro di avanzamento a seguito del giudizio valutativo qui impugnato e di cui ai precedenti punti a) e b); d) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale. Quali atti tutti che si ricavano dalla comunicazione del Ministero della Difesa- Persomil prot. n. M_D -OMISSIS-REG 2022 -OMISSIS-in data 26.5.2022- protocollo ADHOC di ingresso M_D -OMISSIS-REG 2022 -OMISSIS-in data 27-06-2022 della Dir. Gen. per il Personale Militare II Reparto IV Divisione, notificata al ricorrente in data 28.6.2022, e dal verbale n. 4 del 2.2.2022 della CSA dell'Esercito, con allegati schede motivazionali del ricorrente, quadro di avanzamento al grado di Brig. Gen. e Decr. Pres. Rep. di promozione, cui è stato autorizzato l'accesso con nota di Persomil II Rep. 4^ Div prot M_D -OMISSIS-REG2022 -OMISSIS-del 22.7.2022 avente ad oggetto “esercizio del diritto di accesso ai sensi della L.241/90 “. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16/6/2023: per l'annullamento a) del giudizio emesso dalla competente Commissione Superiore di Avanzamento nei propri confronti, in sede di valutazione per l'avanzamento a scelta al grado superiore di Brig. Gen. del Corpo di Commissariato RN in spe dell'E.I. per l'anno 2022, con conseguente mancato avanzamento a detto grado; b) della graduatoria di merito dei Colonnelli del Corpo di Commissariato RN in spe dell'E.I., formata dalla stessa Commissione Superiore di Avanzamento a seguito del giudizio valutativo di cui sopra, approvata dal Ministero della Difesa a norma dell'art.1064 D.Lgs. n. 66/2010; c) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Giudizio della Commissione Superiore di Avanzamento, graduatoria di merito e quadro di avanzamento relativi alla promozione a scelta al grado di brigadiere generale del Corpo di Commissariato dell’Esercito per l’anno 2022
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di avanzamento, la graduatoria e il quadro di avanzamento, deducendo violazione degli artt. 1032, 1057, 1058, 1060 e 1093 del d.lgs. n. 66/2010 e degli artt. 701-710 del d.P.R. n. 90/2010, nonché plurimi profili di eccesso di potere. Ha sostenuto che il punteggio attribuitogli fosse inadeguato rispetto alla propria documentazione caratteristica e matricolare, comprendente incarichi, esperienze di servizio, corsi, conoscenze linguistiche, benemerenze e giudizi di eccellenza. Con i motivi aggiunti, proposti dopo l’acquisizione della documentazione istruttoria, ha ulteriormente contestato il raffronto con l’ufficiale promosso, sostenendo la propria superiorità per incarichi ricoperti, durata e diversificazione delle esperienze, servizio presso strutture di vertice, titoli, benemerenze, formazione e valutazioni caratteristiche. Le censure sono state ricondotte sia all’eccesso di potere in senso assoluto, per manifesta irragionevolezza del punteggio rispetto ai precedenti di carriera, sia all’eccesso di potere in senso relativo, per rottura dell’uniformità del criterio valutativo e disparità di trattamento rispetto all’ufficiale promosso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ricordato che l’avanzamento a scelta degli ufficiali si fonda su una valutazione complessiva e in assoluto di ciascun candidato, non su una comparazione diretta tra gli scrutinandi, e che la Commissione dispone di ampia discrezionalità tecnica nell’apprezzamento delle qualità morali, professionali e fisiche, delle benemerenze, delle doti intellettuali e culturali e dell’attitudine al grado superiore. Il sindacato giurisdizionale è quindi limitato alla verifica della logicità e razionalità dei criteri e alla ricerca di valutazioni macroscopicamente incoerenti, abnormi o manifestamente irragionevoli. Quanto all’eccesso di potere in senso assoluto, il ricorrente aveva ricevuto giudizi ampiamente favorevoli per tutte le quattro categorie valutative e il punteggio non risultava manifestamente incongruo rispetto alla sua carriera; l’elencazione di titoli e incarichi non dimostrava una palese irrazionalità della valutazione. Quanto all’eccesso di potere in senso relativo, il raffronto con il militare promosso non evidenziava una conclamata ed evidente superiorità complessiva del ricorrente né una rottura immediatamente percepibile dell’uniformità del metro valutativo. Il confronto a coppie è stato ritenuto inammissibile quando mira a sostituire la valutazione giudiziale a quella della Commissione; inoltre, gli incarichi non attribuiscono automaticamente capacità e attitudini, i corsi devono essere valutati considerando i risultati e non la mera frequenza, e i singoli titoli non possono essere isolati dal giudizio globale. Il militare promosso aveva conseguito tre encomi solenni nel grado di colonnello, ricoperto plurimi incarichi di responsabilità e riportato molteplici giudizi di eccellenza. Anche il collocamento del ricorrente al sesto posto, a fronte di un solo posto utile, rendeva comunque non decisivo l’eventuale errore riferito alla sola posizione del ricorrente, poiché davanti a lui risultavano altri ufficiali. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 1057-1060 d.lgs. n. 66/2010
Disciplinano l’avanzamento a scelta degli ufficiali, la valutazione degli idonei, l’attribuzione del punteggio, la graduatoria e la formazione del quadro di avanzamento.
art. 1058, comma 5, d.lgs. n. 66/2010
Individua le categorie degli elementi valutativi: qualità morali, di carattere e fisiche; benemerenze e qualità professionali; doti intellettuali e culturali; attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore.
artt. 700-711 d.P.R. n. 90/2010
Specificano i criteri regolamentari applicabili al giudizio di avanzamento a scelta.
artt. 704, 705 e 708 d.P.R. n. 90/2010
Rilevano, rispettivamente, nella valutazione delle qualità e benemerenze, delle qualità professionali e degli ulteriori elementi considerati dalla Commissione.
art. 1064 d.lgs. n. 66/2010
Prevede l’approvazione ministeriale della graduatoria e degli atti della procedura di avanzamento.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Richiamato in relazione alla memoria difensiva depositata prima dell’udienza di merito.
Massime di principio
- Il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali è una valutazione complessiva e in assoluto di ciascun candidato, non una comparazione diretta tra gli scrutinandi; la graduatoria deriva dal punteggio attribuito a ciascun ufficiale sulla base della valutazione globale dei relativi elementi personali e di servizio.
- La discrezionalità tecnica della Commissione di avanzamento è particolarmente ampia e il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’organo tecnico; il sindacato è limitato alla verifica della logicità e razionalità del criterio seguito e alla rilevazione di errori macroscopici, valutazioni abnormi o manifeste irragionevolezze.
- L’eccesso di potere in senso assoluto, nei giudizi di avanzamento, ricorre soltanto quando il punteggio risulti palesemente incoerente o irragionevole rispetto alla documentazione caratteristica e ai precedenti di carriera, con un’incongruenza rilevabile immediatamente e senza una rivalutazione analitica dei titoli.
- L’eccesso di potere in senso relativo richiede la dimostrazione immediata di una conclamata ed evidente superiorità complessiva del ricorrente o di una rottura dell’uniformità del criterio valutativo rispetto a uno o più pari grado promossi; non è sufficiente un confronto a coppie fondato sull’isolata valorizzazione di alcuni titoli o incarichi.
- Nel giudizio di avanzamento, la titolarità di specifici incarichi, la mera elencazione dei corsi frequentati e il numero delle benemerenze non dimostrano di per sé capacità, attitudini o superiorità valutativa, che devono essere apprezzate concretamente e nell’ambito del giudizio globale; la mancanza di un titolo può essere compensata dal possesso di altri elementi rilevanti.
- Quando il ricorrente è collocato in graduatoria in una posizione non prossima all’unico posto utile, l’eventuale errore riferito alla sua sola valutazione non è normalmente idoneo a dimostrare una disparità decisiva, poiché resterebbe comunque necessario superare anche gli altri candidati collocati in posizione superiore.
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