Ordinanza n. 35/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento Cat. A.12/2025/Imm/1^Sez/dinieghi/103 del 15 maggio 2025, avente ad oggetto la revoca del permesso di soggiorno n. I18970068 e il contestale diniego dell'istanza di rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo, emesso dalla Questura di Napoli e notificato in data 8.6.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Questura di Napoli di revoca del permesso di soggiorno e contestuale diniego del rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Napoli ha revocato il suo permesso di soggiorno e ha respinto l’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. L’Amministrazione ha fondato la decisione sulla documentazione attestante l’assenza della ricorrente dal territorio nazionale per un periodo superiore a dodici mesi, oltre il limite massimo previsto dalla normativa applicabile. In sede cautelare, la ricorrente ha contrapposto documentazione medica, tradotta e legalizzata, volta a dimostrare l’esistenza di serie ragioni giustificative dell’allontanamento o del mancato rientro in Italia per il periodo eccedente il limite ordinario.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato. Pur rilevando che la revoca e il diniego erano stati adottati sulla base dell’assenza della ricorrente dal territorio nazionale per oltre dodici mesi, il Collegio ha ritenuto che, alla luce dell’istruttoria svolta su impulso del TAR, tali presupposti fossero adeguatamente contrastati dalla documentazione medica prodotta dalla ricorrente, munita di traduzione e legalizzazione. Sono state quindi ritenute plausibili, nella sommaria cognizione cautelare, le serie ragioni addotte a giustificazione dell’assenza o del mancato rientro. La trattazione del merito è stata fissata per il 22 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta incidentalmente; il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a giustificazione dell’oscuramento delle generalità della ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, la revoca di un permesso di soggiorno e il diniego del permesso per soggiornanti di lungo periodo, fondati sull’assenza dello straniero dal territorio nazionale per oltre il periodo massimo consentito, possono essere sospesi quando la documentazione prodotta, adeguatamente tradotta e legalizzata, renda plausibili serie ragioni giustificative dell’assenza o del mancato rientro.
- Nel giudizio cautelare amministrativo, la documentazione medica tradotta e legalizzata può costituire elemento idoneo a contrastare, in via sommaria, le risultanze documentali poste dall’Amministrazione a fondamento della revoca del titolo di soggiorno e del diniego del permesso di lungo periodo.
- La valutazione cautelare della legittimità di un provvedimento di revoca del permesso di soggiorno deve considerare non solo il dato formale dell’assenza prolungata dal territorio nazionale, ma anche la plausibilità delle ragioni che abbiano determinato tale assenza, quando siano state documentate dall’interessato.
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