Cassazione Penale, Sentenza n. 30482/2025 del 09/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Rovigo che aveva dichiarato l'estinzione dei reati per due sentenze a pena sospesa (furto aggravato con sentenza divenuta irrevocabile il 16/02/2017 e reati di cui agli artt.186 comma 7 e 189 C.d.S. con sentenza del 19/06/2018). Il PM sostiene che, avendo il ricorrente riportato una nuova condanna per delitto nel quinquennio successivo all'irrevocabilità della prima sentenza, non possa operare l'estinzione prevista dall'art.167 c.p.; inoltre rileva che la seconda sospensione condizionale era stata concessa dal giudice della cognizione senza tener conto della precedente condanna irrevocabile e lamenta una disparità di trattamento rispetto a chi abbia commesso un reato nel quinquennio ma non abbia ottenuto una seconda sospensione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo, affermando che l'estinzione ex art.167 c.p. opera quando la nuova condotta non dia causa alla revoca del beneficio della sospensione condizionale. Se il giudice applica una nuova sospensione ai sensi dell'art.164, ultimo comma, la commissione del nuovo reato non determina automaticamente la perdita del beneficio e quindi non ostacola l'estinzione del reato originario. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che distingue l'ambito di applicazione dell'art.445 c.p.p. da quello dell'art.167 c.p. e ha precisato che il Giudice dell'esecuzione deve comunque accertare separatamente i presupposti per l'estinzione ex art.167 anche dopo aver escluso l'estinzione ai sensi dell'art.445 c.p.p. Il ricorso è stato pertanto respinto senza condanna alle spese processuali (per la natura pubblica del ricorrente).
Norme richiamate
art. 167 cod. pen.
Stabilisce l'estinzione del reato se, entro il termine previsto, il condannato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole e adempie gli obblighi; la Corte interpreta che l'estinzione riguarda l'esecuzione delle pene ma il reato resta rilevante ai fini di valutazioni prognostiche. Operatività dell'art.167 va accertata indipendentemente dall'art.445 c.p.p.
art. 164 cod. pen. (ultimo comma)
Prevede la possibilità di applicare una nuova sospensione condizionale anche quando esiste una precedente sospensione; la Corte ritiene che se la nuova condanna comporta la concessione di una nuova sospensione ai sensi dell'ultimo comma, la nuova condotta non costituisce causa di revoca e dunque non impedisce l'estinzione ex art.167.
art. 168 cod. pen.
Regola la revoca della sospensione condizionale; la Corte rileva che le cause ostative all'estinzione corrispondono a quelle che comportano la revoca del beneficio e che, se non ricorre una causa di revoca, l'estinzione può operare.
art. 445 cod. proc. pen.
Riguarda l'estinzione del reato in caso di sentenza di applicazione concordata della pena; la Corte sottolinea che tale norma non è speciale rispetto all'art.167 c.p. e che i due istituti hanno ambiti diversi: l'art.445 si applica alla sentenza di applicazione concordata, mentre l'art.167 riguarda qualsiasi sentenza con sospensione condizionale.
art. 165 cod. pen. e ss.
Richiamati come quadro normativo relativo alla sospensione condizionale e agli effetti dell'eventuale commissione di nuovo reato; la Corte invita a verificarne i presupposti per la declaratoria di estinzione in sede esecutiva.
Massime di principio
- L'estinzione ex art.167 c.p. può operare anche se nel quinquennio è stata commessa una nuova condotta, purché tale condotta non determini la revoca del beneficio della sospensione; se il giudice della cognizione concede una nuova sospensione ai sensi dell'art.164 ultimo comma, la nuova condanna non impedisce l'estinzione del reato precedente.
- L'art.445 c.p.p. (estinzione dopo applicazione concordata) va valutato separatamente dall'art.167 c.p.; l'esito negativo ai sensi dell'art.445 non esclude automaticamente l'operatività dell'art.167.
- Il Giudice dell'esecuzione deve sempre accertare autonomamente i presupposti per l'estinzione ex art.167 anche dopo aver valutato altre cause di estinzione o revoca (art.165 e ss., art.445 c.p.p.).
- La commessa nuova condotta rileva ai fini della revoca solo se integra le cause ostative previste (es. revoca ex art.168); altrimenti la logica del sistema giuridico giustifica che l'estinzione sia riconosciuta.
- In situazioni pratiche, per evitare incertezze, il giudice della cognizione dovrebbe verificare l'esistenza di precedenti sospensioni definitive prima di concedere una nuova sospensione, ma la mancata conoscenza della prima sospensione non annulla gli effetti estintivi se la nuova sospensione viene comunque concessa.
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