Ordinanza n. 1972/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 10/02/2026, emessa dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale del Comune di San Vitaliano, avente ad oggetto “PUA AD INIZIATIVA PRIVATA COMPARTO D3.2 - E.G. IMMOBILIARE SRL: DINIEGO”, notificata a mezzo pec in data 12.02.2026; - della presupposta proposta di diniego prot. n. 1516 del 09/02/2026, conosciuta in data 07.04.2026, a seguito del riscontro alla richiesta di accesso agli atti presentata dalla E.G. Immobiliare s.r.l. in data 02.3.2026, prot. n. 2535/2026; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la nota prot. n. 8514 del 11/07/2025 di avvio del procedimento di diniego.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di approvazione del PUA di iniziativa privata nel comparto D3.2, unitamente agli atti presupposti e all'avvio del procedimento di diniego
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la deliberazione della Giunta comunale, adottata dal Commissario straordinario con i poteri della Giunta, con cui è stato negato il PUA di iniziativa privata relativo al comparto D3.2, nonché la proposta di diniego e gli ulteriori atti connessi, chiedendo anche la sospensione cautelare. Il motivo portante del diniego riguardava la carenza dello stato legittimo dell'area, derivante dalla mancata demolizione di opere realizzate sulla base di una SCIA del 2014. L'amministrazione aveva inoltre contestato l'ammissibilità dell'intervento realizzato mediante il titolo edilizio invocato, poiché si trattava di un intervento diretto in un'area da attuare mediante piano urbanistico attuativo e caratterizzato da trasformazioni idonee ad asservire l'area all'attività confinante di terzi. Dal testo non risultano ulteriori motivi specificamente articolati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto, allo stato, di un adeguato fumus boni juris. Ha ritenuto che il motivo principale posto a fondamento del diniego, relativo alla carenza dello stato legittimo per la mancata demolizione delle opere realizzate con la SCIA del 2014, resistesse alle censure della società. In particolare, il Collegio ha considerato non manifestamente infondata la contestazione comunale circa l'inammissibilità dell'intervento diretto in un'area che avrebbe dovuto essere attuata mediante PUA, nonché circa gli effetti delle trasformazioni realizzate, tali da asservire l'area all'attività confinante di soggetti terzi. Non è stata accolta la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in 500 euro.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo, con particolare riguardo alla sussistenza del fumus boni juris.
SCIA 561/2014
Il titolo edilizio è richiamato quale base delle opere la cui mancata demolizione è stata posta dall'amministrazione a fondamento della carenza dello stato legittimo; il testo non indica ulteriori disposizioni normative applicate.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un diniego amministrativo può essere negata quando il motivo portante dell'atto appaia, prima facie, resistente alle censure e quindi non sussista un adeguato fumus boni juris.
- La carenza dello stato legittimo derivante dalla mancata demolizione di opere contestate dall'amministrazione può costituire, in sede cautelare, una ragione sufficiente per negare la sospensione del diniego relativo a un piano urbanistico attuativo.
- La realizzazione di un intervento diretto in un'area destinata ad attuazione mediante piano urbanistico attuativo può essere contestata dall'amministrazione sotto il profilo dell'ammissibilità del titolo utilizzato, soprattutto quando le trasformazioni realizzate determinino l'asservimento dell'area a un'attività confinante di terzi.
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