Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 00334/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 27 gennaio 2025 deducendo un unico motivo: lamentava la mancanza di motivazione a fondamento del giudizio di responsabilità, con particolare riferimento alla ritenuta credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era generico e meramente apparente, perché si limitava a riproporre argomentazioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo non fosse specifico ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché privo di un'effettiva correlazione critica con la motivazione della sentenza di appello. Ha inoltre confermato che la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato l'attendibilità della persona offesa, valorizzandone il racconto lineare, genuino e disinteressato, anche perché non costituitasi parte civile e quindi non portatrice di un interesse economico all'esito del processo. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    mancanza di specificità del motivo

    La mancanza di specificità del motivo di ricorso, quando non vi sia correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata; la mera riproposizione di censure già disattese dal giudice di merito integra un motivo apparente e determina l'inammissibilità.
  • La credibilità della persona offesa può essere ritenuta sussistente quando il giudice di merito dia conto, con motivazione congrua, della linearità, genuinità e disinteresse del racconto, valorizzando anche l'assenza di una costituzione di parte civile come indice dell'assenza di un immediato interesse economico all'esito del processo.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma determinata in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.