Sentenza n. 4618/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: 1) del decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, con il quale è stata indetta una procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. l, co. 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui all'art. 6, co. 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. l39; 2) del decreto del Ministro dell'Interno n. 163 del 18 settembre 2008 "Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco, Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217" e successive modifiche ed integrazioni; 3) del decreto dipartimentale n. 31 del 26 febbraio 2021 e successive modificazioni con cui è stata nominata la commissione medica per la citata procedura concorsuale; 4) del decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310, e successive modificazioni, con il quale è stata approvata la graduatoria finale della procedura in questione; 5) del decreto ministeriale n. 166 del 4 novembre 2019 e dell’allegato “A”, "Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco", unitamente alla tabella “A” che fa parte integrante del decreto; 6) dell’art. 1, co. 1, lett. “b”, del decreto del Ministero Interno 4 novembre 2019, n. 166; 7) dell'art. 5, co. 7, del decreto del Ministro dell'Interno del 18 settembre 2008, n. 163, e successive modifiche, secondo cui il giudizio definitivo di non idoneità comporta l'esclusione dal concorso; 8) del decreto di esclusione dalla procedura concorsuale dell’8 aprile 2025, n. 1419; 9) del verbale n. 176 e scheda medica del 26 marzo 2025 della commissione medica che ha espresso il seguente giudizio di non idoneità nei confronti del ricorrente: “Alterazione dei parametri di composizione corporea: Massa grassa (FM) 26,79%” - Decreto Ministero dell’Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 1, lettera b); 10) degli esiti della commissione medica e della cartella clinica degli esami sostenuti in sede concorsuale; 11) del D.M. 238 del 14 novembre 2018, art. 9, con il quale è stata indetta la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, co. 287, 289 e 295 della legge n.205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservata al personale volontario, che disciplina l’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale nella parte in cui prevede che «i giudizi di non idoneità espressi dalla Commissione, nominata ai sensi dell’articolo 5 del regolamento 18 settembre 2008, n.163, comportano l’esclusione dalla procedura speciale di reclutamento e, qualora integrino un caso di inidoneità ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, determinano gli effetti ivi previsti»; 12) dell’art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il regolamento delle “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”; 13) del D.M. n. 283 del 23 maggio 2019; 14) del D.M. 5 febbraio 2002 e specificatamente della Tabella “A” dello stesso decreto; 15) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, relativo all’ordinamento dei vigili del fuoco; 16) dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 e dell’allegato “A”; 17) del decreto del Ministro dell’Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” e successive modifiche ed integrazioni; 18) ove occorra e per quanto di ragione, del decreto di cancellazione dall’elenco dei vigili del fuoco volontari istituito presso il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Palermo per inidoneità al servizio ai sensi dell’art. 20, co. 1, lett. g), del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, non ancora adottato né notificato al ricorrente; 19) ove occorre e possa, della graduatoria finale del D.M. n. 310 del 11 giugno 2019 e successive modifiche; 20) del provvedimento/comunicazione del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, reso noto in data 26 marzo 2025, mediante avviso pubblicato sull’area personale del ricorrente del sito www.concorsi.vigilfuoco.it, per il cui tramite è stato reso edotto del giudizio di “non idoneità” attribuito all’esito delle visite mediche sostenute in sede concorsuale, durante la procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art.1, co. 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’art. 6, co. 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 in data 14 novembre 2018 ed emanato dal Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; 21) di tutti gli atti/provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato ed eventuale graduatoria finale pubblicata sul bollettino Ufficiale n. 1/27 bis del 22 settembre 2021 e successive modifiche e per l’adozione delle misure cautelari collegiali volte all’adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l’ammissione con riserva dell’odierno ricorrente al prosieguo dell’iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria nonché per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione del relativo provvedimento di convocazione dell’odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di esclusione dalla procedura speciale di reclutamento per giudizio di non idoneità fisica fondato sul superamento del limite di massa grassa
Esito
Favorevole al ricorrente (vigile del fuoco volontario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario dei vigili del fuoco, deducendo l'erroneità e l'inattendibilità dell'accertamento medico del 26 marzo 2025, che aveva rilevato una massa grassa del 26,79% circa, superiore al limite regolamentare. Ha messo in dubbio la taratura, l'omologazione, la precisione e l'affidabilità dello strumento impedenzometrico utilizzato dalla commissione medica e ha prodotto una certificazione dell'ASP, rilasciata pochi giorni dopo la visita concorsuale, attestante una massa grassa del 23,5%, inferiore al limite massimo previsto. In subordine ha chiesto l'ammissione con riserva alle ulteriori fasi della procedura e il risarcimento del danno, anche in forma specifica. L'Amministrazione ha sostenuto l'irripetibilità degli accertamenti concorsuali, la particolare forza probatoria del verbale della commissione e l'affidabilità della metodica impiegata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per l'assorbente erroneità dell'accertamento medico posto a fondamento dell'esclusione. La certificazione dell'ASP, rilasciata pochi giorni dopo la visita concorsuale, ha costituito principio di prova del possesso del requisito fisico; tale elemento è stato ulteriormente confermato dalla verificazione disposta dal TAR e svolta dalla Commissione sanitaria d'appello dell'Aeronautica militare, che ha rilevato una percentuale di massa grassa del 18,5%, rientrante nei limiti regolamentari. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui una verificazione difforme dal giudizio medico concorsuale può evidenziare l'inattendibilità del primo giudizio quando quest'ultimo sia affetto da travisamento, metodiche o strumentazioni inaffidabili o errata interpretazione dei risultati, senza sostituire la valutazione tecnica spettante all'Amministrazione. Nel caso concreto, l'Amministrazione si è limitata ad affermare apoditticamente la regolarità e l'affidabilità degli accertamenti, senza dimostrare gli accorgimenti adottati per garantirne l'attendibilità. Ne è derivata l'illegittimità dell'esclusione, che è stata annullata, con definitiva ammissione del ricorrente, ora per allora, alle successive fasi, comprese quelle addestrative. Le spese di giudizio sono state compensate; le spese di verificazione, liquidate in 500 euro, sono state poste a carico dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 3 d.P.R. 207/2015
Prevede il limite massimo della percentuale di massa grassa rilevante ai fini dell'idoneità fisica; il valore attestato dall'ASP e quello accertato in verificazione risultavano inferiori a tale limite.
artt. 19 e 66 c.p.a.
Hanno costituito la base normativa per la verificazione disposta dal TAR ai fini dell'accertamento dei requisiti fisici controversi.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 30 c.p.a.
È stato invocato dal ricorrente per il risarcimento del danno, anche mediante reintegrazione in forma specifica; la decisione ha definito la controversia mediante annullamento dell'esclusione e ammissione alle fasi successive.
Massime di principio
- A fronte di un giudizio medico di non idoneità espresso in una procedura concorsuale, una verificazione giudiziale difforme può assumere rilievo quando evidenzi che il giudizio amministrativo è stato determinato da travisamento dei fatti, metodiche o strumentazioni inaffidabili oppure da un'errata interpretazione dei risultati.
- La verificazione giudiziale non può sostituire la valutazione medico-tecnica riservata alla commissione amministrativa, ma può dimostrare in via sintomatica l'inattendibilità del giudizio concorsuale o il vizio della funzione derivante da un'incompleta rappresentazione degli elementi rilevanti.
- La documentazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica pochi giorni dopo l'accertamento concorsuale, quando attesti il possesso del requisito controverso, può costituire un principio di prova idoneo a giustificare e corroborare l'istruttoria sulla correttezza del giudizio di non idoneità.
- Non è sufficiente che l'Amministrazione affermi in modo apodittico la regolarità degli accertamenti, la piena funzionalità degli strumenti e l'affidabilità della metodica: quando tali profili siano specificamente contestati, deve fornire elementi idonei a dimostrare gli accorgimenti adottati per garantire l'attendibilità dell'esame.
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