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Sentenza

Sentenza n. 1812/2026 - Roma, Sezione 2B

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 2022, recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” e dei relativi allegati, nonché delle relative note di comunicazione e pubblicazione e degli atti alla stessa presupposti, tra cui le Determine dei Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale e i relativi allegati (Determina del Direttore Generale ASUR n. 466 del 26 agosto 2019, con successiva rettifica n. 706 del 14 novembre 2022; Determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche n. 708 del 21 agosto 2019; Determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliera Ospedali Riunti Marche Nord n. 481 del 22 agosto 2019; Determina del Direttore Generale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INRCA di Ancona n. 348 del 11 settembre 2019), nonché di tutti i relativi modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE, in quanto occorra, delle delibere di approvazione dei bilanci regionali, e di ogni altro atto procedimentale, anche ignoto, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento e ogni altra corrispondenza inerente; 4 - del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, Serie generale n. 216; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, Serie generale n. 251; - della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute, del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute – DGSIS) recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9 - ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”; - della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute –DGSIS) recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9 ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 – Integrazione della nota del 19 febbraio 2016”; - della circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici ed i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018, di contenuto ignoto; - degli accordi sanciti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in data 7 novembre 2019 (rep. atti n. 181/CSR e 182/CSR); - della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute del 17 marzo 2020 recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici - Individuazione delle fatture di interesse per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 557”; 5 - in quanto occorra del Decreto del Ministro della Salute del 15 giugno 2012 recante “Nuovi modelli di rilevazione economica "Conto economico" (CE) e "Stato patrimoniale" (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2012, Serie generale n. 159, Supplemento ordinario n. 144 e del Decreto del Ministro della Salute del 24 maggio 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2019, Supplemento ordinario n. 23 di “Adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica conto economico (CE), stato patrimoniale (SP), dei costi di livelli essenziali di assistenza, (LA) e conto del presidio (CP), degli enti del servizio sanitario nazionale”; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati; NONCHE’ PER LA CONDANNA delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DEALFA S.R.L. il 20\5\2025 : PER L’ANNULLAMENTO - del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 14 del 14 marzo 2025, e del relativo Allegato A, con cui, in ottemperanza alle sentenze n. 139/2024 e 140/2024 della Corte Costituzionale, è stato aggiornato l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e i relativi importi da queste dovuti per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati, ivi compresi gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio e con i motivi aggiunti notificati in data 11 luglio 2023 e cioè: - del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 2022, recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” e dei relativi allegati, nonché delle relative note di comunicazione e pubblicazione e degli atti alla stessa presupposti, tra cui le Determine dei Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale e i relativi allegati (Determina del Direttore Generale ASUR n. 466 del 26 agosto 2019, con successiva rettifica n. 706 del 14 novembre 2022; Determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti delle Marche n. 708 del 21 agosto 2019; Determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliera Ospedali Riunti Marche Nord n. 481 del 22 agosto 2019; Determina del Direttore Generale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INRCA di Ancona n. 348 del 11 settembre 2019), nonché di tutti i relativi modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE, in quanto occorra, delle delibere di approvazione dei bilanci regionali, e di ogni altro atto procedimentale, anche ignoto, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento e ogni altra corrispondenza inerente; - del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, Serie generale n. 216; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, Serie generale n. 251; - della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute, del 19 febbraio 2016 (prot. 0001341-P-19/02/2016 del Ministero della salute – DGSIS) recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9 - ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”; - della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016 del Ministero della salute –DGSIS) recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9 ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 – Integrazione della nota del 19 febbraio 2016”; - della circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici ed i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018, di contenuto ignoto; - degli accordi sanciti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in data 7 novembre 2019 (rep. atti n. 181/CSR e 182/CSR); - della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute del 17 marzo 2020 recante “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici - Individuazione delle fatture di interesse per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 557”; - in quanto occorra del Decreto del Ministro della Salute del 15 giugno 2012 recante “Nuovi modelli di rilevazione economica "Conto economico" (CE) e "Stato patrimoniale" (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2012, Serie generale n. 159, Supplemento ordinario n. 144 e del Decreto del Ministro della Salute del 24 maggio 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2019, Supplemento ordinario n. 23 di “Adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica conto economico (CE), stato patrimoniale (SP), dei costi di livelli essenziali di assistenza, (LA) e conto del presidio (CP), degli enti del servizio sanitario nazionale”; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso a quelli sopraindicati; NONCHE’ PER LA CONDANNA delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202216566

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto regionale di riparto degli oneri derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, unitamente agli atti presupposti e al successivo decreto regionale di aggiornamento degli importi dovuti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato il decreto della Regione Marche che le attribuiva quote di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, nonché gli atti ministeriali, regionali e interistituzionali presupposti, le circolari applicative, i modelli di rilevazione economica e gli ulteriori atti connessi. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il successivo decreto regionale del 14 marzo 2025, adottato in ottemperanza alle sentenze della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024, recante l’aggiornamento dell’elenco delle aziende fornitrici e dei relativi importi. Nel ricorso era stata proposta anche domanda risarcitoria. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, in conseguenza del pagamento delle quote previsto dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025. Ha precisato che non sussistevano i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, poiché le Regioni non avevano depositato le attestazioni di pagamento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La decisione non esamina nel merito i vizi dedotti contro il sistema di riparto degli oneri, gli atti ministeriali e regionali né la domanda risarcitoria, poiché la stessa ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio in ragione del pagamento delle quote previsto dalla normativa sopravvenuta. Il giudice ha escluso la cessazione della materia del contendere, in assenza delle attestazioni di pagamento da parte delle Regioni, e ha compensato integralmente le spese di lite per giusti motivi, considerata la natura processuale della pronuncia e la definizione della causa ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale base processuale dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025

    Richiamato quale disciplina sopravvenuta rilevante per la definizione della controversia e per il pagamento delle quote.

  • art. 7 d.l. n. 95/2025

    Richiamato in relazione al pagamento delle quote che ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, in ragione di una sopravvenienza che abbia inciso sull’utilità concreta conseguibile mediante il giudizio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • La sopravvenuta carenza di interesse comporta l’improcedibilità anche dei motivi aggiunti e delle domande connesse, quando la dichiarazione processuale del ricorrente riguarda l’intero giudizio.
  • La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata in assenza della prova documentale dell’integrale soddisfacimento della pretesa, ove tale prova sia necessaria; in mancanza, il giudizio è definito per sopravvenuta carenza di interesse sulla base della dichiarazione della parte.
  • Una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse non comporta l’esame nel merito dei vizi dedotti contro gli atti impugnati né della domanda risarcitoria.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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