Cassazione Penale, Sentenza n. 28304/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto del 15/09/2022 con cui il giudice dell'esecuzione ha revocato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge 31/07/2006 n.241, il beneficio dell'indulto precedentemente concesso per una porzione di pena (7 mesi e 23 giorni di reclusione e 2.200,00 euro di multa). Il provvedimento si fondava sull'accertamento che il ricorrente, nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge n.241/2006, aveva commesso un delitto non colposo per il quale era stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni. Il ricorrente censura violazione di norme processuali: il giudice avrebbe dovuto fissare apposita udienza camerale con avviso alle parti ai sensi dell'art. 666 c.p.p., e non procedere alla revoca "de plano" senza udienza ai sensi dell'art. 676 c.p.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato per vizio procedurale: il decreto impugnato è affetto da nullità assoluta perché il giudice dell'esecuzione ha revocato l'indulto senza tenere l'udienza di comparizione né dare avviso alle parti, violando la necessaria partecipazione del difensore. La Corte ha annullato il decreto impugnato e ha disposto il rinvio al Tribunale di Foggia per un nuovo giudizio, senza decidere nel merito sulla fondatezza della richiesta di revoca.
Norme richiamate
Legge 31 luglio 2006, n. 241
Norma che disciplina la concessione dell'indulto; la revoca impugnata è stata motivata facendo riferimento a questa disposizione
Codice di procedura penale
Richiamato nell'ambito dei precedenti processuali che hanno portato alla condanna definitiva del ricorrente (patteggiamento o giudizio abbreviato), se evincibile dagli atti
Codice di procedura penale
Norma che disciplina la procedura de plano del giudice dell'esecuzione; la Corte rileva che la revoca non poteva avvenire de plano se non nei casi espressamente previsti
Codice di procedura penale
Disposizione che regola la forma dei procedimenti davanti al giudice dell'esecuzione (udienza camerale e avviso alle parti); la Corte afferma che tale forma deve essere osservata e che la mancata fissazione dell'udienza e la mancata partecipazione del difensore comportano nullità assoluta
Giurisprudenza della Corte di cassazione
Sez. 1, n. 42471 del 27/10/2009 (Tozzi, Rv. 245574)
Precedente che conferma il principio secondo cui la revoca dell'indulto con procedura de plano senza udienza e senza avviso alle parti è nulla per violazione della partecipazione necessaria del difensore
Massime di principio
- La revoca di benefici penali (es. indulto) da parte del giudice dell'esecuzione richiede l'osservanza della forma procedurale prevista: fissazione di udienza camerale e avviso alle parti ai sensi dell'art. 666 c.p.p., salvo che la legge preveda espressamente una procedura de plano.
- Un provvedimento di revoca adottato "de plano" senza fissare udienza e senza dare avviso alle parti è affetto da nullità assoluta, rilevabile in qualsiasi stato e grado del procedimento.
- La tutela della partecipazione del difensore è essenziale nei procedimenti di esecuzione che incidono su benefici penali; la sua esclusione può determinare l'annullamento del provvedimento impugnato.
- In presenza di una revoca annullata per vizi procedurali, la Corte di cassazione di regola non decide nel merito sulla legittimità sostanziale della revoca ma rinvia al giudice dell'esecuzione per nuovo esame conforme alle regole di partecipazione e forma.
- Se si è interessati a far dichiarare la legittimità sostanziale della revoca, alla ripetizione del procedimento il Pubblico Ministero dovrà comunque formulare le proprie contestazioni con preavviso e garantire la partecipazione del difensore e dell'interessato all'udienza camerale.
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