Sentenza n. 3763/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento -a) della comunicazione Agea 7.10.2022, prot. n. AGEA.AGA.2022.35706, avente ad oggetto: “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita al periodo 2000/2001, inviata al ricorrente a mezzo pec in data 11.10.2022 (doc. 1); -b) di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall'Agea per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la riassegnazione dei quantitativi inutilizzati, così come riepilogati nella “Relazione illustrativa sull'esito dei calcoli di fine periodo 2000/01” (indicata come “Allegato 1” del provvedimento impugnato).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare imputato per il periodo 2000/2001, con relativi allegati
Esito
Favorevole al resistente (agenzia erogatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione AGEA del 7 ottobre 2022, notificata l’11 ottobre 2022, deducendo plurimi vizi: violazione degli artt. 1, 3 e 21-bis della legge n. 241/1990, del principio di legalità, del buon andamento, dell’irretroattività degli atti amministrativi e dell’art. 97 Cost.; violazione ed elusione di precedenti giudicati, anche penali e dell’ordinamento dell’Unione europea; nullità ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990; difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. Sono state inoltre dedotte la prescrizione del preteso credito e degli interessi, in relazione all’art. 3 del regolamento CEE n. 2988/1995 e agli artt. 2935, 2946, 2948 e 1282 c.c.; la violazione dell’art. 2 del regolamento CEE n. 3950/1992 e dei principi elaborati dalla Corte di giustizia; la violazione degli artt. 2 e 8 del medesimo regolamento, nonché dell’art. 8-ter della legge n. 33/2009.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare i motivi di merito. Nelle more del giudizio, l’art. 10-bis, comma 4, del d.l. n. 69/2023, convertito dalla legge n. 103/2023, ha stabilito che tutte le comunicazioni di ricalcolo AGEA notificate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate secondo le nuove disposizioni. Il provvedimento impugnato è quindi divenuto inefficace ex lege e l’Amministrazione deve procedere a una nuova rideterminazione del prelievo. La sopravvenienza normativa ha eliminato l’interesse attuale alla decisione di annullamento. Nulla è stato disposto sulle spese, considerata la mancata costituzione di AGEA.
Norme richiamate
art. 10-bis, comma 4, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103
Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti.
La disposizione rende ex lege inefficaci le comunicazioni AGEA di ricalcolo già notificate anteriormente alla legge di conversione, imponendone la sostituzione con nuove comunicazioni conformi alla disciplina sopravvenuta.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando, per sopravvenuta carenza di interesse, non sussiste più utilità concreta nella decisione.
art. 97 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa; il giudice non ha esaminato tali censure nel merito.
art. 21-septies l. 241/1990
Invocato dal ricorrente per sostenere la nullità dell’atto quale conseguenza della violazione o elusione del giudicato; la questione non è stata esaminata per l’improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando una disposizione sopravvenuta dichiara prive di effetto determinate comunicazioni amministrative già notificate e ne prevede la sostituzione, il provvedimento interessato diviene inefficace ex lege e l’amministrazione deve procedere alla riedizione dell’attività secondo la nuova disciplina.
- L’inefficacia ex lege dell’atto impugnato determina il sopravvenuto difetto di interesse alla domanda di annullamento e comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., senza necessità di esaminare i motivi di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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