Sentenza del 02/12/2019 n. 6493 - Comm. Trib. Prov. Cosenza
Imposta sulle successioni - Accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta - In genere - Aree edificabili - Nozione - Qualificazione contenuta nel piano regolatore generale adottato dal comune
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la determinazione dell'imposta sulle successioni applicabile a un'area ritenuta edificabile. Il punto centrale era stabilire se l'edificabilità dovesse essere riconosciuta sulla base della qualificazione contenuta nel piano regolatore generale adottato dal Comune, anche quando tale piano non fosse ancora stato approvato dalla Regione e non fossero stati adottati strumenti urbanistici attuativi.
La decisione
La sentenza ha affermato che, ai fini dell'imposta sulle successioni, l'area deve essere considerata edificabile quando il piano regolatore generale adottato dal Comune le attribuisce tale qualificazione al momento dell'apertura della successione. Non sono necessarie né l'approvazione regionale del piano né l'adozione di strumenti urbanistici attuativi. L'art. 36, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006 è stato interpretato come norma di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva e applicazione generale anche a fattispecie anteriori e a tributi diversi da quelli espressamente menzionati, quando rilevi l'utilizzabilità edificatoria del terreno. Il testo fornito non consente di ricostruire l'esito formale del dispositivo, né quindi di individuare con certezza il vincitore processuale.
Norme richiamate
Art. 36, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006
La disposizione è qualificata come norma di interpretazione autentica, quindi retroattiva e di portata generale. Stabilisce che, per valutare l'utilizzazione edificatoria dei terreni, è sufficiente la qualificazione urbanistica risultante dal piano regolatore generale adottato dal Comune, senza necessità della successiva approvazione regionale o di strumenti urbanistici attuativi.
Massime di principio
- Per valutare l'edificabilità di un terreno ai fini fiscali rileva, in linea generale, la destinazione urbanistica attribuita dal piano regolatore generale adottato dal Comune al momento dell'apertura della successione.
- L'edificabilità fiscale può sussistere anche prima dell'approvazione regionale del piano e indipendentemente dall'adozione di piani attuativi, purché la destinazione edificatoria risulti formalmente dallo strumento urbanistico comunale adottato.
- La regola interpretativa può applicarsi retroattivamente e anche a tributi diversi da quelli espressamente indicati dalla norma, quando la controversia riguardi l'utilizzazione edificatoria di un'area.
- La qualificazione urbanistica ai fini fiscali non coincide necessariamente con la concreta e immediata possibilità di costruire: può essere sufficiente una potenzialità edificatoria riconosciuta dallo strumento urbanistico adottato.
- Per stabilire l'applicazione concreta del principio occorre verificare la data di apertura della successione e il contenuto del piano regolatore adottato a quella data.
Testo integrale
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