Sentenza del 21/11/2018 n. 30013 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo al 2003, con cui l'Agenzia contestava alla società M.G. & Figlio s.r.l. l'indebita applicazione del regime IVA del margine nella compravendita intracomunitaria di autoveicoli usati, nonché l'utilizzo di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti e la conseguente indebita detrazione IVA. L'Agenzia pretendeva inoltre l'indeducibilità dei costi ai fini IRPEG e IRAP. La società e M.G. contestavano la ricostruzione, sostenendo la regolarità delle operazioni, la propria buona fede e l'adozione delle necessarie cautele.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi e li ha rigettati entrambi, rigettando anche il ricorso incidentale dell'Agenzia. È stata confermata la decisione della Commissione Tributaria Regionale: resta la ripresa relativa all'indebita detrazione IVA e all'uso del regime del margine, poiché la contribuente non ha dimostrato né la sussistenza dei presupposti del regime speciale né la propria incolpevole ignoranza della frode. Sono invece deducibili i costi ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP, poiché i veicoli erano stati acquistati per essere commercializzati e non risultava che fossero stati direttamente utilizzati come strumento per commettere un delitto doloso; l'Ufficio, inoltre, non aveva contestato i requisiti generali di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità dei costi. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Art. 335 c.p.c.
Le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite.
La Corte ha riunito i ricorsi dell'Agenzia delle Entrate e di M.G. perché riguardavano la medesima sentenza.
Legge n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis, nel testo applicabile ratione temporis
Non sono ammessi in deduzione i costi e le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato.
La disciplina previgente non è stata interpretata nel senso di rendere automaticamente indeducibili tutti i costi derivanti da operazioni soggettivamente inesistenti. Per la normativa più favorevole sopravvenuta, l'indeducibilità richiede che beni o servizi siano stati direttamente utilizzati per commettere un delitto doloso.
Decreto-legge n. 16 del 2012, art. 8, commi 1 e 3, convertito dalla Legge n. 44 del 2012
Non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo.
La norma, applicabile anche ai fatti anteriori quando più favorevole, esclude l'indeducibilità automatica dei costi relativi a beni acquistati per la successiva rivendita, anche se l'operazione è inserita in una frode carosello.
D.L. n. 41 del 1995, art. 36, convertito dalla Legge n. 85 del 1995
L'Iva relativa alla rivendita è commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario e quello relativo all'acquisto, aumentato delle spese di riparazione e accessorie.
Il regime del margine è un regime speciale e derogatorio dell'IVA ordinaria, applicabile ai beni d'occasione solo quando l'acquisto proviene da soggetti che non hanno potuto detrarre l'IVA o da altri soggetti ammessi al regime.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17, 19 e 54
Il diritto alla detrazione IVA può essere negato quando l'Amministrazione dimostri, anche tramite presunzioni, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'evasione. La regolarità formale della fattura non è sufficiente a dimostrare la buona fede.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, oggi art. 109
La deduzione dei costi ai fini delle imposte sui redditi dipende dai requisiti generali di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità. In assenza di contestazioni su tali requisiti, la mera inesistenza soggettiva del fornitore non comporta automaticamente l'indeducibilità del costo.
D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 3, 5 e 25
La disciplina dell'indeducibilità prevista dalla normativa speciale è applicabile anche ai fini IRAP, ma nel caso concreto i costi sono stati ritenuti deducibili perché riferiti a un'attività commerciale lecita e non direttamente strumentale alla commissione di un delitto.
Direttiva 2006/112/CE, art. 314; già art. 26-bis della Direttiva 77/388/CEE
Il regime del margine deve essere applicato restrittivamente, ma il suo diniego richiede la dimostrazione che il soggetto passivo non abbia agito in buona fede o non abbia adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili per evitare il coinvolgimento in un'evasione.
Massime di principio
- Il regime IVA del margine, essendo speciale e derogatorio, non si presume: il rivenditore deve poter dimostrare preventivamente che il cedente rientrava tra i soggetti che non avevano potuto detrarre l'IVA o che erano comunque legittimati ad applicare il regime.
- La semplice correttezza formale delle fatture, dei contratti, dei pagamenti e della contabilità non è sufficiente quando esistono indizi concreti di frode; l'operatore professionale deve svolgere controlli proporzionati alla propria esperienza e al settore di attività.
- Nella compravendita professionale di veicoli usati è ragionevolmente esigibile verificare la storia del mezzo, i precedenti intestatari e la loro qualifica, per accertare se avessero diritto a detrarre l'IVA.
- In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare, anche mediante presunzioni, sia l'interposizione fittizia sia la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario; il contribuente deve poi dimostrare la propria buona fede e la diligenza adottata.
- La consapevole partecipazione a una frode IVA può far perdere il diritto alla detrazione, anche se i beni sono stati effettivamente consegnati e rivenduti.
- La consapevolezza della frode non rende però automaticamente indeducibili i costi ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP: occorre verificare i requisiti generali del costo e, per l'indeducibilità speciale, il suo diretto utilizzo quale mezzo per commettere un delitto doloso.
- La valutazione degli indizi e della buona fede è principalmente una questione di fatto riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo in presenza di motivazione illogica, contraddittoria o gravemente carente.
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