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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1603/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale impugnava l'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva sospeso il processo e ammesso Conte alla messa alla prova (e la successiva sentenza che dichiarava estinti i reati per esito positivo della messa alla prova), deducendo che l'ordinanza non sarebbe stata comunicata alla Procura generale e che, comunque, sarebbe illegittima per violazione degli artt. 168-bis c.p. e 464-bis c.p.p., in quanto non avrebbe contenuto statuizioni relative al risarcimento del danno per il danneggiamento del paraurti dell'auto di servizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur riconoscendo la tempestività (poiché la Procura generale non aveva ricevuto la comunicazione dell'ordinanza), i giudici hanno ritenuto che i motivi addotti attengono al merito del programma di messa alla prova (mancata previsione del risarcimento del danno) e non alla legittimità dell'ordinanza; secondo la giurisprudenza di legittimità il ricorso per cassazione contro l'ordinanza ammissiva è ammesso solo per censurarne la legittimità formale/giuridica, non per discutere la congruità o i contenuti discrezionali del programma (che attengono al merito). Pertanto la censura sulla mancata statuizione risarcitoria è inammissibile in cassazione e il ricorso è dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 168-bis cod. pen.

    "La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato"

    La Corte interpreta la norma nel senso che il risarcimento del danno è un possibile contenuto del programma di messa alla prova e non una condizione di ammissibilità: “ove possibile” indica carattere eventuale e discrezionale, non requisito soggettivo di ammissibilità

  • art. 464-bis, comma 4, lett. b) cod. proc. pen.

    "[il programma di trattamento] contiene le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale"

    La disposizione inserisce il risarcimento del danno fra gli elementi che il programma puo' considerare, ma conferma il carattere discrezionale e meramente eventuale di tali misure nel programma di messa alla prova

  • art. 464-quater, comma 7 cod. proc. pen.

    "contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa"

    La norma attribuisce al pubblico ministero il potere di ricorrere per cassazione contro l'ordinanza ammissiva; la giurisprudenza, tuttavia, delimita tale strumento alla verifica di legittimità (vizi giuridici), non alla revisione del merito delle scelte del programma

  • art. 469-septies cod. proc. pen.

    Regola la sentenza di conclusione del procedimento speciale di messa alla prova che dichiara l'esito positivo e l'estinzione del reato: tale sentenza è impugnabile in Cassazione nei limiti dell'articolazione ordinaria del giudizio di legittimità, ma non per censure attinenti all'ammissibilità originaria della messa alla prova che dovevano essere dedotte contro l'ordinanza

  • art. 444, comma 1-ter cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento che in alcuni reati stabilisce condizioni di ammissibilità legate alla restituzione/risarcimento; la Corte usa questo riferimento per distinguere il regime del patteggiamento da quello della messa alla prova, dove il risarcimento non è condizione oggettiva di accesso

  • art. 586 cod. proc. pen. e Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016 (Rigacci)

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite che delimita la materia impugnabile: l'ordinanza ammissiva può essere censurata per cassazione dal P.M. solo per questioni di legittimità, mentre molte questioni sul programma sono di merito e sottratte al sindacato della Cassazione

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione del pubblico ministero contro l'ordinanza che ammette alla messa alla prova è ammesso solo per questioni di legittimità dell'atto (vizi formali/giuridici), non per rimettere in discussione il merito del programma di trattamento;
  • La mancata previsione del risarcimento del danno nel programma di messa alla prova costituisce, di norma, una questione di merito/discrezionalità e non una condizione di illegittimità dell'ordinanza: se il risarcimento non è "possibile", l'omissione non invalida l'ammissione
  • Se il pubblico ministero non riceve la comunicazione dell'ordinanza ammissiva, conserva il diritto di impugnare sia l'ordinanza sia la sentenza di estinzione, ma le censure devono rientrare nel perimetro consentito (legittimità e non merito)
  • Le questioni che attengono ai contenuti prescrittivi, alla durata o alla congruità degli obblighi del programma (compresi eventuali obblighi riparatori) rientrano nella valutazione discrezionale del giudice andranno dedotte, se del caso, con strumenti e termini appropriati e non sono normalmente sindacabili in Cassazione
  • Quando si ritiene che manchino condizioni giuridiche oggettive per l'ammissione alla messa alla prova (es. limiti edittali, inconferibilità del rito), tali difetti sono i motivi corretti da proporre nella impugnazione di legittimità

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