Cassazione Penale, Sentenza n. 6848/2025 del 19/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari disposti dal G.i.p. per accuse provvisorie di corruzione propria aggravata (artt. 319, 319-bis c.p.), turbativa d'asta, rivelazione di segreto d'ufficio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Il ricorso contestava: (1) la competenza territoriale (artt. 8 e 9 c.p.p.), sostenendo che il fatto più grave sarebbe stato consumato fuori da Milano (biglietto per spettacolo inviato elettronica e ricevuto a Roma; altresì argomentazioni sul pagamento finale effettuato a Napoli e sulla simulazione contrattuale di locazione); (2) la valutazione dell'elemento civilistico di simulazione (artt. 1322 e 1418 c.c.) con conseguente individuazione del luogo dell'ultima utilità; (3) la sussistenza e proporzionalità delle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione), rilevando l'ampio intervallo temporale tra i fatti (fino a dicembre 2021) e l'applicazione della misura oltre due anni e mezzo dopo, nonché l'intervenuta sospensione dal servizio del ricorrente.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi (competenza territoriale) per carenza di interesse alla luce del passaggio del procedimento alla fase dibattimentale con decreto di citazione a giudizio (rito immediato): il giudice procedente (Tribunale di Milano) è ora quello competente a valutare la competenza e la questione avrebbe efficacia limitata. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto fondata la censura nella parte relativa alle esigenze cautelari: pur riconoscendo che i fatti indicati dal Tribunale potevano legittimamente essere valutati ai fini del pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione, la Corte ha sottolineato l'ampio intervallo temporale e il principio di proporzionalità nelle misure cautelari nei reati contro la P.A., disponendo che prima di confermare una misura personale coercitiva il giudice debba verificare l'adeguatezza di misure meno gravose (es. sospensione dall'esercizio dell'ufficio ai sensi dell'art. 291 c.p.p.). Di conseguenza l'ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente al profilo delle esigenze cautelari e il giudizio rinviato al Tribunale per nuovo esame di tali esigenze e per adottare eventualmente misure meno afflittive o diversificate.
Norme richiamate
art. 319 cod. pen.
Norma che incrimina la corruzione propria; indicata come capo principale dell'imputazione e presa a riferimento per valutare la gravità indiziaria.
art. 319-bis cod. pen.
Aggravante collegata ai reati di corruzione, menzionata nel capo d'imputazione.
artt. 8 e 9 cod. proc. pen.
Norme sulla competenza territoriale; oggetto di censura da parte del ricorrente, ma ritenute inammissibili dalla Corte per carenza di interesse dopo il passaggio del procedimento in giudizio.
art. 274 cod. proc. pen.
Disposizione che disciplina i presupposti per le misure cautelari personali e i relativi bisogni cautelari (pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione), usata dalla Corte per valutare la legittimità della misura applicata.
art. 291 cod. proc. pen.
Norma sulla sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio quale misura cautelare interdittiva alternativa; la Corte ha richiamato la necessità di valutare la sua adeguatezza prima di applicare misure più gravose.
art. 279 cod. proc. pen.
Norma sul giudice competente per le misure cautelari dopo il rinvio a giudizio; la Corte ha osservato che una pronuncia di incompetenza sarebbe inefficace rispetto alla competenza del giudice di cognizione.
art. 24-bis, comma 1 cod. proc. pen.
Norma che consente il rinvio alla Corte di cassazione della questione sulla competenza territoriale entro termini stabiliti; la Corte ha richiamato i limiti e le condizioni del rinvio, indicando che il giudice procedente decide se investire la Cassazione.
artt. 1322 e 1418 cod. civ.
Norme del diritto civile richiamate rispetto alla tesi della simulazione contrattuale e alla mancanza di causa; il ricorrente sosteneva che la nullità civilistica individuerebbe un luogo diverso per l'ultima utilità.
art. 459 cod. proc. pen.
Norma sul decreto di citazione a giudizio con rito immediato; il passaggio in rito immediato è stato determinante per la decisione che il giudice procedente è ora il Tribunale di Milano.
Sez. U, n. 40537 del 2009 (giurisprudenza)
Principio giurisprudenziale citato dalla difesa relativo all'individuazione del luogo di competenza nei reati connessi; la Corte ha richiamato la questione ma ha ritenuto la questione di competenza priva di interesse dopo il passaggio al rito dibattimentale.
Massime di principio
- La contestazione della competenza territoriale può diventare priva di interesse se il procedimento è passato alla fase dibattimentale: quando è stato emesso il decreto di citazione a giudizio, il giudice procedente di cognizione è quello competente a decidere sulle misure cautelari.
- Nei reati contro la pubblica amministrazione il giudice deve applicare il principio di proporzionalità: prima di mantenere o confermare misure personali gravose (es. arresti domiciliari) deve verificare se misure interdittive (es. sospensione dall'incarico ai sensi dell'art. 291 c.p.p.) possono risultare adeguate a prevenire il rischio di abuso di potere o reiterazione.
- Il decorso del tempo rileva ai fini dell'attualità del pericolo cautelare: un intervallo temporale significativo tra i fatti e l'adozione della misura può giustificare una rivalutazione della misura e una possibile attenuazione, senza però escludere automaticamente la necessità cautelare se permangono altri elementi di rischio.
- La Corte di legittimità può dichiarare inammissibili questioni di competenza per carenza di interesse se la loro decisione non produrrebbe effetti concreti sullo stato del procedimento (es. dopo il passaggio in giudizio).
- Quando sono invocate fattispecie di simulazione contrattuale e questioni civilistiche funzionali all'individuazione della prova o del luogo di consumazione del reato, tali questioni possono rilevare ma vanno valutate dal giudice procedente nel contesto probatorio complessivo e non hanno effetto automatico sull'adozione delle misure cautelari.
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