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Sentenza

Sentenza n. 3474/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 2249/2024.

Giustizia amministrativa202502621

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto n. 2249/2024, che aveva annullato integralmente una cartella di pagamento relativa al prelievo supplementare sul latte per le campagne 2001/2002, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (agenzia pubblica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società agricola aveva impugnato la cartella di pagamento con cui Agea aveva richiesto capitale e interessi per il prelievo supplementare sul latte. Il TAR Veneto aveva accolto il ricorso rilevando l'annullamento degli atti presupposti relativi a tutte le annualità. Agea ha appellato la sentenza limitatamente alle annualità 2001/2002 e 2007/2008, sostenendo che gli annullamenti degli atti presupposti erano, per tali annualità, contenuti in sentenze non definitive e ancora impugnate. L'appellata ha eccepito il difetto di interesse ad appellare e ha riproposto i motivi assorbiti in primo grado. Tali motivi riguardavano: l'inesistenza o nullità della notificazione della cartella; la mancata indicazione del responsabile del procedimento, la difettosa sottoscrizione, l'omessa indicazione delle facoltà di rateizzazione o definizione agevolata e l'errata indicazione degli interessi; la carenza degli elementi essenziali, l'omessa indicazione o notificazione degli atti presupposti; la duplicazione dell'iscrizione a ruolo rispetto al Registro nazionale dei debiti; il difetto di motivazione sui presupposti dell'iscrizione a ruolo; la prescrizione del credito; la decadenza di Agea ai sensi dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973; il difetto di motivazione sui recuperi dei premi PAC; la quantificazione del capitale e degli interessi; l'incertezza del prelievo per mancanza di controlli sulla produzione nazionale; l'illegittimità della procedura di rateizzazione e dell'imposizione del riconoscimento del debito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ammesso la nuova documentazione prodotta in appello, ritenendola indispensabile e rilevando che in primo grado non era stato adottato alcun ordine istruttorio rimasto ineseguito. Ha respinto l'eccezione di carenza di interesse ad appellare, poiché nel corso dell'appello due sentenze di annullamento degli atti presupposti erano state riformate, rendendo attuale l'interesse di Agea alla decisione. Nel merito, ha respinto l'appello per l'annualità 2007/2008: la sentenza successivamente riformata riguardava atti destinati al primo acquirente, mentre l'atto presupposto direttamente riferito al produttore era stato annullato con sentenza non impugnata e passata in giudicato, alla quale Agea doveva dare esecuzione. Ha accolto invece l'appello per l'annualità 2001/2002: l'atto presupposto, valido al momento dell'emissione della cartella, era stato annullato dal TAR ma la relativa sentenza era stata successivamente riformata dal Consiglio di Stato, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario; pertanto l'atto presupposto risultava nuovamente valido ed efficace e idoneo a fondare la riscossione, senza vizi originari o sopravvenuti della cartella. Esaminati i motivi riproposti limitatamente al 2001/2002, il Collegio li ha respinti o dichiarati inammissibili. La notificazione aveva raggiunto il proprio scopo perché la società aveva ricevuto e tempestivamente impugnato la cartella; l'omessa sottoscrizione non determinava invalidità, essendo sufficiente l'inequivoca riferibilità all'amministrazione; la cartella indicava il responsabile del procedimento e non doveva necessariamente indicare facoltà direttamente previste dalla legge. Gli interessi di mora erano solo genericamente indicati e non specificamente richiesti, sicché mancava un interesse attuale alla relativa contestazione. La cartella era adeguatamente motivata e la notifica degli atti presupposti risultava dal precedente giudizio instaurato contro di essi. L'eventuale duplicazione tra Registro nazionale dei debiti e ruolo non costituiva vizio di illegittimità, non comportando una doppia riscossione. La conoscenza delle ragioni del debito emergeva dal giudizio sugli atti presupposti. Il capitale era soggetto a prescrizione decennale e gli interessi a prescrizione quinquennale, termini non decorsi tra la notifica dell'ultimo atto presupposto e quella della cartella; inoltre, le contestazioni relative ad atti presupposti ormai definitivi non potevano essere fatte valere contro la cartella, se non per vizi propri. Non trovava applicazione la decadenza dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973, poiché il credito non aveva natura tributaria. Non era necessario indicare nella cartella le somme già estinte mediante recupero di premi PAC, ma solo l'importo ancora dovuto. Le contestazioni sul quantum e sull'imputazione dei recuperi PAC erano inammissibili o non provate, essendo consolidato l'atto presupposto. Infine, la rateizzazione comportava per legge la rinuncia alle azioni giudiziarie e impediva contestazioni successive sull'an e sul quantum del debito. La sentenza di primo grado è stata quindi parzialmente riformata: la cartella è stata annullata per tutte le annualità tranne il 2001/2002. Spese integralmente compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 104, comma 2, c.p.a.

    documenti “indispensabili ai fini della decisione della causa”

    Consente la produzione in appello di documenti indispensabili anche senza dimostrare l'impossibilità non imputabile di produrli in primo grado.

  • art. 8-ter d.l. n. 5/2009, conv. dalla l. n. 33/2009

    L'iscrizione nel Registro nazionale dei debiti è equiparata all'iscrizione a ruolo, ma tale equiparazione non esclude l'utilizzo del ruolo né comporta di per sé una duplicazione della riscossione.

  • art. 8-quater d.l. n. 5/2009, conv. dalla l. n. 33/2009

    Disciplina la domanda di rateizzazione dei debiti relativi al prelievo supplementare.

  • art. 8-quinquies, comma 3, d.l. n. 5/2009, conv. dalla l. n. 33/2009

    In caso di accettazione della domanda di rateizzazione di cui all'articolo 8 quater da parte del Commissario straordinario, i produttori devono esprimere la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari

    La rateizzazione ha natura lato sensu transattiva e comporta la rinuncia espressa alle azioni giudiziarie, impedendo ulteriori contestazioni sull'an e sul quantum della pretesa.

  • art. 2946 c.c.

    Il diritto di credito relativo al prelievo supplementare si prescrive nell'ordinario termine decennale.

  • art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

    Gli interessi si prescrivono nel termine breve quinquennale.

  • art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973

    Non introduce una decadenza sostanziale applicabile al recupero del prelievo supplementare, trattandosi di credito non tributario sottoposto alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari.

  • art. 30 c.p.a.

    Citato nel contesto generale delle condizioni dell'azione? Il testo non ne fornisce un'interpretazione specifica.

Massime di principio

  • L'interesse ad appellare, quale condizione dell'azione, deve sussistere al momento della decisione; una sopravvenienza intervenuta nel corso del giudizio che renda concretamente utile la riforma della sentenza è sufficiente a escludere il difetto di interesse originario o sopravvenuto.
  • Quando l'atto presupposto di una cartella di pagamento è stato annullato con sentenza successivamente riformata, l'atto presupposto deve considerarsi valido ed efficace e la cartella non è viziata né originariamente né per invalidità sopravvenuta, purché l'atto fosse valido al momento della sua adozione.
  • La cartella di pagamento può essere sindacata per vizi propri, mentre non possono essere nuovamente contestati, mediante impugnazione della cartella, i vizi dell'atto presupposto ormai definitivo, inclusa la prescrizione maturata anteriormente alla notifica di tale atto.
  • L'iscrizione nel Registro nazionale dei debiti, pur essendo equiparata all'iscrizione a ruolo, non esclude l'impiego del ruolo quale strumento di riscossione e non determina automaticamente una duplicazione illegittima della pretesa.
  • La notificazione di una cartella non è invalida per vizi formali quando abbia raggiunto il proprio scopo, comprovato dalla ricezione dell'atto e dalla sua tempestiva impugnazione; inoltre, l'omessa sottoscrizione non determina invalidità se l'atto è inequivocabilmente riferibile all'amministrazione competente.
  • L'accettazione della rateizzazione dei debiti relativi al prelievo supplementare comporta, per espressa previsione legislativa, la rinuncia alle azioni giudiziarie pendenti e preclude contestazioni successive dirette a rimettere in discussione l'an o il quantum del debito.

Come è indicizzato

MaterieAgricoltura e pescaRevoca e recupero dei contributiAppelloIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivo

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