Cassazione Penale, Sentenza n. 40004/2022 del 21/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 22/06/2021 della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la condanna per: (a) riciclaggio (art. 648-bis c.p.), ritenendo che il ricorrente avesse modificato con un pennarello il numero della targa di un ciclomotore provento di reato; (b) possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso (art. 707 c.p.), poiché tali oggetti erano stati rinvenuti in un garage di sua esclusiva pertinenza. Il ricorrente deduceva la non idoneità della modifica temporanea della targa a integrare il reato di riciclaggio, la illegittimità costituzionale e l'irragionevolezza dell'art. 707 c.p. (contestando una responsabilità di tipo oggettivo e la valutazione basata sul rinvenimento negli ambienti di pertinenza), e criticava il trattamento sanzionatorio per non essere stato determinato a partire dal minimo edittale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione impugnata. Motivazioni principali: la modifica della targa anche con pennarello è valutata equivalente a una sostituzione/idonea a ostacolare l'accertamento della provenienza del veicolo e rientra nella fattispecie di riciclaggio; la questione di costituzionalità dell'art. 707 c.p. era già stata respinta dalla giurisprudenza costituzionale (richiamate le sentenze di legittimità e della Corte costituzionale), e nella fattispecie risultavano ricompresi i requisiti richiesti (qualità del soggetto, possesso degli oggetti idonei e assenza di giustificazione della loro destinazione); la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la motivazione sommaria è sufficiente se la pena non è di gran lunga superiore alla misura media edittale. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di €3000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)
La Corte interpreta la condotta di alterazione/sostituzione della targa come idonea a integrare il reato di riciclaggio quando ostacola l'accertamento della provenienza del veicolo, anche se la modifica è removibile.
art. 707 cod. pen. (possesso ingiustificato di chiavi alterate, grimaldelli ecc.)
La norma non è ritenuta incostituzionale: configura una contravvenzione di pericolo che richiede tre requisiti (particolare qualità del soggetto, possesso di oggetti idonei, incapacità di giustificare la destinazione) e può essere applicata anche quando gli oggetti sono rinvenuti in locali di pertinenza esclusiva.
art. 97 d.lgs. 3 aprile 1992, n. 285 (targa e identificazione veicolo)
La targa identifica l'intestatario del certificato di circolazione; la sua alterazione può ostacolare l'identificazione e l'accertamento della provenienza del veicolo.
art. 133 cod. pen. (criteri per la determinazione della pena)
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; è sufficiente una motivazione sintetica che dia conto dell'uso dei criteri indicati, salvo casi di pene eccessivamente superiori alla media edittale.
art. 616 cod. proc. pen. (conseguenze dell'inammissibilità del ricorso)
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, equitativamente, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020
Consente lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; nel caso il procedimento è stato celebrato con contraddittorio scritto.
Costituzione, artt. 25 e 27 (richiamati dal ricorrente)
La Corte ha ritenuto infondate le censure di contrasto con i principi costituzionali richiamati, richiamando la giurisprudenza costituzionale che ha già respinto profili di illegittimità dell'art. 707.
Giurisprudenza costituzionale e di legittimità (es. Corte cost. n.265/2005; n.225/2008; Cass. Sez.2, sent. n.39702/2018)
La decisione richiama precedenti decisionali che qualificano la fattispecie di riciclaggio e hanno già affrontato la legittimità dell'art. 707, utilizzati per rigettare i motivi del ricorrente.
Massime di principio
- La modifica della targa di un veicolo, anche se temporanea o removibile, può integrare il reato di riciclaggio se è idonea a ostacolare l'accertamento della provenienza del mezzo.
- L'attività di 'sostituzione' della targa è considerata omogenea alla modifica degli elementi identificativi e può costituire condotta rilevante ai fini dell'art. 648-bis c.p.
- Il possesso di arnesi atti allo scasso rinvenuti in locali di esclusiva pertinenza del soggetto, se questi ha precedenti specifici e non giustifica la destinazione degli oggetti, può integrare l'ipotesi dell'art. 707 c.p.
- Le censure di incostituzionalità dell'art. 707 c.p. sono difficilmente accolte alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale che ha ritenuto la norma compatibile con il principio di offensività e l'articolazione dei requisiti richiesti.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la motivazione può essere sintetica salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e somma alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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