Cassazione Civile, Ordinanza n. 13085/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tributario nel quale l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello avverso una sentenza di primo grado. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile tale appello ritenendo difettosa la notifica dell'atto introduttivo. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per revocazione contro la decisione regionale, sostenendo che il Collegio avesse omesso di percepire la documentazione in atti attestante la presa in carico dell'atto da parte dell'ufficio postale e le cartoline di ricevimento, dalle quali risultava la rituale notificazione dell'appello al difensore della controparte. La CTR ha però dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, affermando che la parte non aveva indicato la ragione per cui il giudice d'appello avesse ritenuto non notificato l'atto. In cassazione l'Amministrazione finanziaria ha denunciato la violazione/falsa applicazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., censurando l'erronea declaratoria di inammissibilità della revocazione e deducendo che il vizio lamentato era in realtà un errore di fatto, consistente nella mancata percezione di documenti processuali decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il solo motivo di ricorso. Ha affermato che, per denunciare l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello fondata su un presunto difetto di notifica, la parte deve esperire la revocazione ordinaria quando l'errore derivi da una falsa percezione della realtà o da una svista materiale immediatamente rilevabile. Nel caso concreto, la CTR aveva erroneamente richiesto la dimostrazione della ragione per cui il giudice d'appello aveva ritenuto non notificato l'atto, invece di verificare se vi fosse stata un'errata percezione del fatto documentale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che dovrà riesaminare la questione applicando i principi indicati.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, c.p.c.
La revocazione ordinaria è il rimedio corretto quando l'errore denunciato consiste in un errore di fatto, cioè in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale obiettivamente e immediatamente rilevabile.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura in cassazione è stata proposta per violazione di legge processuale in relazione alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione.
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
La verifica dell'avvenuto deposito dell'atto d'appello presso la segreteria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, quando la notificazione non avvenga a mezzo ufficiale giudiziario, integra un accertamento di fatto.
Massime di principio
- Quando il giudice d'appello dichiara inammissibile il gravame assumendo erroneamente il difetto di notificazione dell'atto introduttivo, la parte che contesti tale errore deve utilizzare la revocazione ordinaria se il vizio deriva da falsa percezione del contenuto degli atti o da svista materiale immediatamente riscontrabile.
- L'errore revocatorio non richiede che la parte dimostri la specifica ragione logica per cui il giudice abbia ritenuto inesistente la notifica, ma solo che il giudice abbia omesso di percepire un fatto processuale documentalmente esistente e decisivo.
- La verifica dell'avvenuto deposito/notificazione dell'atto di appello, nei casi previsti dal processo tributario, integra un accertamento di fatto e non un problema di interpretazione giuridica degli atti processuali.
- Se la decisione impugnata si fonda su un presupposto fattuale errato circa la notificazione o il deposito dell'impugnazione, il rimedio coerente è la revocazione ordinaria e non il ricorso per cassazione diretto contro l'errore di percezione.
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