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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3839/2022 del 03/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., per difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena (patteggiamento subordinato alla concessione della sospensione condizionale e alla non menzione) e la sentenza che ha omesso di pronunziarsi sul beneficio. In sostanza il ricorrente deduce che il giudice ha accettato il patteggiamento ma non ha concesso né motivato il rigetto della sospensione condizionale e della non menzione, nonostante tali benefici fossero condizione dell'accordo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha sancito che il giudice del patteggiamento è tenuto a pronunciarsi espressamente sulla concedibilità della sospensione condizionale quando l'accordo è subordinato a tale beneficio; l'omessa pronuncia non è sempre emendabile come mero errore materiale. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che non emergesse dagli atti che la mancata pronuncia fosse una semplice svista: risultava invece un precedente detentivo non sospeso nel casellario (sentenza per falso nummario, 20 giorni) che, ai sensi dell'art. 164, comma 2, n.1, c.p., osterebbe alla concessione della sospensione. Per tali ragioni la sentenza del G.i.p. è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al G.i.p. del Tribunale di Nuoro per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola la procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). Il giudice chiamato a pronunciarsi su una richiesta condizionata alla concessione della sospensione deve esprimersi esplicitamente sulla concedibilità del beneficio o rigettare l'accordo in toto.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Individua il vizio del 'difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza' come causa di impugnazione della sentenza di applicazione della pena concordata; la mancata corrispondenza tra quanto richiesto dalle parti e quanto disposto dal giudice può dar luogo a ricorso per cassazione.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Procedura di correzione dell'errore materiale. La giurisprudenza recente limita l'intervento di correzione materiale ai soli casi di rettifica della specie o quantità della pena per errore di denominazione o di computo; in altri casi l'omissione può essere emendata solo se appare chiaramente mera svista e non decisione di merito.

  • art. 164, comma 2, n. 1, cod. pen.

    "La sospensione condizionale della pena non può essere concessa: 1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto (...)"

    Prevede una causa ostativa alla concessione della sospensione condizionale quando il soggetto ha una precedente condanna a pena detentiva: la presenza di tale precedente nel casellario può giustificare il rigetto della richiesta e rende legittima la mancata concessione del beneficio.

  • art. 459 e ss. cod. proc. pen.

    Norme collegate alla fase dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e alle modalità di esecuzione della decisione concordata; richiamate nel contesto del patteggiamento.

  • art. 110 e art. 290, comma 2, cod. pen.

    Norme sostanziali relative al reato contestato all'imputato (concorso di persone e specifico illecito indicato). Nel giudizio di merito hanno motivato l'applicazione della pena concordata.

  • legge 23 giugno 2017, n. 2017

    Normativa di riforma citata nella sentenza che ha introdotto limiti alla correzione materiale (nuovo comma 1-bis art. 130) e ha previsto l'inclusione del 'difetto di correlazione' fra i casi rilevanti per il ricorso per cassazione (comma 2-bis art. 448). La Corte utilizza tali novità per delimitare quando sia possibile la correzione di omissioni nel dispositivo.

Massime di principio

  • Quando il patteggiamento è subordinato alla concessione di un beneficio (es. sospensione condizionale, non menzione), il giudice deve esprimersi esplicitamente sulla concedibilità del beneficio: se acconsente, deve ratificare l'accordo; se ritiene il beneficio non concedibile deve rigettare l'accordo in toto.
  • L'omessa pronuncia del dispositivo su un beneficio può essere materia di correzione per errore materiale solo se, dagli atti, risulta chiaramente che si tratta di una mera svista e non di una decisione sostanziale. In caso contrario la omissione costituisce vizio decisionale impugnabile con ricorso per cassazione.
  • La presenza di cause ostative alla concessione del beneficio (es. precedente condanna detentiva non sospesa ai sensi dell'art.164 c.p.) legittima il giudice a rigettare la richiesta subordinata; in tale ipotesi l'omessa concessione non è emendabile come errore materiale.
  • Se si ritiene che nel dispositivo vi sia stata una mera dimenticanza, la parte interessata può chiedere alla Corte di Cassazione la correzione dell'errore materiale ex art.130 c.p.p.; tuttavia la difesa dovrebbe documentare chiaramente l'assenza di cause ostative (esibizione del casellario) per aumentare le possibilità di integrazione della sentenza.
  • Per evitare il vizio di 'difetto di correlazione', le parti nell'accordo di patteggiamento devono formulare in modo chiaro la richiesta e, se il beneficio è condizione dell'accordo, prevedere negli atti un esplicito esame dei presupposti che ne consentono la concessione.

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