Ordinanza n. 33/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento del silenzio formatosi sulla “sesta richiesta”, sulla “settima richiesta”, sulla “ottava richiesta” e sulla “nona richiesta” di cui all’ “istanza di accesso civico (art. 5 – comma 1 D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33)” inviata a mezzo p.e.c. il 17.2.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi su quattro richieste di accesso civico semplice relative alla pubblicazione di dati sul personale, sulle assenze, sui recapiti dell'ufficio responsabile dei controlli e sui canoni di locazione o affitto
Esito
La controversia
Il ricorrente ha presentato al Comune di Aquileia, il 17 febbraio 2025, un'istanza di accesso civico semplice ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 33/2013, articolata in quattordici richieste riguardanti dati e documenti ritenuti non pubblicati sul sito istituzionale. Il ricorso riguarda il silenzio sulle richieste sesta, settima, ottava e nona, concernenti rispettivamente: i dati relativi al personale non a tempo indeterminato, i tassi di assenza del personale, i recapiti dell'ufficio responsabile della gestione e verifica della trasmissione dei dati e dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive, nonché gli importi dei canoni di locazione o affitto percepiti e pagati. Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'obbligo di pubblicazione, l'ordine di pubblicazione, la comunicazione dell'adempimento e l'indicazione del collegamento ipertestuale. Il Comune, con nota del 20 marzo 2025, ha risposto a dieci richieste, dichiarando che avrebbe fornito integrazioni per le altre. Il TAR ha rilevato che l'ostensione dei dati potrebbe riguardare un numero cospicuo di persone e circostanze e richiedere uno sforzo organizzativo non immediatamente realizzabile per un Comune di piccole dimensioni.
La decisione
Il TAR non ha definito né in rito né nel merito la domanda e ha espressamente riservato ogni decisione, comprese quella sulle spese. Ha disposto approfondimenti istruttori a carico del Comune di Aquileia, ordinando il deposito, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza, di una relazione documentata e aggiornata che chiarisca: se i dati richiesti esistano e siano nella disponibilità dell'amministrazione; se siano formalizzati in un documento; se siano reperibili in una sezione del sito istituzionale; e, in caso negativo, se, quando e con quali modalità il Comune intenda adempiere. Ha fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza camerale del 24 marzo 2026.
Norme richiamate
art. 5, comma 1, d.lgs. 33/2013
istanza di accesso civico
È indicato come fondamento dell'istanza di accesso civico semplice relativa a dati e documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria.
art. 17 d.lgs. 33/2013
pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato
È richiamato quale disposizione sulla quale il ricorrente fonda la sesta richiesta.
art. 16 d.lgs. 33/2013
pubblicazione dei dati relativi ai tassi di assenza del personale
È richiamato quale disposizione sulla quale il ricorrente fonda la settima richiesta.
art. 35 d.lgs. 33/2013
pubblicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile
È richiamato quale disposizione sulla quale il ricorrente fonda l'ottava richiesta.
art. 30 d.lgs. 33/2013
pubblicazione dell'importo dei canoni di locazione o di affitto percepiti e pagati
È richiamato quale disposizione sulla quale il ricorrente fonda la nona richiesta.
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Sono richiamati nell'ordinanza processuale, senza che il testo espliciti una specifica applicazione interpretativa.
Massime di principio
- Nel giudizio promosso contro il silenzio su un'istanza di accesso civico semplice, il giudice può disporre una fase istruttoria per verificare preliminarmente l'esistenza dei dati richiesti, la loro disponibilità presso l'amministrazione, la loro formalizzazione documentale e l'eventuale reperibilità sul sito istituzionale, prima di decidere sull'obbligo di pubblicazione o di ostensione.
- Quando l'amministrazione abbia risposto soltanto a una parte delle richieste e abbia preannunciato integrazioni per le restanti, tale circostanza può rendere necessario acquisire una relazione aggiornata sulle attività già compiute e su quelle programmate, senza che il giudice debba anticipare la decisione di merito.
- La complessità organizzativa dell'adempimento, anche in relazione al numero di persone e circostanze coinvolte e alle dimensioni dell'ente, può essere oggetto di specifico accertamento istruttorio, ma non determina di per sé, in questa fase, né l'accoglimento né il rigetto della domanda di accesso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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