Ordinanza n. 22/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento del Comune di Ocre - Servizio Tecnico prot. n. 1573 del 28 giugno 2025, notificato in pari data, avente ad oggetto l'annullamento in autotutela del Permesso di Costruire n. 207/2012 del 27 dicembre 2012 inerente ai lavori di Costruzione di un edificio rurale e contestuale ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi a carico dei ricorrenti per il predetto edificio in Via del Mulino, fraz. Cavalletto del Comune di Ocre sull'area censita in Catasto al Fg. 1, p.lle nn. 465, 347, 354 e 353; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o endoprocedimentale non conosciuto né conoscibile dai ricorrenti; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Gualtieri Piero il 19\12\2025 con domanda incidentale adozione delle idonee misure cautelari: - del provvedimento di rigetto ex art. 36, comma 3 T.U. Edilizia per silenzio rifiuto del Comune di Ocre – Servizio Tecnico adottato sull’istanza presentata il 19 settembre 2025 (all.to n. 5 già in atti); - di ogni altro atto presupposto, conseguente o endoprocedimentale non conosciuto né conoscibile dai ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento in autotutela del permesso di costruire relativo alla costruzione di un edificio rurale, con contestuale ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, nonché rigetto ex art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001 dell'istanza di accertamento di conformità
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunale che ha annullato in autotutela il permesso di costruire rilasciato nel 2012 per la costruzione di un edificio rurale e ha contestualmente ordinato la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi. Con motivi aggiunti, uno dei ricorrenti ha impugnato anche il provvedimento di rigetto formatosi per silenzio rifiuto sull'istanza presentata ai sensi dell'art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti, né contiene una valutazione espressa del fumus boni iuris.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso sia il provvedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire e di demolizione, sia il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti relativo al rigetto dell'istanza ex art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001. La ragione decisiva è stata individuata nel periculum in mora: l'esecuzione degli atti avrebbe prodotto effetti non reversibili e quindi irreparabili anche nell'ipotesi di successivo accoglimento del ricorso nel merito. La sospensione è stata disposta per mantenere invariata la situazione di fatto fino alla decisione definitiva. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica dell'11 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; la sospensione è stata concessa in ragione dell'irreversibilità e dell'irreparabilità degli effetti dell'esecuzione.
art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001
La norma è richiamata quale base dell'istanza di accertamento di conformità oggetto del provvedimento di rigetto impugnato con motivi aggiunti.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'esecuzione di un provvedimento amministrativo può essere sospesa quando produca effetti non reversibili e quindi irreparabili, tali da non poter essere adeguatamente rimossi neppure in caso di successivo accoglimento del ricorso nel merito.
- Quando l'esecuzione dell'atto impugnato rischia di modificare irreversibilmente la situazione materiale controversa, la sospensione cautelare può essere disposta per preservare l'assetto di fatto fino alla decisione di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 92/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 93/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 94/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 95/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 96/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 97/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →