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Ordinanza

Ordinanza n. 2444/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento, - del Bando del Concorso pubblico, su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell’area dei funzionari, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali, Triennio 2019-2021, ovvero della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui 71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e 2.129 unità destinate alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché alle città metropolitane, alle province, alle unioni dei comuni e ai comuni appartenenti alle medesime Regioni, secondo le ripartizioni di cui agli allegati al bando di concorso pubblicato in data 08.10.2024; - della scheda della valutazione complessiva attribuita al ricorrente, pari a 20,50 punti come da provvedimento di esito prova del compito inserito nel portale “inPA” in data 14.12.2024; - della graduatoria finale di merito B6 (SIC) validata dalla Commissione Ripam nel corso della seduta del 6.05.2025, pubblicate sul sito “inPa.gov.it” in data 07.05.2025; - del verbale di validazione della graduatoria definitiva della Commissione Ripam della seduta del 6.05.2025; - di ogni atto presupposto all’atto di valutazione della prova scritta e relativo alla formazione stessa della scheda di valutazione della prova scritta di cui all’art. 6 del Bando di Concorso adottato con provvedimento e/o verbale dell’organo preposto e anche della Commissione esaminatrice; - di ogni altro atto presupposto, preordinato, conseguente e/o connesso (ancorché non conosciuto) a quello di cui ai punti che precedono, anche potenzialmente lesivo degli interessi di parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202508175

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Bando, valutazione della prova scritta, graduatoria finale e atti connessi del concorso pubblico per il reclutamento di 2.200 funzionari

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti del concorso, contestando in particolare la valutazione complessiva di 20,50 punti attribuita alla prova scritta e la graduatoria finale di merito relativa al profilo B6 (SIC). Il giudizio è stato promosso anche al fine di confermare l'interesse al ricorso n. R.G. 838/2025, avente a oggetto il provvedimento di non idoneità alla prova scritta, già definito dal TAR con sentenza n. 5066 dell'11 marzo 2025, di rigetto delle domande proposte. Avverso tale sentenza è pendente appello dinanzi al Consiglio di Stato. La questione decisa con l'ordinanza riguarda quindi la sospensione del presente giudizio per il rapporto di pregiudizialità esistente tra i due processi.

La decisione

Il TAR ha sospeso il giudizio fino alla definizione dell'appello proposto contro la sentenza n. 5066/2025. Il Collegio ha ritenuto applicabile, tramite il rinvio dell'art. 79, comma 1, c.p.a., l'intera disciplina civilistica della sospensione del processo, compresi sia l'art. 295 c.p.c. sulla sospensione necessaria sia l'art. 337 c.p.c. sulla sospensione facoltativa. Poiché il giudizio relativo alla non idoneità alla prova scritta costituisce antecedente pregiudicante e la relativa sentenza non è ancora passata in giudicato, la sospensione è stata disposta per ragioni di economia processuale e per evitare lo svolgimento di attività processuale suscettibile di perdere utilità in seguito alla decisione dell'appello. Dopo la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato, le parti dovranno presentare istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a. È stata ordinata la comunicazione dell'ordinanza a cura della segreteria.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Il rinvio alla disciplina della sospensione prevista dal codice di procedura civile comprende l'applicabilità sia dell'art. 295 c.p.c. sia dell'art. 337 c.p.c.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    A seguito della pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato, le parti devono presentare istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni.

  • art. 295 c.p.c.

    Disciplina generale della sospensione necessaria del processo; il provvedimento la richiama nel quadro della disciplina applicabile al processo amministrativo.

  • art. 337 c.p.c.

    quando l’autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo deve essere sospeso, se tale sentenza è impugnata

    Consente la sospensione facoltativa del giudizio pregiudicato quando il giudizio pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato e impugnata, allo scopo di evitare attività processuali potenzialmente inutili.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, il rinvio dell'art. 79, comma 1, c.p.a. alla disciplina civilistica della sospensione comporta l'applicabilità sia della sospensione necessaria prevista dall'art. 295 c.p.c. sia della sospensione facoltativa prevista dall'art. 337 c.p.c.
  • Quando un giudizio amministrativo dipende da altro giudizio già definito con sentenza non passata in giudicato e tale sentenza è stata impugnata, il giudice può sospendere il processo pregiudicato ai sensi dell'art. 337 c.p.c.
  • La sospensione facoltativa ex art. 337 c.p.c. non è finalizzata principalmente a prevenire il contrasto tra giudicati, ma a evitare lo svolgimento di attività processuali che potrebbero perdere utilità in ragione dell'esito del giudizio pregiudicante.
  • La pendenza dell'appello contro una sentenza che abbia deciso una questione pregiudicante, unitamente a ragioni di economia processuale, può giustificare la sospensione del giudizio amministrativo dipendente fino alla definizione dell'appello.
  • Dopo la pubblicazione della decisione sul giudizio pregiudicante, le parti devono riattivare il processo sospeso mediante istanza di fissazione dell'udienza entro il termine di novanta giorni previsto dall'art. 80, comma 1, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciSanzioni sportive
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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