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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29069/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente impugnava per cassazione l'ordinanza del Giudice di Pace che aveva prorogato di 10 giorni il suo trattenimento presso un Centro di permanenza per i rimpatri. Deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 32 Cost., degli artt. 2, 3 e 5 CEDU e dell'art. 15, par. 4, della direttiva 2008/115/CE, sostenendo che la proroga era stata convalidata nonostante l'inadeguatezza delle condizioni di vita nel centro rispetto alle esigenze di prevenzione del contagio da Covid-19 e nonostante la chiusura delle frontiere del paese di origine, che avrebbe reso concretamente impossibile il rimpatrio. In sostanza censurava la legittimità della misura restrittiva e l'apparato motivazionale del provvedimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l'ordinanza del Giudice di Pace, pur succintamente, conteneva una motivazione sui presupposti di cui all'art. 14 del d.lgs. 286/1998. Ha poi osservato che le doglianze del ricorrente, centrate sulle condizioni del centro e sull'impossibilità di rimpatrio per la chiusura delle frontiere, sollecitavano una rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stato invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 32 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla tutela della salute nelle strutture di trattenimento.

  • artt. 2, 3 e 5 CEDU

    richiamati dal ricorrente a sostegno della dedotta illegittimità della proroga del trattenimento e delle condizioni di permanenza.

  • art. 15, par. 4, direttiva 2008/115/CE

    richiamato dal ricorrente come norma europea sulla detenzione finalizzata al rimpatrio.

  • art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    la Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse motivato, sia pure succintamente, in ordine ai presupposti previsti da questa disposizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro la proroga del trattenimento amministrativo, la censura è inammissibile se si risolve in una contestazione del merito della valutazione compiuta dal giudice di pace, anziché in un effettivo errore di diritto o in un vizio di legittimità.
  • È sufficiente, ai fini della validità dell'ordinanza di proroga del trattenimento, una motivazione sia pure sintetica, purché dia conto dell'esistenza dei presupposti legali previsti dall'art. 14 d.lgs. 286/1998.
  • Le doglianze relative alle condizioni concrete della struttura di trattenimento o alla sopravvenuta difficoltà del rimpatrio, quando richiedono una diversa valutazione dei fatti, non sono scrutinabili in sede di legittimità se non si traducano in una specifica violazione di legge o in un vizio ammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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