Cassazione Penale, Sentenza n. 14636/2023 del 06/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Damiano impugna l'ordinanza di riesame che aveva annullato la custodia cautelare per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. e confermato la misura per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduceva vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla valutazione del quadro indiziario a suo carico: sosteneva che la qualificazione di "organizzatore" si fondava solo sulla chiamata in correità di Alessio Puccio e su due conversazioni intercettate (18/2/2020 e 27/2/2020) che, secondo Damiano, non fornivano riscontri sufficienti né prove di rapporti con gli altri sodali né elementi concreti di detenzione o gestione della piazza. In via subordinata censurava la gravità indiziaria ritenuta dal Tribunale
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico, versato in fatto e meramente confutativo. Ha confermato che il Tribunale ha svolto una motivazione adeguata valutando la chiamata in correità di Puccio alla luce dell'art. 192, comma 3, c.p.p., ritenendola attendibile e corroborata dalle intercettazioni che indicano ruoli, termini espliciti sul traffico di sostanze e rapporti con Incontrera e Di Giovanni. Pertanto l'ordinanza impugnata resta integra (con la precedente statuizione di annullamento della custodia per 416-bis e conferma per art. 74). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma oggetto dell'imputazione originaria (associazione mafiosa). Nel provvedimento di merito la misura cautelare relativa a tale capo era stata annullata; nella motivazione di cassazione la norma è richiamata come contesto dell'accusa, senza ulteriore reinterpretazione di merito
art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Norma relativa al traffico di stupefacenti: il Tribunale aveva confermato il titolo cautelare per tale reato e la Cassazione ha lasciato impregiudicata tale statuizione
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Applicato dal Tribunale per valutare la chiamata in correità di Puccio: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni e degli elementi di riscontro (intercettazioni), con la conseguenza che la chiamata in correità può assolvere a funzione probatoria se adeguatamente corroborata
Sez. U, n. 11 del 22/03/2000 (Audino)
Richiamata per il principio che la Corte di Cassazione, nel controllo sui provvedimenti di riesame relativi ai gravi indizi, verifica solo se la motivazione ha adeguatamente reso conto delle ragioni della decisione e se è congrua secondo logica e principi di diritto, ma non può sostituirsi al giudice di merito nel riesame degli elementi
Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019 (Mazzelli) e Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017 (Di Iasi)
Citate per ribadire che il ricorso per cassazione è inammissibile quando mira a prospettare una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito o a rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti
Corte Costituzionale, n. 186 del 2000
Richiamata in relazione al regime delle condanne per proposizione di ricorso: la sanzione pecuniaria è applicata senza ritenere che il ricorrente abbia agito con dolo o colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, nei giudizi su misure cautelari, controlla la motivazione del giudice di merito per verificare la congruità logica e la correttezza giuridica, ma non può sostituirsi al riesame degli elementi probatori né rivedere valutazioni di fatto ordinarie
- I motivi di ricorso che si risolvono in mera contestazione alternativa della valutazione degli elementi probatori (ossia che propongono una diversa lettura dei fatti senza indicare specifiche violazioni di legge o manifeste illogicità) sono inammissibili
- La chiamata in correità (dichiarazioni di collaboratore o coimputato) può avere efficacia probatoria solo se il giudice valuta la sua attendibilità intrinseca e ne ricerca riscontri oggettivi: intercettazioni, dati concreti e circostanze coerenti possono costituire validi elementi di riscontro
- Le intercettazioni corredano la valutazione indiziaria se contengono elementi concreti (termine di merce, riferimenti a ruoli, indicazioni di rifornimenti o rapporti), che devono essere contestualizzate e motivati dal giudice di merito
- Per ottenere l'ammissibilità del ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è necessario denunciare specifiche violazioni normative o dimostrare la manifesta illogicità della motivazione; ricostruzioni alternative dei fatti non sono sufficienti
- Il ricorrente che propone motivi generici o meramente confutativi può essere condannato al pagamento delle spese e di una somma a titolo di ammenda senza che ciò implichi responsabilità per dolo o colpa grave
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