Sentenza n. 7924/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento a) della Determinazione Dirigenziale Rep. QI/1240/2025 del 28/03/2025 - protocollo QI/68751/2025 del 28/03/2025 di reiezione dell’istanza di condono n. 0/582326 sot.0 per l’abuso realizzato in Roma, Via della Storta, 10 - int. 13 - 00123 - Roma - Municipio 14, notificata il 23.04.2025; b) della nota prot. n. QI90633 del 23/04/2025 con cui l’UO Condono Edilizio del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale ha trasmesso a valore di notifica la Determinazione Dirigenziale di reiezione; c) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a un’unità abitativa abusiva sita in Roma, Via della Storta
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego dell’istanza di sanatoria presentata nel 2005 per un’abitazione abusiva di circa 75,60 mq, sostenendo che l’Amministrazione avesse applicato erroneamente la disciplina del cd. terzo condono, prevista dal d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, e dalla l.r. Lazio n. 12/2004, anziché l’art. 40, comma 6, della l. n. 47/1985 e le più favorevoli discipline dei precedenti condoni di cui alla l. n. 47/1985 e alla l. n. 724/1994. La ricorrente affermava che le ragioni di credito all’origine della procedura esecutiva, nel cui ambito aveva acquistato l’immobile, fossero anteriori all’entrata in vigore delle precedenti normative sul condono. Deduceva inoltre la violazione degli artt. 10 e 10-bis della l. n. 241/1990, sostenendo che il Comune non avesse esaminato le osservazioni e la documentazione prodotte dopo il preavviso di rigetto, nonché il difetto di motivazione, il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti, la contraddittorietà, l’irragionevolezza e l’eccesso di potere. In particolare, richiamava un decreto ingiuntivo e una nota di trascrizione di un pignoramento immobiliare risalente al 1978 quali elementi dimostrativi dell’anteriorità delle ragioni di credito e dell’abuso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto applicabile anche ai procedimenti di condono fondati sul d.l. n. 269/2003 l’art. 40, ultimo comma, della l. n. 47/1985, in virtù del rinvio al Capo V operato dall’art. 32, comma 25, del medesimo decreto-legge. Tuttavia, ha affermato che gravava sulla richiedente l’onere di dimostrare sia la data di ultimazione dei lavori, trattandosi di nuova costruzione, sia, per il condono connesso a un trasferimento derivante da procedura esecutiva, la data di insorgenza delle ragioni di credito. Tale prova non è stata fornita con riferimento all’anteriorità dell’abuso rispetto al 31 dicembre 1993, termine rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina più favorevole della l. n. 724/1994. Il decreto ingiuntivo richiamato nelle osservazioni endoprocedimentali non è stato prodotto in giudizio e non risultava provata la sua produzione nel procedimento amministrativo. La nota di trascrizione del pignoramento del 1978, pur depositata in giudizio, non dimostrava l’anteriorità dell’abuso, poiché indicava soltanto un appezzamento di terreno e non il manufatto abusivo né l’unità immobiliare oggetto della domanda. In assenza della prova necessaria, il giudice ha ritenuto corretta l’applicazione della disciplina del cd. terzo condono. Poiché l’abuso era qualificato come abuso maggiore e l’area risultava gravata da vincoli paesaggistici e da vincoli connessi a esondazione e sommergibilità, tali vincoli impedivano il rilascio della sanatoria secondo la disciplina applicabile; questo specifico effetto ostativo non era stato contestato dalla ricorrente. Il TAR ha escluso anche la violazione degli artt. 10 e 10-bis della l. n. 241/1990, ritenendo che le osservazioni fossero state valutate, ma giudicate inidonee a modificare l’esito del procedimento. Ha escluso infine il difetto di motivazione, poiché il provvedimento richiamava una precedente nota, acquisita agli atti e conoscibile dalla società, e dava conto dell’esame delle osservazioni e della loro insufficienza. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 40, ultimo comma, l. n. 47/1985
Nell'ipotesi in cui l’immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall’atto di trasferimento dell’immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all’entrata in vigore della presente legge.
La disposizione si applica ai procedimenti di condono richiamati dalle discipline successive e impone al richiedente di dimostrare la data delle ragioni di credito quando la domanda deriva da un trasferimento nell’ambito di una procedura esecutiva.
art. 39, comma 1, l. n. 724/1994
Il rinvio al Capo V della l. n. 47/1985 rende applicabile l’art. 40, ultimo comma, anche ai procedimenti di condono disciplinati dalla l. n. 724/1994.
art. 32, comma 25, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
Il rinvio al Capo V della l. n. 47/1985 rende applicabile l’art. 40, ultimo comma, anche ai procedimenti relativi al cd. terzo condono.
l. n. 47/1985
La disciplina più risalente sul condono edilizio rileva, insieme alla l. n. 724/1994, solo ove siano provate le condizioni temporali richieste per l’applicazione del regime invocato.
l. n. 724/1994
L’applicazione della disciplina del secondo condono richiede la prova dell’anteriorità dell’abuso rispetto al termine del 31 dicembre 1993.
d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
In mancanza della prova dell’anteriorità dell’abuso rispetto al 31 dicembre 1993, trova applicazione la disciplina del cd. terzo condono.
l.r. Lazio n. 12/2004
La disciplina regionale del terzo condono, applicabile in assenza della prova temporale necessaria per i regimi precedenti, rende ostativa la presenza di determinati vincoli al rilascio della sanatoria per abusi maggiori.
art. 10 l. n. 241/1990
La partecipazione procedimentale è rispettata quando le osservazioni dell’interessato risultano esaminate, anche se non ritenute idonee a superare le ragioni ostative.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il preavviso di rigetto non impone l’accoglimento delle osservazioni, ma richiede che esse siano valutate dall’Amministrazione e che l’esito negativo sia coerente con le ragioni ostative individuate.
art. 3 l. n. 241/1990
La motivazione può essere resa per relationem mediante il richiamo a un atto precedente acquisito agli atti e conoscibile dall’interessato, purché il provvedimento dia conto anche della valutazione delle osservazioni procedimentali.
Massime di principio
- Quando una domanda di condono edilizio è presentata in relazione a un immobile trasferito nell’ambito di una procedura esecutiva, il richiedente deve provare non soltanto la tempestività della domanda, ma anche la data di insorgenza delle ragioni di credito e la data di ultimazione dell’abuso, al fine di individuare il regime normativo applicabile.
- Il rinvio al Capo V della l. n. 47/1985 contenuto nelle discipline dei condoni successivi rende applicabile l’art. 40, ultimo comma, della medesima legge anche alle domande fondate sulla l. n. 724/1994 e sul d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003.
- La mera prova dell’esistenza di un pignoramento anteriore non dimostra l’anteriorità dell’abuso edilizio quando l’atto identifica esclusivamente il terreno e non il manufatto abusivo o l’unità immobiliare oggetto della domanda di sanatoria.
- In assenza di prova dell’ultimazione dell’abuso entro il termine previsto dalla disciplina del condono più favorevole, deve applicarsi il regime normativo successivo; per gli abusi maggiori, la presenza dei vincoli ostativi previsti da tale regime impedisce il rilascio della sanatoria.
- La violazione degli artt. 10 e 10-bis della l. n. 241/1990 non sussiste quando l’Amministrazione esamina le osservazioni dell’interessato e le ritiene, con motivazione coerente, inidonee a superare le ragioni ostative già individuate.
- È sufficiente la motivazione per relationem quando l’atto richiamato è acquisito agli atti del procedimento e conoscibile dall’interessato, e il provvedimento esplicita l’esame delle osservazioni e le ragioni della loro inidoneità.
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