Sentenza n. 8748/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’ottemperanza della sentenza n. 4137/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 08.04.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza chiedendo l’esecuzione della sentenza n. 4137/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, notificata e passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente a fruire della carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero ad accreditare sulla carta l’importo complessivo di euro 2.500,00, oltre agli interessi legali. Nel corso del giudizio di ottemperanza l’Amministrazione ha dato integrale esecuzione alla pronuncia, come dichiarato dalla parte ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’intervenuto integrale adempimento dell’Amministrazione aveva soddisfatto la pretesa azionata in ottemperanza. Quanto alle spese, ha disposto una compensazione parziale, in ragione del fatto che l’esecuzione è intervenuta dopo la proposizione del ricorso, e ha posto la restante parte a carico dell’Amministrazione secondo il criterio della soccombenza, liquidandola in euro 400,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
L’integrale soddisfazione della pretesa della parte ricorrente nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Quando l’amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere parzialmente compensate e, per la parte residua, poste a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o sostanziale.
Come è indicizzato
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