Sentenza n. 425/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensiva, - del provvedimento n. 1042/2025 Reg Daspo del 13/03/2026 con il quale il Questore della Provincia di Udine ha emesso nei confronti del sig. -OMISSIS- il provvedimento di DASPO notificato il 25/3/2026 col quale ha decretato a suo carico il divieto di accesso ai luoghi previsti dalla normativa per il periodo di anni quattro; - e di ogni atto presupposto conseguente e connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO disposto dal Questore di Udine per quattro anni, con divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche su tutto il territorio nazionale
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato dopo i disordini verificatisi al termine dell'incontro Udinese-Bologna del 22 novembre 2025. Ha dedotto, con i primi due motivi, violazione dell'art. 6 l. 401/1989 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e ulteriore difetto di istruttoria, sostenendo di non avere partecipato al tentativo di sfondare i cancelli, di avere lanciato soltanto una bottiglietta di plastica vuota, per mera protesta simbolica e quando gli scontri sarebbero cessati, senza che gli agenti se ne accorgessero. Con il terzo motivo ha dedotto violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, contestando la durata quadriennale della misura e lamentando che il Questore non avrebbe adeguatamente considerato la giovane età, l'inserimento lavorativo, l'assenza di precedenti specifici e la minima offensività della condotta.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto adeguata e completa l'istruttoria, fondata sugli atti di polizia giudiziaria, sulle annotazioni della DIGOS e sulla documentazione audiovisiva della Polizia Scientifica. Le immagini hanno consentito di identificare con certezza il ricorrente e di documentare che egli, invece di allontanarsi, era rimasto volontariamente nei pressi del gruppo ultras durante un'operazione di contenimento ancora in corso, lanciando deliberatamente una bottiglia verso gli operatori del Reparto Mobile. Il giudice ha escluso che il gesto fosse estraneo agli scontri o privo di rilevanza per il fatto che l'oggetto fosse una bottiglietta di plastica, che non avesse colpito agenti o che non si fosse verificato un evento lesivo: rilevano il contesto, le modalità del lancio, la direzione impressa e l'idoneità della condotta ad alimentare il clima di tensione e violenza. Quanto alla proporzionalità, il DASPO è stato qualificato come misura amministrativa preventiva e non sanzionatoria, fondata su una valutazione prognostica della concreta probabilità di reiterazione di condotte lesive dell'ordine e della sicurezza pubblica, non sull'accertamento di una responsabilità penale. Tale valutazione, espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o evidente difetto di motivazione, vizi non riscontrati. La durata di quattro anni è stata ritenuta coerente con la gravità del comportamento, con il contesto di elevata conflittualità e con il ruolo concretamente assunto dal ricorrente. L'età, l'inserimento lavorativo e l'assenza di precedenti non sono stati considerati sufficienti a neutralizzare il giudizio prognostico. Le spese sono state compensate in ragione dell'assenza di precedenti a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 6 l. 401/1989
Il testo non riporta una citazione letterale della disposizione.
Il DASPO è una misura di prevenzione amministrativa diretta a prevenire la reiterazione di comportamenti concretamente idonei a compromettere l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni sportive; non richiede l'accertamento di una responsabilità penale né la produzione di un evento lesivo.
art. 60 c.p.a.
Il testo richiama l'adozione della sentenza in forma semplificata.
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, ritenuti sussistenti i relativi presupposti.
Massime di principio
- Il DASPO previsto dall'art. 6 l. 401/1989 ha natura preventiva e non sanzionatoria: la sua adozione non presuppone l'accertamento definitivo di una responsabilità penale, ma una valutazione prognostica sulla concreta idoneità della condotta a evidenziare la pericolosità del soggetto e il rischio di reiterazione di comportamenti lesivi dell'ordine e della sicurezza pubblica.
- Ai fini del DASPO, il lancio di un oggetto verso le Forze dell'Ordine può assumere rilevanza anche se l'oggetto è una bottiglietta di plastica, non colpisce alcun operatore e non produce lesioni, quando le modalità del gesto, il contesto di disordini e la direzione del lancio dimostrino un'idoneità oggettiva ad alimentare la tensione e la contrapposizione.
- La legittimità del DASPO può essere fondata su una condotta autonoma di contrapposizione alle Forze dell'Ordine posta in essere durante un'operazione di contenimento ancora in corso; non è necessario che il destinatario abbia partecipato a tutte le precedenti fasi degli scontri o al tentativo di sfondamento dei cancelli.
- La valutazione prognostica del Questore in materia di DASPO costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o evidente difetto di motivazione.
- La proporzionalità della durata del DASPO deve essere valutata in rapporto alle concrete modalità della condotta, al contesto di conflittualità, al ruolo assunto dal soggetto e all'idoneità del comportamento ad alterare l'ordine pubblico; la giovane età e l'assenza di precedenti specifici non impongono, da sole, l'annullamento della misura.
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