Cassazione Civile, Sentenza n. 638/2021 del 15/01/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Intesa San Paolo Provis ha chiesto l'insinuazione in rango ipotecario di un credito per restituzione di un mutuo fondiario originariamente concesso da Sedicibanca alla s.n.c. Cenerentola e garantito da fideiussioni dei soci. La ricorrente ha sostenuto che il credito era stato trasferito a New16 in forza di una scissione parziale (progetto di scissione contenente l'elenco degli elementi patrimoniali) e poi che New16 era stata incorporata in Intesa San Paolo Provis, trasferendo così la titolarita del credito. Il giudice delegato aveva escluso l'iscrizione per vari motivi (tra cui illiceita del tasso, nullita della pattuizione di interesse ultralegale e questioni di usura) e, soprattutto, perche l'opponente non avrebbe provato il trasferimento del credito né la opponibilita di tale trasferimento alla curatela ai sensi del TUB e dell'art. 1260 c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso per omesso esame di un fatto e di una documentazione decisiva: la ricorrente aveva depositato il fascicolo di parte contenente l'allegato D allo schema di scissione, nel quale alla pagina 76 era effettivamente indicato il credito numerato 5034844; il Tribunale non ha esaminato tale documento. Per questo la Corte ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la controversia al Tribunale di Napoli Nord, in diversa composizione, perché riesamini la documentazione e decida anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il primo motivo relativo alla normativa TUB e alla distinzione tra scissione e cessione e stato assorbito dalla Corte e non deciso nel merito.
Norme richiamate
art. 58 Testo Unico Bancario (TUB)
Il Tribunale aveva ritenuto non dimostrata l'opponibilita della cessione ai sensi dell'art. 58 TUB; la ricorrente aveva obiettato che andava piuttosto applicato l'art. 57 TUB, ma la Corte di Cassazione ha assorbito tale questione non pronunciandosi nel merito dopo aver accolto il motivo per omessa valutazione documentale
art. 57 Testo Unico Bancario (TUB)
Richiamato dalla ricorrente come norma di riferimento per i trasferimenti di rapporti bancari in operazioni straordinarie; la Corte non ha comunque deciso sul punto perché ha cassato per omesso esame probatorio
Il Tribunale aveva osservato che la parte opponente non aveva dimostrato di aver comunicato la cessione dei crediti secondo i profili indicati dagli articoli citati; la questione riguarda l'opponibilita verso la curatela e l'efficacia della comunicazione della cessione
Richiamato dalla ricorrente per indicare la corrispondenza del numero del rapporto del mutuo (5034844) nel conteggio, a supporto della tesi che il credito era compreso negli elenchi allegati alla scissione
La ricorrente ha depositato documenti e memorie autorizzate ex art. 99 legge fallimentare; la Corte ha rilevato che il Tribunale aveva comunque omesso di esaminare tali documenti, nonostante fossero stati depositati su ordine del giudice
Massime di principio
- Quando si deduce il trasferimento di un credito in occasione di operazioni straordinarie (scissione, fusione, incorporazione) occorre produrre e rendere chiaramente identificabile il progetto/atto che includa espressamente il rapporto o il credito, con riferimenti univoci (numeri di pratica, paginazione, elenco allegati).
- In giudizio fallimentare l'opponente deve provare l'opponibilita del trasferimento alla curatela, anche fornendo le comunicazioni previste dalla normativa (es. art. 1260 e seguenti o disposizioni del TUB) o altri atti idonei a rendere efficiente la titolarita acquisita.
- Il mancato esame, da parte del giudice di merito, di documenti prodotti e potenzialmente decisivi integra vizio che puo determinare la cassazione per omesso esame di fatto; quindi e cruciale curare il deposito tempestivo e l'esplicita evidenziazione dei documenti dirimenti.
- Se si contesta l'applicabilita di norme del TUB (es. distinzione fra art. 57 e 58), e opportuno trattare e documentare separatamente sia la natura giuridica dell'operazione (fusione vs cessione) sia gli effetti rispetto ai terzi e alla banca fallita, per evitare che questioni probatorie sopravanzino i profili di diritto sostanziale.
- In caso di operazioni complesse, mantenere un fascicolo chiaro con l'indice degli atti e la corrispondenza delle pagine citate riduce il rischio che il giudice non valuti documenti rilevanti e favorisce la opponibilita delle pretese.
Testo integrale
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