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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 639/2021 del 15/01/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Sambuchi ha impugnato il decreto che non ha riconosciuto la prededuzione del suo credito per prestazioni professionali di assistenza e consulenza rese per la redazione e presentazione della domanda di concordato preventivo. Denuncia due censure: (1) il tribunale avrebbe erroneamente equiparato l'assenza di una procedura concordataria all'ipotesi di domanda presentata ma dichiarata inammissibile; (2) la declaratoria di inammissibilità non può privare il credito della prededuzione, perché l'art. 111 estenderebbe la prededucibilità ai crediti sorti "in funzione" della procedura senza necessità di verificare ex post l'utilità delle prestazioni per la massa.

La decisione

La Corte ha rigettato i motivi ritenendoli infondati. Ha affermato il principio secondo cui la prededucibilità ex art. 111, comma 2, richiede che la procedura concorsuale cui il credito è strumentale sia stata effettivamente aperta: la mera presentazione e pubblicazione della domanda di concordato dà luogo a un procedimento di verifica ex art. 162 comma 2 finalizzato ad accertare l'ammissibilità della proposta, ma non apre la procedura di concordato. Pertanto il credito del professionista per attività svolte in relazione a una domanda di concordato dichiarata inammissibile (o rinunciata) non è prededucibile nel successivo fallimento, anche se la sentenza di fallimento si fondi sulla medesima situazione di insolvenza. La Corte ha precisato che la ratio della prededuzione è collegata alla funzionalità della prestazione all'interno di una procedura effettivamente aperta e ha escluso un'estensione che favorirebbe domande di concordato manifestamente inammissibili e graverebbe i creditori concorsuali. Per il contrasto giurisprudenziale emerso la Corte ha compensato le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 111 legge fallimentare

    sono considerati crediti prededucibili ... quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge

    La Corte interpreta la norma nel senso che la prededucibilità richiede una procedura effettivamente aperta: il credito deve essere sorto in occasione o in funzione di una procedura che sia in concreto iniziata, non già del mero tentativo di accesso a essa mediante una domanda dichiarata inammissibile

  • art. 69-bis legge fallimentare

    Richiamato per spiegare la retrodatazione degli effetti del fallimento alla data di pubblicazione della domanda; tale effetto non comporta automaticamente apertura della procedura né conferisce di per sé la prededucibilità dei crediti dei professionisti

  • art. 162 comma 2 legge fallimentare

    La presentazione e pubblicazione della domanda determina un procedimento di verifica finalizzato all'accertamento dell'ammissibilità della proposta. Tale procedimento non equivale all'apertura della procedura di concordato e non determina di per sé la prededucibilità

  • art. 163 legge fallimentare

    Dispone che solo con il decreto di cui all'art. 163 il tribunale dichiara aperta la procedura di concordato e nomina gli organi: l'apertura formale è condizione per riconoscere la funzionalità delle prestazioni ai fini della prededuzione

  • art. 169 legge fallimentare

    Regola la cristallizzazione della massa passiva; la Corte segnala che alcuni effetti connessi alla pubblicazione della domanda sono anticipati alla pubblicazione stessa, ma questi effetti non implicano l'apertura della procedura ai fini della prededuzione

  • art. 161 comma 7 legge fallimentare

    Prevede prededucibilità per crediti di terzi sorti per atti compiuti dal debitore nel periodo tra il deposito del ricorso con riserva e il decreto di apertura; la Corte distingue questa fattispecie perché non si fonda sulla 'funzionalità' ma su una specifica disposizione normativa e riguarda atti di ordinaria amministrazione

  • art. 1 legge fallimentare

    Riferimento ai requisiti dimensionali e allo stato di crisi dell'imprenditore quale oggetto di verifica preliminare; la verifica dell'ammissibilità include l'accertamento di tali presupposti

Massime di principio

  • La prededucibilità ex art. 111 comma 2 richiede l'effettiva apertura della procedura concorsuale: la sola presentazione o pubblicazione della domanda di concordato non è sufficiente a qualificare il credito come prededucibile.
  • I crediti per attività preparatorie rivolte al tentativo di accesso a una procedura (es. redazione della domanda di concordato) restano, in caso di inammissibilità della domanda, crediti concorsuali ordinari nel successivo fallimento, salvo diversa previsione normativa o diversamente qualificata prestazione resa in una procedura già aperta.
  • La pubblicazione della domanda di concordato produce alcuni effetti (cristallizzazione della massa passiva, retrodatazione del periodo sospetto), ma tali effetti non equivalgono all'apertura della procedura né conferiscono automaticamente privilegi di pagamento come la prededuzione.
  • Per i professionisti che assistono nell'accesso a procedure concorsuali è strategico prevedere garanzie contrattuali (ad es. acconti, patto di garanzia, ritenute) o documentare la funzionalità delle prestazioni nell'ambito di una procedura effettivamente aperta per tutelare il credito in caso di fallimento.
  • Se la procedura minore viene effettivamente aperta e poi fallisce o si conclude senza soddisfare i creditori, il credito del professionista per attività svolte in quella procedura può invece risultare prededucibile anche nel fallimento consecutivo.
  • L'art. 161 comma 7 rappresenta una categoria distinta: i crediti sorti per atti di ordinaria amministrazione nel periodo tra deposito del ricorso con riserva e decreto di cui all'art. 163 possono essere prededucibili per espressa norma, ma ciò non estende la prededucibilità a qualsiasi attività preparatoria non efficace.

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