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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 616/2021 del 15/01/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la delibera di Giunta comunale n.199/2014 (riorganizzazione dei servizi e nuova dotazione organica) e i decreti sindacali nn.24 e 25/2014 (revoca dell'incarico di dirigente del 3° Settore e conferimento dell'incarico del 1° Settore), nonché successivi atti (delibera G.M. 12/12/2015 sul trasferimento dell'ufficio VIA/VAS, determinazione dirigenziale per la commissione paesaggio del 23/2/2016, decreto sindacale 2/5/2017 n.22 e atti di conferimento ad interim). Turturro sosteneva che la riorganizzazione mirava a declassarlo da un settore "di maggiore rilevanza" (3° Settore) ad uno marginale (1° Settore) e che la delibera n.199/2014 fosse l'atto concretamente lesivo della sua posizione, invocando violazione dell'art.7 d.lgs. 104/2010 e dell'art.63 d.lgs.165/2001 e chiedendo la devoluzione della competenza al giudice amministrativo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso in parte: ha dichiarato che la controversia relativa alla delibera di G.M. n.199/2014 (atto di "macro-organizzazione") rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, ha cassato la sentenza impugnata in quella parte e ha rimesso la causa al giudice di primo grado amministrativo. Ha invece confermato che le questioni relative ai decreti di revoca e conferimento dell'incarico dirigenziale e ad atti di gestione/organizzazione esecutiva (designazioni, conferimenti ad interim, determinazioni dirigenziali sulla composizione di commissioni) rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (art.63 c.1 d.lgs.165/2001). Spese compensate.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 marzo 2001 n.165, art.63

    Art.63 c.1 attribuisce al giudice ordinario le controversie relative ai rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, comprese quelle sul conferimento e la revoca di incarichi dirigenziali, consentendo comunque al giudice ordinario di disapplicare atti amministrativi presupposti se incidenti su diritti soggettivi; il c.4 devolve al giudice amministrativo le controversie sulle procedure concorsuali.

  • d.lgs. 30 marzo 2001 n.165, art.5

    Le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, entro i limiti delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'art.2; tali atti rientrano tipicamente nella giurisdizione del giudice ordinario se attengono alla gestione concreta del rapporto.

  • d.lgs. 30 marzo 2001 n.165, art.2

    Definisce le determinazioni organizzative di carattere generale (atti di "macro-organizzazione" o "alta amministrazione") che restano nel regime di diritto pubblico e che, quando contestate, rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo.

  • d.lgs. 2 luglio 2010 n.104, art.7

    Richiamato dal ricorrente come norma violata rispetto alla sua posizione lavorativa, ma la decisione della Corte si è basata prevalentemente sulla distinzione tra atti di macro-organizzazione e atti di gestione; l'art.7 non è risultato determinante nel giudizio di devoluzione della giurisdizione.

  • Costituzione, art.103

    Riferimento costituzionale richiamato nel ragionamento giurisprudenziale: non è possibile estendere il potere di disapplicazione del giudice ordinario in assenza di diritti soggettivi già sorti, pena conflitto con il principio costituzionale di riparto delle funzioni giurisdizionali.

Massime di principio

  • La giurisdizione si determina in base al "petitum sostanziale": occorre valutare la natura intrinseca della posizione dedotta (diritto soggettivo vs interesse legittimo) e non la sola formula dell'impugnazione.
  • Gli atti di "macro-organizzazione" (atto autoritativo che ridetermina linee fondamentali dell'organizzazione e la dotazione organica) spettano al giudice amministrativo; gli atti di gestione/organizzazione esecutiva adottati con i poteri del datore di lavoro privato spettano al giudice ordinario.
  • Il giudice ordinario può disapplicare atti amministrativi presupposti solo se in causa è dedotto un diritto soggettivo effettivamente leso; non è ampliabile tale potere per tutelare posizioni di mero interesse legittimo.
  • La connessione soggettiva di più domande davanti a giudici diversi non obbliga alla concentrazione dell'intero giudizio davanti a un unico ordine: va individuata la giurisdizione rispetto a ciascuna domanda.
  • La validità formale di notifiche via PEC con allegati in formato immagine/scansione non è preclusa se la notifica ha raggiunto il fine di portare a conoscenza l'intimato.

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