Cassazione Civile, Sentenza n. 616/2021 del 15/01/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la delibera di Giunta comunale n.199/2014 (riorganizzazione dei servizi e nuova dotazione organica) e i decreti sindacali nn.24 e 25/2014 (revoca dell'incarico di dirigente del 3° Settore e conferimento dell'incarico del 1° Settore), nonché successivi atti (delibera G.M. 12/12/2015 sul trasferimento dell'ufficio VIA/VAS, determinazione dirigenziale per la commissione paesaggio del 23/2/2016, decreto sindacale 2/5/2017 n.22 e atti di conferimento ad interim). Turturro sosteneva che la riorganizzazione mirava a declassarlo da un settore "di maggiore rilevanza" (3° Settore) ad uno marginale (1° Settore) e che la delibera n.199/2014 fosse l'atto concretamente lesivo della sua posizione, invocando violazione dell'art.7 d.lgs. 104/2010 e dell'art.63 d.lgs.165/2001 e chiedendo la devoluzione della competenza al giudice amministrativo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso in parte: ha dichiarato che la controversia relativa alla delibera di G.M. n.199/2014 (atto di "macro-organizzazione") rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, ha cassato la sentenza impugnata in quella parte e ha rimesso la causa al giudice di primo grado amministrativo. Ha invece confermato che le questioni relative ai decreti di revoca e conferimento dell'incarico dirigenziale e ad atti di gestione/organizzazione esecutiva (designazioni, conferimenti ad interim, determinazioni dirigenziali sulla composizione di commissioni) rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (art.63 c.1 d.lgs.165/2001). Spese compensate.
Norme richiamate
d.lgs. 30 marzo 2001 n.165, art.63
Art.63 c.1 attribuisce al giudice ordinario le controversie relative ai rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, comprese quelle sul conferimento e la revoca di incarichi dirigenziali, consentendo comunque al giudice ordinario di disapplicare atti amministrativi presupposti se incidenti su diritti soggettivi; il c.4 devolve al giudice amministrativo le controversie sulle procedure concorsuali.
d.lgs. 30 marzo 2001 n.165, art.5
Le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, entro i limiti delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'art.2; tali atti rientrano tipicamente nella giurisdizione del giudice ordinario se attengono alla gestione concreta del rapporto.
d.lgs. 30 marzo 2001 n.165, art.2
Definisce le determinazioni organizzative di carattere generale (atti di "macro-organizzazione" o "alta amministrazione") che restano nel regime di diritto pubblico e che, quando contestate, rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo.
d.lgs. 2 luglio 2010 n.104, art.7
Richiamato dal ricorrente come norma violata rispetto alla sua posizione lavorativa, ma la decisione della Corte si è basata prevalentemente sulla distinzione tra atti di macro-organizzazione e atti di gestione; l'art.7 non è risultato determinante nel giudizio di devoluzione della giurisdizione.
Costituzione, art.103
Riferimento costituzionale richiamato nel ragionamento giurisprudenziale: non è possibile estendere il potere di disapplicazione del giudice ordinario in assenza di diritti soggettivi già sorti, pena conflitto con il principio costituzionale di riparto delle funzioni giurisdizionali.
Massime di principio
- La giurisdizione si determina in base al "petitum sostanziale": occorre valutare la natura intrinseca della posizione dedotta (diritto soggettivo vs interesse legittimo) e non la sola formula dell'impugnazione.
- Gli atti di "macro-organizzazione" (atto autoritativo che ridetermina linee fondamentali dell'organizzazione e la dotazione organica) spettano al giudice amministrativo; gli atti di gestione/organizzazione esecutiva adottati con i poteri del datore di lavoro privato spettano al giudice ordinario.
- Il giudice ordinario può disapplicare atti amministrativi presupposti solo se in causa è dedotto un diritto soggettivo effettivamente leso; non è ampliabile tale potere per tutelare posizioni di mero interesse legittimo.
- La connessione soggettiva di più domande davanti a giudici diversi non obbliga alla concentrazione dell'intero giudizio davanti a un unico ordine: va individuata la giurisdizione rispetto a ciascuna domanda.
- La validità formale di notifiche via PEC con allegati in formato immagine/scansione non è preclusa se la notifica ha raggiunto il fine di portare a conoscenza l'intimato.
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