Circolare numero 154 del 14-12-2011
Determinazione per l’anno 2011 della misura della riduzione contributiva per il settore edile introdotta dall’art. 29 comma 2, del decreto legge 23.6.1995, n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341. Istruzioni operative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare conferma per l’anno 2011 la riduzione contributiva dell’11,50% per le imprese edili e ne illustra condizioni di accesso, soggetti beneficiari, limiti applicativi e modalità di esposizione nel flusso Uniemens. Il beneficio riguarda gli operai a tempo pieno del settore edile, è subordinato a requisiti di regolarità contributiva e sicurezza, non si applica ad alcune voci contributive e richiede specifiche attestazioni tramite autodichiarazione. Sono inoltre indicati i termini per il recupero dei periodi pregressi e le conseguenze in caso di dichiarazioni non veritiere o omissioni verso le Casse edili.
Riduzione contributiva 2011 per le imprese edili
Riduzione contributiva 2011 per le imprese edili
La circolare fornisce le istruzioni applicative della riduzione contributiva confermata per l’anno 2011 nella misura dell’11,50% a favore delle imprese edili. Il beneficio deriva dal D.M. Lavoro/Economia 13 settembre 2011 e riguarda esclusivamente una parte della contribuzione datoriale, con specifici limiti soggettivi, oggettivi e procedurali.
Oggetto del beneficio e ambito di applicazione
La riduzione contributiva è prevista dall’art. 29 del DL n. 244/1995, convertito dalla L. n. 341/1995, ed è confermata per il 2011 nella misura dell’11,50%. Essa opera sulla contribuzione a carico dei datori di lavoro, con esclusione della quota di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
L’agevolazione riguarda soltanto gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non si applica, quindi, ai lavoratori assunti con contratto part-time.
Soggetti beneficiari e settore interessato
Possono fruire del beneficio i datori di lavoro che esercitano attività edile individuate dai codici ISTAT 1991 dal "45.11" al "45.45.2". La circolare richiama anche la nuova classificazione Ateco 2007, precisando che, per il periodo considerato, negli archivi dell’Istituto non risultava ancora operativa.
Periodo agevolato e base di calcolo
La riduzione compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2011. Ai fini della determinazione della contribuzione agevolabile si applicano le aliquote in vigore dal 1° gennaio 2011 per i diversi settori di attività, Industria e Artigianato.
La base di calcolo deve essere ridotta in applicazione delle disposizioni richiamate dalla circolare e determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti. Il testo rinvia ai criteri già illustrati in precedenti circolari per il procedimento di calcolo.
Esclusioni e limiti specifici
La riduzione non si applica al contributo previsto dall’art. 25, comma 4, della L. n. 845/1978, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua e versato unitamente alla contribuzione per la disoccupazione involontaria.
Non spetta inoltre per i lavoratori per i quali siano previste altre specifiche agevolazioni contributive, ad esempio assunzione dalle liste di mobilità o contratti di inserimento.
Condizioni di regolarità e requisiti di accesso
La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi da 9 a 13, del DL n. 338/1989, nonché delle regole in materia di retribuzione imponibile di cui all’art. 1, comma 1, del medesimo decreto.
Per le imprese edili si aggiungono i requisiti introdotti dall’art. 36-bis, comma 8, del DL n. 223/2006, ossia:
- possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili;
- assenza di condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente la data di applicazione dell’agevolazione.
Tali previsioni si affiancano al quadro generale dell’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, che dal 1° gennaio 2008 condiziona la fruizione dei benefici normativi e contributivi al rispetto del contratto collettivo e al possesso del DURC.
Autodichiarazione e controlli dell’Istituto
Nella fase transitoria descritta dalla circolare, le aziende edili devono continuare ad attestare, mediante autodichiarazione, sia l’assenza di condanne definitive per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente, sia il possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili.
A tale fine deve essere utilizzata l’apposita dichiarazione di responsabilità, che, se non già trasmessa, deve pervenire alla Sede INPS territorialmente competente. La dichiarazione è indicata come sempre obbligatoria e vincolante ai fini dell’accesso alla riduzione.
Se la dichiarazione risulta non veritiera, le Sedi INPS devono attivare l’autorità giudiziaria e recuperare le somme indebitamente fruite.
Omissioni verso le Casse edili
Nei casi di omessa denuncia o omesso versamento delle somme dovute alle Casse edili continua a trovare applicazione l’art. 29, comma 3, del DL n. 244/1995, convertito in L. n. 341/1995.
Modalità operative nel flusso Uniemens
Il riconoscimento della riduzione viene effettuato dalla procedura di controllo del flusso Uniemens sulla base dei codici statistico-contributivi e dei codici di autorizzazione attribuiti alle aziende.
Per le operazioni di conguaglio, i datori di lavoro devono:
- indicare l’importo complessivo del beneficio contributivo spettante per il mese di riferimento nell’elemento "L206";
- determinare l’ammontare complessivo della riduzione spettante per i periodi di paga pregressi, comunque non anteriori a gennaio 2011, ed esporlo nell’elemento "L207".
Recupero dei periodi pregressi
Le operazioni di recupero relative ai periodi pregressi devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare.
La circolare precisa inoltre che i datori di lavoro che abbiano già operato la riduzione contributiva con codice "L206" per periodi pregressi non devono effettuare ulteriori adempimenti per gli stessi periodi; le Sedi provvedono a riproporre al calcolo le eventuali note di rettifica già emesse e a definirle.
Punti principali
Conferma del beneficio e misura
Il D.M. Lavoro/Economia 13 settembre 2011 conferma per il 2011 la riduzione contributiva per le imprese edili nella misura dell’11,50%, prevista dall’art. 29 del DL n. 244/1995 convertito dalla L. n. 341/1995.
Ambito soggettivo e misura della riduzione
La riduzione si applica sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e spetta solo per gli operai occupati con orario di 40 ore settimanali. Non spetta per i lavoratori a tempo parziale.
Settori e base di calcolo
I datori di lavoro interessati sono quelli che esercitano attività edile individuate dai codici ISTAT 1991 dal 45.11 al 45.45.2. La base di calcolo deve essere determinata secondo le aliquote contributive vigenti dal 1° gennaio 2011, ridotta ai sensi delle norme richiamate e al netto delle eventuali misure compensative spettanti.
Periodo di applicazione e esclusioni
L’agevolazione compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2011. Non si applica al contributo ex art. 25, comma 4, L. n. 845/1978 destinato ai fondi interprofessionali per la formazione continua. Inoltre non spetta ai lavoratori che beneficiano di altre specifiche agevolazioni contributive.
Condizioni generali e specifiche per il settore edile
La fruizione è subordinata al rispetto delle condizioni dell’art. 6, commi 9-13, del DL n. 338/1989, nonché delle regole sulla retribuzione imponibile di cui all’art. 1, comma 1, del medesimo decreto. Per il settore edile si applicano anche i requisiti dell’art. 36-bis, comma 8, del DL n. 223/2006: possesso dei requisiti per il DURC anche verso le Casse edili e assenza di condanne definitive per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente.
Autodichiarazione e controlli
In attesa delle necessarie sinergie con gli altri soggetti coinvolti, le aziende edili devono continuare ad attestare mediante autodichiarazione l’assenza delle condanne e il possesso dei requisiti di regolarità contributiva anche verso le Casse edili. La dichiarazione di responsabilità deve pervenire alla Sede INPS competente, se non già trasmessa. In caso di non veridicità, l’Istituto procede al recupero delle somme indebitamente fruite e all’attivazione dell’autorità giudiziaria.
Omissioni verso le Casse edili
Nei casi di omessa denuncia o omesso versamento delle somme dovute alle Casse edili continua ad applicarsi l’art. 29, comma 3, del DL n. 244/1995.
Modalità operative Uniemens
Il riconoscimento della riduzione è effettuato dalla procedura di controllo del flusso Uniemens sulla base dei codici statistico-contributivi e dei codici di autorizzazione attribuiti alle aziende. Per il conguaglio, il datore di lavoro espone l’importo del beneficio del mese nell’elemento L206 e quello dei periodi pregressi, non anteriori a gennaio 2011, nell’elemento L207.
Termine per il recupero dei periodi pregressi
Le operazioni di recupero delle riduzioni relative ai periodi pregressi devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare. Le aziende che abbiano già operato la riduzione per i medesimi periodi non devono svolgere ulteriori adempimenti; le sedi ripropongono al calcolo le eventuali note di rettifica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 14 dic 2011Circolare numero 153 del 14-12-2011
- Circolare · 14 dic 2011Circolare numero 155 del 14-12-2011
- Circolare · 15 dic 2011Circolare numero 157 del 15-12-2011
- Circolare · 15 dic 2011Circolare numero 156 del 15-12-2011
- Circolare · 16 dic 2011Circolare numero 158 del 16-12-2011
- Circolare · 21 dic 2011Circolare numero 160 del 21-12-2011
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →