Circolare numero 160 del 21-12-2011
Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e la FIALS, per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta con la FIALS per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni, disciplinando i soggetti legittimati, le modalità di rilascio e decorrenza delle deleghe e delle revoche, la misura del contributo, i rapporti finanziari e i costi del servizio, nonché i profili di esonero da responsabilità e le istruzioni contabili. Vengono inoltre indicati il codice INPS della convenzione e i conti da utilizzare per la rilevazione delle trattenute.
Convenzione INPS-FIALS per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-FIALS per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare dà conto della convenzione sottoscritta il 30 settembre 2011 con la Confederazione Autonoma Sindacati Italiani (FIALS), approvata con determinazione n. 254 del 14 giugno 2011, per la riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulle pensioni. Il documento riepiloga i soggetti ammessi, le modalità operative di delega e revoca, la misura del contributo, gli aspetti finanziari e contabili, nonché il regime di responsabilità tra INPS e organizzazione sindacale.
Soggetti legittimati alla delega
La convenzione richiama espressamente l'articolo 23-octies della legge 11 agosto 1972, n. 485. Possono quindi autorizzare la trattenuta i titolari di:
- pensione diretta;
- pensione indiretta;
- pensione di reversibilità.
Tali prestazioni devono essere a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi o di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall'INPS.
Resta esclusa l'applicazione della disciplina ai titolari di pensione sociale o assegno sociale, poiché la norma si riferisce solo alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere rilasciata utilizzando il testo predisposto dall'Istituto, nel quale devono essere indicati:
- la misura del contributo;
- le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.
La delega deve essere sottoscritta dal pensionato e controfirmata dal responsabile locale della FIALS. Inoltre, i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati della Confederazione abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe all'INPS devono essere comunicati per iscritto alle Strutture territoriali dell'Istituto, a cura della sede locale oppure degli uffici centrali FIALS.
Decorrenza delle deleghe e prova della presentazione
Per le deleghe rilasciate da soggetti già pensionati e presentate alla Struttura territoriale INPS competente, gli effetti decorrono dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della presentazione. Lo stesso criterio temporale si applica alle revoche.
Le deleghe controfirmate dal responsabile o dall'incaricato abilitato devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia. Una delle due copie viene restituita dalla Sede territoriale INPS alla FIALS con timbro e firma per ricevuta. L'elenco, insieme alla copia della delega, costituisce prova dell'avvenuta presentazione in caso di contestazione.
Revoca della delega e conflitto tra deleghe
Nel caso in cui il pensionato abbia rilasciato deleghe a favore di due o più organizzazioni sindacali diverse, ai fini della trattenuta ha efficacia la prima delega pervenuta all'INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca di quella precedente. In tale ipotesi, prevale la delega presentata successivamente.
La circolare precisa inoltre che il rilascio di una nuova delega non comporta revoca implicita della precedente. Se l'INPS riceve direttamente dal pensionato la comunicazione di revoca, la struttura periferica procede all'acquisizione dell'atto, che produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuto alla struttura.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale va calcolato sull'importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima mensilità, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono articolate per scaglioni:
- 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo del FPLD.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
I rapporti finanziari tra INPS e FIALS, unitamente agli adempimenti connessi, sono disciplinati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione e vengono definiti a livello centrale tra la Direzione generale e la Confederazione sindacale.
La circolare indica anche i costi del servizio di riscossione, determinati sulla base della contabilità analitica per l'esercizio 2009:
- nuova delega contestuale alla domanda di pensione telematica: euro 0,03;
- nuova delega contestuale alla domanda di pensione cartacea: euro 0,36;
- nuova delega su pensione esistente: euro 1,91;
- revoca delega: euro 1,90;
- variazione delega: euro 2,11;
- gestione delega: euro 0,02.
Esonero da responsabilità
Ai sensi dell'articolo 10 della convenzione, la FIALS esonera l'INPS da ogni responsabilità derivante dai rapporti tra il pensionato sottoposto a trattenuta sindacale e l'organizzazione sindacale. In caso di controversie sulla validità o regolarità del rilascio della delega, la FIALS si impegna a ristorare l'INPS di ogni eventuale effetto negativo conseguente a tali contestazioni.
Codice convenzione e istruzioni contabili
Alla convenzione è attribuito il codice INPS C 9.
Per la rilevazione contabile delle trattenute sono istituiti due conti:
- GPA 25/282, per l'imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell'anno in corso;
- GPA 27/282, per l'imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
Il conto GPA 27/282 deve essere movimentato a partire dall'esercizio 2012. I rapporti finanziari con la FIALS saranno definiti direttamente dalla Direzione generale.
Punti principali
Soggetti legittimati a rilasciare la delega
Possono avvalersi della trattenuta sindacale i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall'INPS. È esclusa l'applicabilità ai titolari di pensione o assegno sociale, perché la disciplina richiama solo pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio e presentazione della delega
La delega deve essere compilata sul modulo predisposto dall'Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal pensionato e controfirmata dal responsabile locale FIALS. I nominativi dei rappresentanti e incaricati autorizzati alla firma e alla presentazione delle deleghe devono essere comunicati per iscritto alle Strutture territoriali INPS dalla sede locale o dagli uffici centrali FIALS.
Decorrenza delle deleghe
Per le deleghe rilasciate da soggetti già titolari di pensione, presentate alla Struttura territoriale INPS che gestisce la pensione, gli effetti decorrono dal primo giorno del terzo mese successivo alla data di presentazione. Le deleghe devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia; una copia viene restituita alla FIALS con timbro e firma per ricevuta. L'elenco, insieme alla copia della delega, costituisce prova dell'avvenuta presentazione in caso di contestazione.
Revoca della delega e regole di priorità
Se il pensionato ha rilasciato deleghe a più organizzazioni sindacali, produce effetti la prima delega pervenuta all'INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca di quella precedente; in tal caso prevale la delega successiva. Il rilascio di una nuova delega non vale come revoca implicita della precedente. La revoca comunicata direttamente dal pensionato all'INPS viene acquisita dalla struttura periferica e produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricezione.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è calcolato sull'importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono: 0,50% fino al trattamento minimo del FPLD; 0,40% sulla parte eccedente il trattamento minimo e fino al doppio; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo.
Rapporti finanziari, spese e costi del servizio
I rapporti finanziari e i relativi adempimenti sono regolati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione e gestiti a livello centrale tra Direzione generale e FIALS. I costi del servizio, determinati sulla base della contabilità analitica 2009, sono indicati per singola attività: nuova delega con domanda di pensione telematica euro 0,03; con domanda cartacea euro 0,36; nuova delega su pensione esistente euro 1,91; revoca euro 1,90; variazione delega euro 2,11; gestione delega euro 0,02.
Esonero da responsabilità
Con l'articolo 10 della convenzione la FIALS esonera l'INPS da ogni responsabilità derivante dai rapporti tra pensionato e organizzazione sindacale. In caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, la FIALS si obbliga a ristorare l'INPS per ogni eventuale effetto negativo derivante da tali controversie.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è attribuito il codice INPS C 9. Per la rilevazione contabile delle trattenute sono istituiti i conti GPA 25/282, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell'anno in corso, e GPA 27/282, per quelli sulle pensioni pagate negli anni precedenti; quest'ultimo conto va movimentato a partire dall'esercizio 2012. I rapporti finanziari con l'organizzazione sindacale sono definiti direttamente dalla Direzione generale.
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