Circolare numero 153 del 14-12-2011
Premessa Inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’iter da seguire per il riconoscimento dello stato di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa dei dipendenti dell’Istituto e i relativi effetti sul rapporto di lavoro. Richiama il superamento della precedente circolare n. 63/84 alla luce della normativa sopravvenuta, individua i requisiti per la pensione ordinaria di inabilità e definisce competenze, soggetti coinvolti, modalità di domanda, accertamenti sanitari e conseguenze in caso di accoglimento o diniego.
Procedura per l’accertamento dell’inabilità assoluta e permanente e per la pensione ordinaria di inabilità dei dipendenti INPS
Procedura per l’accertamento dell’inabilità assoluta e permanente e per la pensione ordinaria di inabilità
La circolare definisce l’iter applicabile ai dipendenti dell’Istituto che chiedano il riconoscimento dell’inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, chiarendo le competenze delle sedi INPS, della Commissione medica ASL e della Direzione centrale competente per la risoluzione del rapporto di lavoro. Il documento aggiorna la disciplina previgente e precisa le conseguenze amministrative, economiche e giuridiche dell’esito degli accertamenti sanitari.
Quadro normativo di riferimento e superamento della disciplina precedente
La circolare richiama l’evoluzione normativa intervenuta in materia di inabilità, in particolare:
- legge 12 giugno 1984, n. 222;
- legge 8 agosto 1995, n. 335;
- decreto del Ministero del tesoro 8 maggio 1997, n. 187;
- d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461;
- decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia, della difesa, dell’interno e della salute, 12 febbraio 2004.
In ragione di tale quadro normativo, devono intendersi superate le disposizioni della circolare n. 63/84, limitatamente alle procedure di verifica sanitaria per l’accertamento dello stato di inabilità dei dipendenti dell’Istituto.
Presupposti per la pensione ordinaria di inabilità
Il dipendente che si trovi in una situazione di malattia protratta o che ritenga di trovarsi, per infermità fisica o mentale non dipendente da causa di servizio, nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa può presentare domanda per il conseguimento della pensione ordinaria di inabilità.
La circolare richiama i requisiti soggettivi previsti dall’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 per i dipendenti pubblici iscritti a forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria:
- anzianità contributiva minima di cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda;
- risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio;
- riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
La circolare precisa inoltre che, in caso di dipendenza da causa di servizio, trovano applicazione le norme sulla pensionistica privilegiata.
Competenza per gli accertamenti sanitari
Ai sensi dell’art. 12, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 335/1995, per gli accertamenti e controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle disposizioni vigenti in materia di inabilità dipendente da causa di servizio.
L’art. 9 del d.P.R. n. 461/2001 individua una pluralità di organismi di accertamento sanitario, demandando a un successivo decreto la definizione delle rispettive competenze. Il d.M. 12 febbraio 2004 stabilisce che, nei confronti dei dipendenti di enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, gli accertamenti sanitari per il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e quelli per il riconoscimento dell’inidoneità o di altre forme di inabilità sono effettuati dalla Commissione medica di cui alla legge n. 295/1990, operante presso l’ASL territorialmente competente in relazione alla sede di ultima assegnazione del dipendente.
Domanda del dipendente e istruttoria della sede INPS
Il procedimento prende avvio con la domanda di pensione di inabilità presentata dal dipendente alla sede INPS territorialmente competente, individuata in base alla residenza del richiedente.
Nelle more del rilascio della procedura informatica per la trasmissione telematica della domanda e del certificato, deve essere utilizzato il modello AP76, disponibile sulla Intranet, sezione Utilità – Modulistica on line. Il modulo comprende anche la parte relativa alla certificazione delle condizioni sanitarie del soggetto, cioè il mod. SS3 "certificato medico", che deve essere redatto dal medico curante e presentato in busta chiusa.
La sede INPS verifica preliminarmente la posizione assicurativa del dipendente e la sussistenza dei requisiti contributivi minimi. Se tali requisiti non risultano integrati, la domanda viene respinta senza disporre gli accertamenti sanitari.
Trasmissione degli atti alla ASL e svolgimento degli accertamenti
Quando la verifica contributiva ha esito positivo, la sede INPS trasmette la documentazione sanitaria presentata dall’istante all’ASL territorialmente competente, individuata in relazione alla sede di ultima assegnazione del dipendente. La richiesta deve essere limitata al giudizio di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Durante gli accertamenti dinanzi alla Commissione medica, il dipendente ha facoltà di farsi assistere da un medico di fiducia, nei limiti di cui all’art. 5, commi 5 e 6, del d.M. n. 187/1997. Tale assistenza si concretizza nella possibilità di formulare osservazioni e chiedere la loro trascrizione a verbale.
Esito dell’accertamento e conseguenze sul rapporto di lavoro
Il verbale di giudizio medico che attesta l’inabilità assoluta e permanente viene trasmesso dalla ASL alla sede INPS richiedente. La sede INPS lo inoltra quindi:
- alla sede di servizio dell’interessato, se diversa;
- alla Direzione generale – Direzione centrale risorse umane – Area normativa e contenzioso, competente per gli adempimenti connessi alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Il provvedimento di risoluzione del rapporto viene poi trasmesso al dipendente e alla sede di servizio.
La circolare sottolinea che, nel periodo intercorrente tra la data di emissione del verbale di riconoscimento dell’inabilità assoluta e permanente e la data di risoluzione del rapporto di lavoro, il dipendente non può svolgere alcuna attività lavorativa. Tale circostanza deve essere comunicata al dipendente dal responsabile della struttura di appartenenza.
In questo periodo:
- l’assenza dal servizio va giustificata in procedura SAP, rilevazione presenze, con il codice "INAB";
- il trattamento economico deve corrispondere a quello in godimento al momento dell’accertamento;
- tale trattamento, in relazione al periodo di comporto per malattia, può corrispondere al 100%, al 90% o al 50% della retribuzione, secondo l’art. 21, comma 7, del CCNL del comparto del personale degli enti non economici, quadriennio normativo 1994-1997, sottoscritto il 6 luglio 1995.
Decorrenza della prestazione e caso di diniego
La prestazione pensionistica di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Se la Commissione medica istituita presso l’ASL non riconosce al dipendente lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, la sede INPS che ha ricevuto la domanda respinge la stessa con provvedimento motivato di diniego.
Punti principali
Aggiornamento normativo e superamento della circolare n. 63/84
La circolare precisa che, per effetto dell’evoluzione normativa intervenuta in materia di inabilità, devono ritenersi superate le disposizioni della circolare n. 63/84 nella parte relativa alle procedure di verifica sanitaria per l’accertamento dello stato di inabilità dei dipendenti dell’Istituto. Vengono richiamati, in particolare, la legge n. 335/1995, il d.M. n. 187/1997, il d.P.R. n. 461/2001 e il d.M. 12 febbraio 2004.
Requisiti per la pensione ordinaria di inabilità
Il dipendente che si trovi in malattia protratta o ritenga di essere nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa per infermità fisica o mentale non dipendente da causa di servizio può chiedere la pensione ordinaria di inabilità. I requisiti richiamati sono: almeno cinque anni di anzianità contributiva, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la domanda; risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio; riconoscimento dell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Competenza degli organismi sanitari e accertamenti
Per gli accertamenti e controlli sullo stato di inabilità operano le competenze previste per l’inabilità dipendente da causa di servizio. In base al d.P.R. n. 461/2001 e al d.M. 12 febbraio 2004, per i dipendenti di enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali gli accertamenti sanitari sono effettuati dalla Commissione medica presso l’ASL territorialmente competente in relazione alla sede di ultima assegnazione del dipendente.
Presentazione della domanda e istruttoria
Il dipendente presenta domanda di pensione di inabilità alla sede INPS territorialmente competente, individuata in base alla propria residenza, utilizzando temporaneamente il modello AP76, comprensivo del mod. SS3 certificato medico redatto dal medico curante e presentato in busta chiusa. La sede INPS verifica la posizione assicurativa e la sussistenza dei requisiti contributivi minimi; se tali requisiti mancano, respinge la domanda senza attivare gli accertamenti sanitari.
Trasmissione alla ASL e giudizio medico
Verificata la regolarità contributiva, la sede INPS trasmette la documentazione sanitaria alla ASL competente chiedendo esclusivamente il giudizio di inabilità assoluta e permanente. Durante gli accertamenti il dipendente può farsi assistere da un medico di fiducia nei limiti dell’art. 5, commi 5 e 6, del d.M. n. 187/1997, con facoltà di formulare osservazioni e chiederne la trascrizione a verbale.
Effetti del riconoscimento sull rapporto di lavoro
Il verbale della ASL che riconosce l’inabilità è trasmesso alla sede INPS richiedente e poi alla sede di servizio, se diversa, nonché alla Direzione generale – Direzione centrale risorse umane – Area normativa e contenzioso, che cura gli adempimenti per la risoluzione del rapporto di lavoro. Il provvedimento di risoluzione è notificato al dipendente e alla sede di servizio.
Periodo intercorrente tra verbale e risoluzione
Dal momento del verbale di riconoscimento fino alla data di risoluzione del rapporto, il dipendente non può svolgere alcuna attività lavorativa. Il responsabile della struttura deve informarlo di tale divieto. L’assenza va giustificata in procedura SAP con il codice "INAB" e il trattamento economico resta quello in godimento al momento dell’accertamento, secondo le regole del CCNL del 6 luglio 1995, art. 21, comma 7, quindi al 100%, 90% o 50% della retribuzione in relazione al periodo di comporto malattia.
Decorrenza della prestazione e diniego
La prestazione pensionistica di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Se la commissione medica ASL non riconosce lo stato di inabilità assoluta e permanente, la sede INPS respinge la domanda con provvedimento motivato di diniego.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 14 dic 2011Circolare numero 154 del 14-12-2011
- Circolare · 14 dic 2011Circolare numero 155 del 14-12-2011
- Circolare · 15 dic 2011Circolare numero 157 del 15-12-2011
- Circolare · 15 dic 2011Circolare numero 156 del 15-12-2011
- Circolare · 16 dic 2011Circolare numero 158 del 16-12-2011
- Circolare · 21 dic 2011Circolare numero 160 del 21-12-2011
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →