Circolare numero 158 del 16-12-2011
La Banca Centrale Europea con la decisione dell’8 dicembre 2011 ha ridotto di 25 punti base il tasso di riferimento che, pertanto, con decorrenza dal 14 dicembre 2011 è pari all’1,00%.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, a seguito della decisione BCE dell’8 dicembre 2011, il Tasso Ufficiale di Riferimento è sceso all’1,00% dal 14 dicembre 2011. La variazione incide sul tasso di dilazione e differimento dei contributi, fissato al 7,00%, e sulla misura delle sanzioni civili previste dall’art. 116 della legge n. 388/2000, che diventano in via ordinaria pari al 6,50% annuo. Vengono inoltre aggiornate le sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali, con distinzione tra ipotesi di omissione e di evasione, tenendo conto del confronto con il tasso legale vigente.
Riduzione del TUR all’1,00% dal 14 dicembre 2011 e conseguenti effetti su dilazione, differimento e sanzioni civili
Riduzione del TUR e riflessi su interessi e sanzioni contributive
La circolare dà conto della decisione della Banca Centrale Europea dell’8 dicembre 2011, che ha ridotto di 25 punti base il Tasso Ufficiale di Riferimento. Dal 14 dicembre 2011 il TUR è pari all’1,00%. La variazione incide sia sulla misura degli interessi di dilazione e differimento dei contributi, sia sulla determinazione delle sanzioni civili previste per omissioni, ritardi ed evasione contributiva ai sensi dell’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Interessi di dilazione e di differimento
L’istituto conferma che l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili, nonché l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento, deve essere calcolato nella misura del 7,00%.
La nuova misura si applica:
- alle rateazioni per le quali il piano di ammortamento sia emesso a decorrere dal 14 dicembre 2011;
- ai casi di differimento del versamento, con applicazione alla contribuzione relativa al mese di dicembre 2011.
Restano invece invariati i piani di ammortamento già emessi e notificati sulla base del tasso precedentemente vigente.
Sanzioni civili ordinarie
La riduzione del TUR comporta l’aggiornamento delle sanzioni civili dovute nei casi disciplinati dall’art. 116, comma 8, e comma 10, della legge n. 388/2000.
In particolare:
- per il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi di cui all’art. 116, comma 8, lett. a), la sanzione civile è pari al TUR aumentato di 5,5 punti, quindi al 6,50% annuo;
- la medesima misura del 6,50% annuo si applica anche all’ipotesi di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), secondo periodo;
- resta ferma, per l’evasione di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo, la sanzione del 30% annuo, entro il limite massimo del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
- anche per l’ipotesi disciplinata dal comma 10 dell’art. 116 la sanzione civile è dovuta nella misura del 6,50% annuo.
Sanzioni ridotte nelle procedure concorsuali
La circolare richiama la disciplina speciale applicabile in caso di procedure concorsuali, come stabilita dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 dell’8 gennaio 2002.
In tale ambito:
- per le ipotesi di cui all’art. 116, comma 8, lett. a), la sanzione ridotta è calcolata nella misura del TUR;
- per l’evasione di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), la sanzione è pari al TUR aumentato di due punti.
Tuttavia, per effetto dell’art. 1, comma 220, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il tasso ridotto non può essere inferiore al tasso legale. La circolare precisa quindi che, se il TUR scende sotto il tasso legale, la riduzione massima coincide con il tasso legale e la riduzione minima con l’interesse legale maggiorato di due punti.
Applicazione concreta della regola dopo il 14 dicembre 2011
Poiché dal 14 dicembre 2011 il TUR è inferiore al tasso legale vigente dal 1° gennaio 2011, la circolare individua le seguenti misure nelle procedure concorsuali:
- per l’ipotesi di cui all’art. 116, comma 8, lett. a), la sanzione ridotta è pari al tasso legale, ossia 1,50% annuo;
- per l’ipotesi di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), la sanzione ridotta è pari all’1,00% annuo più due punti, quindi 3,00% annuo.
Riferimenti normativi richiamati
La circolare richiama, a supporto della disciplina degli interessi e delle sanzioni, le seguenti fonti:
- decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, art. 13, comma 1, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537;
- decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, art. 3, comma 4, convertito nella legge n. 402 del 29 luglio 1996;
- legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, commi 8 e 10;
- legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 220;
- circolare n. 88 del 9 maggio 2002;
- circolare n. 6 del 14 gennaio 2011.
Punti principali
Riduzione del TUR e decorrenza
La Banca Centrale Europea, con decisione dell’8 dicembre 2011, ha ridotto il Tasso Ufficiale di Riferimento di 25 punti base. Dal 14 dicembre 2011 il TUR è fissato all’1,00%, e da tale variazione discendono gli aggiornamenti dei tassi applicabili agli istituti previdenziali e alle sanzioni civili.
Interessi di dilazione e di differimento
L’interesse di dilazione per la rateizzazione dei debiti contributivi e l’interesse per il differimento del versamento sono fissati al 7,00%. La nuova misura si applica alle rateazioni per le quali il piano di ammortamento sia emesso a decorrere dal 14 dicembre 2011. I piani già emessi e notificati non subiscono modifiche. Nei casi di differimento autorizzato, il nuovo tasso si applica alla contribuzione relativa al mese di dicembre 2011.
Sanzioni civili ordinarie
Per il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lett. a), della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, quindi al 6,50% annuo. La stessa misura del 6,50% si applica anche all’ipotesi di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), secondo periodo. Resta invece invariata, per l’evasione di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo, la sanzione del 30% annuo, entro il limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. La medesima misura del 6,50% annuo vale anche per l’ipotesi di cui al comma 10 dell’art. 116.
Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali
Per le procedure concorsuali, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 dell’8 gennaio 2002 prevede che, nell’ipotesi di cui all’art. 116, comma 8, lett. a), la sanzione ridotta sia pari al TUR; nell’ipotesi di evasione di cui alla lett. b), la sanzione è pari al TUR aumentato di due punti. Tuttavia, ai sensi dell’art. 1, comma 220, della legge n. 662/1996, la riduzione non può scendere sotto la misura dell’interesse legale.
Effetto del TUR inferiore al tasso legale
Poiché dal 14 dicembre 2011 il TUR (1,00%) risulta inferiore al tasso legale in vigore dal 1° gennaio 2011, nelle procedure concorsuali la sanzione ridotta per l’ipotesi di cui all’art. 116, comma 8, lett. a), è pari al tasso legale, cioè 1,50% annuo. Per l’ipotesi di cui alla lett. b), la sanzione ridotta è pari al TUR più due punti, cioè 3,00% annuo.
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