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Circolare

Circolare numero 155 del 14-12-2011

Chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro che operano con il flusso UniEmens. Aggiornamento delle tabelle delle aliquote contributive.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le operazioni di conguaglio che i datori di lavoro devono effettuare a fine anno o entro i mesi successivi, in particolare per le variabili retributive riferite al 2011 e denunciate con UNIEMENS nel 2012. Vengono richiamati i termini utili per l’adempimento, le regole per il massimale contributivo, il contributo aggiuntivo IVS dell’1%, il recupero dei contributi su ferie non godute, la gestione dei fringe benefit, delle auto aziendali e dei prestiti ai dipendenti, nonché le procedure connesse al Fondo di Tesoreria TFR, alla rivalutazione del TFR e alle operazioni societarie. Sono inoltre indicate le modalità di recupero del contributo di solidarietà per la previdenza complementare e vengono fornite le prime tabelle delle aliquote contributive per il 2012.

Conguagli contributivi e previdenziali di fine anno 2011/inizio 2012, con istruzioni su variabili retributive, massimali, fringe benefit, TFR al Fondo Tesoreria e operazioni societarie

Conguagli contributivi e previdenziali di fine anno 2011/inizio 2012

La circolare disciplina le principali operazioni di conguaglio che i datori di lavoro devono svolgere in prossimità della chiusura dell’anno solare, con particolare riguardo alla corretta determinazione dell’imponibile contributivo, all’applicazione delle aliquote e alla gestione delle componenti retributive variabili. Vengono inoltre forniti chiarimenti operativi per la compilazione del flusso UNIEMENS e per la sistemazione di diversi istituti connessi alla contribuzione previdenziale e assistenziale.

Termini per il conguaglio e finestra operativa

Le operazioni di conguaglio possono essere effettuate con la denuncia relativa a dicembre 2011, con scadenza 16 gennaio 2012, oppure con la denuncia di gennaio 2012, con scadenza 16 febbraio 2012. Per le partite relative al TFR al Fondo di Tesoreria e alle misure compensative è ammesso anche il conguaglio tramite la denuncia di febbraio 2012, da presentare entro il 16 marzo 2012, senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo che i contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione devono essere comunque versati o recuperati nel mese di gennaio 2012.

Elementi variabili della retribuzione

La circolare richiama la disciplina sulle variabili retributive introdotta dal DM 7 ottobre 1993 e dalla deliberazione INPS n. 5 del 26 marzo 1993. Tra gli eventi e gli elementi da considerare figurano, tra gli altri:

  • straordinari;
  • trasferte e missioni;
  • indennità di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro;
  • riposi per allattamento;
  • giornate dei donatori di sangue;
  • riduzioni per infortuni sul lavoro;
  • permessi non retribuiti e astensioni dal lavoro;
  • ferie non godute;
  • congedi matrimoniali;
  • integrazioni salariali non a zero ore.

Sono considerati assimilabili anche l’indennità di cassa, i prestiti ai dipendenti e i congedi parentali in genere. Le variabili sono imputate al periodo di competenza dicembre 2011 ai fini della posizione assicurativa, ma sono soggette al regime contributivo del mese di gennaio 2012, salvo il caso di imponibili negativi, per i quali si recupera la contribuzione non dovuta nel suo effettivo ammontare. La circolare ribadisce che la sistemazione contributiva degli elementi variabili deve avvenire entro il mese successivo a quello di riferimento.

Gestione UNIEMENS delle variabili e delle assunzioni di dicembre

Per la gestione delle variabili in aumento e in diminuzione, nonché degli imponibili negativi, il flusso UNIEMENS deve essere compilato secondo le specifiche del documento tecnico richiamato. La circolare fornisce un esempio relativo a un’assunzione intervenuta il 19 dicembre 2011, con busta paga di gennaio 2012 che incorpora il rateo di dicembre: in tali casi, entro la fine di febbraio 2012 devono essere trasmesse due denunce, una per dicembre 2011 e una per gennaio 2012, con l’indicazione della variabile retributiva e della causale di aumento.

Massimale contributivo e pensionabile

Per i lavoratori iscritti dopo il 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie privi di anzianità contributiva, oppure per coloro che hanno optato per il sistema contributivo, continua ad applicarsi il massimale annuo di cui all’art. 2, comma 18, L. 335/1995, pari per il 2011 a € 93.622,00. Il massimale non è frazionabile mensilmente e va considerato anche in presenza di lavoro solo parziale nell’anno. In caso di rapporti successivi, le retribuzioni si cumulano ai fini del limite e il lavoratore deve esibire al nuovo datore il CUD o una dichiarazione sostitutiva; in caso di rapporti simultanei, le retribuzioni dei diversi rapporti si cumulano ugualmente. Non vi è invece cumulo tra retribuzioni da lavoro subordinato e compensi da collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione Separata.

Quando il massimale viene superato nel corso dell’anno, l’imponibile del mese va limitato al tetto consentito e la parte eccedente deve essere indicata con la relativa contribuzione ridotta; nei mesi successivi il contributo pensionistico non è più dovuto e l’imponibile è pari a zero. Eventuali errori di determinazione dell’imponibile che abbiano prodotto versamenti indebiti o omissioni devono essere sistemati in sede di conguaglio tramite le apposite specifiche UNIEMENS.

Contributo aggiuntivo IVS dell’1%

La circolare richiama il contributo aggiuntivo dell’1% previsto dall’art. 3-ter della L. 438/1992 per i regimi con aliquota a carico del lavoratore inferiore al 10%. Per l’anno 2011 la prima fascia di retribuzione pensionabile è pari a € 43.042,00 annui, ossia € 3.587,00 mensili. Il criterio applicativo è quello della mensilizzazione del limite, con possibili conguagli a credito o a debito. Nei rapporti successivi o simultanei le retribuzioni vanno cumulate ai fini del superamento della fascia; il datore di lavoro procede al conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto, tenendo conto di quanto già trattenuto al lavoratore.

Compenso ferie non godute

L’assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute, anche se non corrisposto, rientra tra le ipotesi di conguaglio ammesse dalla disciplina richiamata. Se le ferie vengono poi effettivamente fruite, il contributo versato sulla quota di retribuzione corrispondente non è più dovuto e deve essere recuperato dal datore di lavoro, con corrispondente diminuzione dell’imponibile dell’anno o del mese in cui il compenso era stato imputato. Il recupero è gestibile in UNIEMENS mediante una specifica variabile retributiva con causale FERIE.

Fringe benefits, auto aziendali e prestiti ai dipendenti

Per i fringe benefits l’art. 51, comma 3, TUIR prevede che non concorra a formare reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente non superiore a € 258,23 nel periodo d’imposta; oltre tale soglia, l’intero valore concorre al reddito. In sede di conguaglio il datore deve assoggettare a contribuzione il valore complessivo e considerare anche i fringe benefit ricevuti da precedenti datori di lavoro. Ai soli fini previdenziali, tuttavia, i contributi sono versati solo sui benefit erogati dal datore che effettua il conguaglio.

Per le auto aziendali ad uso promiscuo, la quantificazione dell’uso privato si fonda su una percorrenza annua convenzionale di 15.000 km, con il 30% attribuito all’uso privato.

Per i prestiti ai dipendenti, il valore del compenso in natura si determina assumendo il 50% della differenza tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine dell’anno e quelli calcolati al tasso applicato sul prestito; il tasso ufficiale di riferimento indicato è pari all’1,25%.

Fondo di Tesoreria e rivalutazione del TFR

La circolare ricorda che le aziende soggette al Fondo di Tesoreria devono versare mensilmente le quote di TFR, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro. In sede di conguaglio devono essere regolarizzate le differenze a debito o a credito e le connesse misure compensative.

Per le aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006, l’obbligo verso il Fondo sorge se, al 31 dicembre, la media degli occupati raggiunge il limite dei 50 addetti; in tal caso occorre versare anche le quote pregresse a decorrere dall’inizio dell’attività. La dichiarazione va trasmessa entro il termine di UNIEMENS del mese di febbraio 2012, quindi entro il 31 marzo 2012. L’importo dovuto in sede di conguaglio deve essere maggiorato del tasso di rivalutazione 2011, pari al 2,93% fino alla data del versamento.

La rivalutazione del TFR conferito al Fondo di Tesoreria va determinata separatamente rispetto a quella del TFR accantonato in azienda; sull’importo rivalutato si applica l’imposta sostitutiva dell’11%, che grava sul lavoratore e viene recuperata in sede di conguaglio con i contributi dovuti all’INPS. La circolare consente inoltre di effettuare il conguaglio relativo alla rivalutazione entro febbraio 2012, utilizzando, ai fini del calcolo presuntivo, l’ultimo o il penultimo indice ISTAT disponibile; viene richiamato il coefficiente del mese di ottobre 2011 pari a 3,332442.

Operazioni societarie e passaggio dei lavoratori

Nelle operazioni societarie che comportano il trasferimento dei lavoratori ai sensi dell’art. 2112 c.c. o nella cessione del contratto di lavoro, il conguaglio dei contributi previdenziali deve essere effettuato dal datore di lavoro subentrante, che rilascia anche il CUD. Il conguaglio deve comprendere l’intera retribuzione percepita nell’anno, incluse le quote soggette a sgravio di secondo livello contrattuale, le erogazioni liberali e i fringe benefit. In caso di passaggio tra matricole, anche per effetto di operazioni societarie, vanno utilizzati gli appositi codici e 2T, indicando la matricola di provenienza.

Recupero del contributo di solidarietà per la previdenza complementare

Per le contribuzioni e somme destinate alla previdenza complementare resta dovuto il contributo di solidarietà del 10%. Quando si renda necessario procedere a recuperi, anche durante l’anno, i datori di lavoro possono utilizzare i codici causale L938 e L939 nel flusso UNIEMENS, rispettivamente per i lavoratori iscritti al FPLD e agli altri fondi INPS e per i dirigenti industriali già iscritti all’ex INPDAI.

Aliquote contributive 2012

La circolare anticipa infine le tabelle delle aliquote contributive per l’anno 2012 relative alle aziende in genere. Precisa che i valori sono predisposti sulla base del quadro normativo vigente al momento dell’emanazione e che eventuali aggiornamenti, comprese le tabelle dei minimali contributivi, saranno oggetto di successiva comunicazione. Le tabelle allegate coprono le tipologie di aziende e lavoratori più ricorrenti, ma non esauriscono tutte le possibili fattispecie.

Punti principali

Termini per il conguaglio

Le operazioni di conguaglio possono essere effettuate con la denuncia di competenza di dicembre 2011, con scadenza 16 gennaio 2012, oppure con quella di gennaio 2012, con scadenza 16 febbraio 2012. Per le componenti relative al TFR al Fondo di Tesoreria e alle misure compensative è consentita anche la denuncia di febbraio 2012, in scadenza il 16 marzo 2012, senza oneri accessori. Rimane fermo l’obbligo di versare o recuperare i contributi sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2012.

Elementi variabili della retribuzione

Sono considerate variabili retributive, tra le altre, straordinari, trasferte, malattia o maternità anticipate, riposi per allattamento, donatori di sangue, riduzioni per infortuni INAIL, permessi non retribuiti, astensioni dal lavoro, ferie non godute, congedi matrimoniali, integrazioni salariali non a zero ore. Sono ricompresi anche indennità di cassa, prestiti ai dipendenti e congedi parentali. Le variabili incidono sul periodo di competenza dicembre 2011 per la posizione assicurativa, ma sono assoggettate al regime contributivo del mese di gennaio 2012. Per i casi di assunzione di dicembre e buste paga elaborate successivamente occorre segnalare l’evento in UNIEMENS, secondo le istruzioni tecniche.

Compilazione UNIEMENS per variabili e imponibili negativi

Per gestire variazioni in aumento o diminuzione dell’imponibile e gli imponibili negativi, con recupero delle contribuzioni non dovute, va compilato l’apposito elemento del flusso UNIEMENS secondo il documento tecnico richiamato dalla circolare. L’esempio riportato riguarda un’assunzione del 19 dicembre 2011 con rateo di dicembre pagato a gennaio 2012: il flusso prevede una denuncia per dicembre 2011 con dati identificativi del lavoratore e una per gennaio 2012 con imponibile comprensivo del rateo di dicembre e indicazione della causale di aumento per la variabile retributiva.

Massimale contributivo e pensionabile

Per i lavoratori iscritti dopo il 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva, o che hanno optato per il sistema contributivo, resta fermo il massimale annuo ex art. 2, comma 18, L. 335/1995, pari per il 2011 a € 93.622,00. Il massimale non è frazionabile mensilmente, si cumula tra rapporti successivi o simultanei e richiede la produzione del CUD o di dichiarazione sostitutiva. Nei rapporti simultanei le retribuzioni si cumulano ai fini del tetto; per rapporti subordinati e collaborazioni coordinate e continuative non vi è cumulo con i compensi della Gestione Separata.

Gestione operativa del massimale

Nel mese di superamento del massimale l’imponibile deve essere valorizzato solo fino al limite consentito, mentre la parte eccedente va indicata con la contribuzione ridotta. Nei mesi successivi il contributo pensionistico non è dovuto e l’imponibile è pari a zero, pur continuando ad essere valorizzati i campi previsti. Se nel corso dell’anno è stata determinata in modo errato la base imponibile, con versamenti indebiti o omissioni sulla parte eccedente il massimale, si procede al recupero o alla sistemazione in sede di conguaglio secondo le specifiche UNIEMENS.

Contributo aggiuntivo IVS dell’1%

Per i regimi con aliquota a carico del lavoratore inferiore al 10% è dovuto il contributo aggiuntivo dell’1% sulla parte di retribuzione che supera la prima fascia pensionabile. Per il 2011 il limite annuo è pari a € 43.042,00, corrispondenti a € 3.587,00 mensili. Il limite va gestito con criterio di mensilizzazione, con possibili conguagli a credito o a debito. In caso di rapporti successivi o simultanei le retribuzioni si cumulano; il datore di lavoro procede al conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto, tenendo conto di quanto già trattenuto.

Ferie non godute e recupero contributivo

L’assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute, anche se non ancora corrisposto, rientra tra le fattispecie di conguaglio. Se le ferie vengono poi effettivamente fruite, il contributo versato sulla relativa quota di retribuzione non è più dovuto e va recuperato dal datore di lavoro, con diminuzione dell’imponibile dell’anno o del mese di imputazione. Il flusso UNIEMENS consente il recupero tramite una specifica variabile retributiva con causale FERIE.

Fringe benefits

Il valore dei beni e servizi concessi al dipendente non concorre al reddito se complessivamente non supera € 258,23 nel periodo d’imposta; se il limite è superato, l’intero valore concorre a formare il reddito. In sede di conguaglio il datore di lavoro deve assoggettare a contribuzione il valore complessivo dei fringe benefit e considerare anche quelli eventualmente erogati da precedenti datori di lavoro. Ai fini previdenziali, il datore che effettua il conguaglio versa i contributi solo sui fringe benefit da lui erogati, mentre ai fini fiscali si applicano regole diverse per la trattenuta dell’IRPEF.

Auto aziendali e prestiti ai dipendenti

Per le auto aziendali ad uso promiscuo la quantificazione forfetaria dell’uso privato si basa su 15.000 km annui, di cui il 30% imputato all’uso privato, con calcolo sul valore chilometrico ACI. Per i prestiti ai dipendenti il compenso in natura si determina assumendo il 50% della differenza tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento vigente a fine anno e quelli calcolati al tasso applicato; il TUR indicato è pari all’1,25%.

Fondo di Tesoreria TFR e rivalutazione

Le aziende soggette al Fondo di Tesoreria devono effettuare il versamento mensile delle quote di TFR, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto. In sede di conguaglio vanno regolarizzate le differenze a debito o a credito e le misure compensative. Per le aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006, l’obbligo scatta se al 31 dicembre la media occupazionale raggiunge 50 addetti; in tal caso si versano anche i mesi pregressi e la dichiarazione va trasmessa entro il termine di UNIEMENS di febbraio 2012, cioè entro il 31 marzo 2012. Il TFR versato al Fondo va rivalutato annualmente e la rivalutazione è soggetta a imposta sostitutiva dell’11% a carico del lavoratore, recuperabile in sede di conguaglio.

Operazioni societarie

Nelle operazioni societarie con trasferimento dei lavoratori ex art. 2112 c.c. o cessione del contratto di lavoro, i conguagli contributivi spettano al datore di lavoro subentrante, che rilascia anche la certificazione CUD. Il conguaglio deve considerare la retribuzione complessiva dell’anno, comprese le quote assoggettabili allo sgravio di secondo livello contrattuale, le erogazioni liberali e i fringe benefit. In caso di passaggio di lavoratori da una matricola all’altra vanno usati gli appositi codici e 2T, con indicazione della matricola di provenienza.

Contributo di solidarietà per previdenza complementare

Per le contribuzioni o somme destinate alla previdenza complementare continua ad applicarsi il contributo di solidarietà del 10%. Qualora si debbano effettuare recuperi, anche in corso d’anno, si utilizzano i codici causale L938 e L939 nel flusso UNIEMENS, rispettivamente per gli iscritti al FPLD e agli altri fondi INPS e per i dirigenti industriali già iscritti all’ex Inpdai.

Aliquote contributive 2012

La circolare anticipa le tabelle delle aliquote contributive per l’anno 2012 riferite alle aziende in genere. Precisa però che il quadro è quello della legislazione vigente al momento dell’emanazione e che eventuali novità, così come l’aggiornamento dei minimali contributivi, saranno oggetto di successiva comunicazione. Le tabelle non esauriscono tutte le possibili fattispecie aziendali e soggettive.

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