Sentenza n. 1698/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro n. 2048/2024, che aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta elettronica del docente per € 500,00 per l’a.s. 2020/21
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro del 23 ottobre 2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 16 settembre 2025. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente a tempo determinato all’assegnazione della Carta elettronica del docente per l’importo di € 500,00 per l’anno scolastico 2020/21. La ricorrente ha dedotto la persistente mancata esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, perché il Ministero ha documentato, dopo la notifica del ricorso per ottemperanza, l’avvenuta corresponsione di un voucher Carta del Docente del valore di € 500,00, soddisfacendo integralmente l’interesse della ricorrente. Le spese sono state compensate per il 50% e, per la parte residua, poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché il pagamento è intervenuto dopo la notifica del ricorso. Liquidati € 400,00 per compensi, oltre IVA e CPA se dovute, spese forfettarie del 15% e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Sulla scorta di quanto sopra, sussistono le evidenti condizioni per una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., avendo la parte ricorrente ottenuto integrale soddisfazione dell’interesse dedotto in giudizio.
La sopravvenuta integrale soddisfazione dell’interesse azionato nel giudizio di ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
con la quale l’Autorità giudiziaria ordinaria in funzione di Giudice del Lavoro ha accolto “il ricorso per quanto di ragione e, per l’effetto, rigettata ogni altra istanza, accerta e dichiara il diritto di Jessica Fimiano, quale docente assunta con contratto a tempo determinato, all’assegnazione della carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per l’importo di € 500,00 per l’a.s. 2020/21. Spese compensate.”.
La disposizione è richiamata quale fondamento del diritto, già accertato dal giudice del lavoro, della docente a tempo determinato all’assegnazione della Carta elettronica per l’importo di € 500,00 nell’anno scolastico 2020/21.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione dà integrale esecuzione al giudicato e soddisfa l’interesse dedotto in giudizio, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Se l’amministrazione esegue il giudicato soltanto dopo la notifica del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere poste, anche parzialmente, a suo carico in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Come è indicizzato
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