Cassazione Civile, Ordinanza n. 16353/2022 del 20/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un appaltatore per il pagamento del saldo di lavori di manutenzione straordinaria eseguiti sullo stabile condominiale. Alcuni condomini proposero opposizione sostenendo che i lavori non fossero stati eseguiti, o comunque che si trattasse di lavori extra preventivo non autorizzati né accettati; il tribunale accolse l’opposizione e revocò l’ingiunzione. In appello l’appaltatore propose gravame principale e i condomini appello incidentale sulle spese di primo grado. La corte territoriale rigettò l’appello principale e quello incidentale, compensando le spese del grado. Il condominio ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 82, 100, 112 e 342 c.p.c., nonché degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., deducendo che la Corte d’appello non aveva preso in considerazione il rapporto processuale intercorso tra esso condominio e l’appaltatore, omettendo di menzionarlo in epigrafe, in motivazione e nel dispositivo. Il ricorrente lamenta quindi l’omessa pronuncia, almeno quanto alla regolamentazione delle spese del grado d’appello tra le due parti, e chiede la cassazione della sentenza nella parte in cui non ha statuito su tale rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il ricorso nei limiti in cui è stato dedotto il vizio di omessa pronuncia sulla regolamentazione delle spese del giudizio di appello nel rapporto tra il condominio e l’appaltatore. Rileva che la Corte territoriale aveva effettivamente omesso di considerare la costituzione del condominio, ma ritiene che il condominio non avesse interesse a dolersi della mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello principale, poiché l’appello principale era comunque stato rigettato. Riconosce invece l’interesse a censurare il mancato regolamento delle spese di secondo grado tra le due parti. Poiché la questione non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione esercita il potere di correzione/decisione nel merito: cassa la sentenza impugnata solo in parte qua e compensa integralmente le spese del giudizio d’appello anche con riguardo al rapporto processuale tra condominio e appaltatore, richiamando la medesima ratio di compensazione adottata dalla corte territoriale. Dichiara inoltre irripetibili le spese del giudizio di legittimità. Nessun contributo unificato aggiuntivo è dovuto.
Norme richiamate
art. 633 c.p.c.
richiamato come base del ricorso per decreto ingiuntivo promosso dall’appaltatore per il saldo del corrispettivo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare nullità della sentenza per violazione di norme processuali e omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per denunciare violazione di norme sostanziali e processuali richiamate dal ricorrente.
art. 82 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate.
art. 100 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso con riferimento all’interesse ad agire e a impugnare.
art. 112 c.p.c.
richiamato quale norma violata per omessa pronuncia.
art. 342 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso tra le disposizioni processuali asseritamente violate.
art. 2909 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso tra le norme sostanziali asseritamente violate.
art. 324 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso tra le norme processuali asseritamente violate.
art. 91 c.p.c.
richiamato dalla Corte per affermare che il giudice che definisce il processo deve provvedere sulle spese.
art. 384 c.p.c.
interpretato nel senso di consentire alla Corte di cassazione, in presenza di questione di diritto non bisognosa di ulteriori accertamenti, di correggere la motivazione e decidere nel merito.
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato a sostegno dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
escluso nel caso concreto perché, in ragione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato indirettamente come parametro del contributo unificato dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia sulla regolamentazione delle spese di lite integra un vizio denunciabile in cassazione, quando il giudice che definisce il processo avrebbe dovuto provvedere sulle spese ai sensi dell’art. 91 c.p.c.
- L’interesse ad impugnare manca quando, anche eliminando il vizio denunciato, la parte non potrebbe conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile; per contro, l’interesse sussiste se dall’impugnazione può derivare una diversa regolamentazione delle spese di grado.
- Quando la questione di diritto non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., correggere la motivazione e decidere nel merito, anche in presenza di errori processuali come l’omissione di pronuncia.
- La mancata considerazione, in sentenza, di una parte costituita nel grado di appello non impedisce alla Corte di cassazione di intervenire sulla sola statuizione effettivamente omessa, se il resto della decisione non è utilmente censurabile.
- La compensazione delle spese del grado può essere estesa, in sede di decisione rescissoria in cassazione, anche al rapporto processuale omesso, quando le ragioni poste a base della compensazione valgano ugualmente per quel segmento del giudizio.
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