Cassazione Civile, Ordinanza n. 10895/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)
La controversia
La controversia trae origine dall'opposizione di un geometra a cartelle di pagamento relative alle annualità 2013 e 2014, emesse per contributi previdenziali richiesti dalla cassa di categoria. La Corte d'appello aveva accolto l'opposizione ritenendo che l'iscrizione all'albo non bastasse, da sola, a fondare l'obbligo contributivo minimo in presenza dello svolgimento di sole funzioni amministrative in una società operante nel settore edilizio, e che fosse necessario dimostrare l'effettivo esercizio di attività professionale affine o collegata all'abilitazione. La cassa ricorrente ha impugnato la decisione deducendo: (1) violazione delle norme che regolano l'obbligo contributivo minimo, sostenendo che esso discende dall'iscrizione all'albo e che è irrilevante l'assenza di reddito o la natura occasionale dell'attività; (2) violazione delle norme sulla privatizzazione e sull'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati, per avere la corte territoriale escluso la legittimità della contribuzione minima dovuta anche per attività esercitata in modo saltuario; (3) violazione delle norme sulla nozione di professione, per avere negato rilevanza alla posizione di socio/amministratore e alla connessione tra attività gestionale e competenze tecniche del geometra.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza d'appello e rinviando alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione per un nuovo esame della controversia e per la regolazione delle spese. La Corte ha ritenuto fondati i motivi, richiamando l'orientamento più recente secondo cui, per l'obbligatorietà dell'iscrizione alla cassa e del pagamento della contribuzione minima, è sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo irrilevanti la occasionalità dell'esercizio, la mancata produzione di reddito e la contemporanea iscrizione ad altra gestione INPS. Quanto al terzo motivo, ha osservato che la corte territoriale non ha verificato adeguatamente se gli atti di gestione della società edilizia fossero stati compiuti nell'ambito di una più ampia attività professionale svolta valorizzando competenze tecniche tipiche del geometra, limitandosi a considerazioni astratte sulla mera funzione di amministratore.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.
è invocato quale vizio di violazione o falsa applicazione di legge
art. 1 L. 37/1967
richiamato come base normativa dell'obbligo contributivo della categoria
artt. 10 e 22 L. 773/1982
richiamati come norme che già delineavano un contributo di solidarietà poi evoluto in contributo soggettivo minimo
artt. 1 e ss. d.lgs. n. 509/1994
richiamati quale disciplina della privatizzazione e dell'autonomia degli enti previdenziali di categoria
art. 5 dello Statuto della Cassa
"i geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione"
considerato conforme ai principi di legge e idoneo a fondare l'obbligo di iscrizione e contribuzione minima
artt. 3, co. 12, e 2, co. 26, L. 335/1995
richiamati a sostegno della possibilità di interventi finalizzati all'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti
art. 1, co. 763, L. 296/2006
richiamato come norma interpretativa/modificativa nel quadro della disciplina previdenziale privatizzata
art. 1, co. 488, L. 147/2013
richiamato nel medesimo quadro normativo sulla contribuzione previdenziale
artt. 1, co. 2, e 6 d.lgs. 103/1996
richiamati a sostegno della disciplina degli enti previdenziali privatizzati
art. 38 Cost.
richiamato in relazione alla funzione previdenziale e al sistema di tutele
art. 16 R.D. 724/1929
richiamato nel terzo motivo per sostenere una nozione ampia di esercizio professionale
art. 2967 c.c.
richiamato nel terzo motivo; dalla motivazione emerge che la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare il fatto costitutivo dell'obbligo contributivo
art. 22 L. 773/1982
richiamato anche come base dell'irrilevanza dell'occasionalità e della mancata produzione di reddito
Cass. sez. lav. n. 28188/2022
richiamata come precedente che afferma la sufficienza dell'iscrizione all'albo e l'irrilevanza dell'attività occasionale o della mancanza di reddito
Cass. sez. lav. n. 4568/2021
richiamata per il principio dell'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti previdenziali privatizzati
Cass. n. 30191/2024
richiamata per ribadire che l'obbligo contributivo minimo discende dall'iscrizione all'albo e non richiede attività continuativa
Cass. n. 22880/2024
richiamata per la rilevanza dell'attività di amministratore di società quando vi sia connessione con l'uso delle competenze professionali tipiche
Massime di principio
- Per i geometri iscritti all'albo, l'obbligo di iscrizione alla cassa di categoria e di versamento della contribuzione minima può discendere dalla sola iscrizione all'albo, senza che sia necessario dimostrare un esercizio professionale continuativo o la produzione di reddito.
- L'eventuale iscrizione del professionista ad altra gestione previdenziale non esclude, di per sé, l'insorgenza degli obblighi verso la previdenza di categoria.
- Nell'accertare se l'attività svolta da un iscritto in forma societaria integri esercizio della libera professione, il giudice deve verificare in concreto se gli atti gestori siano espressione di competenze tecniche tipiche della professione e non limitarsi a qualificare astrattamente la carica di amministratore come attività distinta.
- L'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati opera entro il quadro della delega legislativa e delle finalità di equilibrio finanziario di lungo periodo, senza che ciò comporti l'introduzione di soggetti estranei alla categoria obbligata.
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