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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04821/2024 del 23/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da rapporti patrimoniali e societari interni a un’azienda agricola familiare. Un socio aveva agito per ottenere l’accertamento della validità di accordi divisionali asseritamente intercorsi tra i fratelli, il pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle già corrisposte a titolo di liquidazione della quota, l’assegnazione di beni e l’esecuzione di opere previste come conguaglio, nonché la corresponsione degli utili maturati e il risarcimento dei danni per il dedotto inadempimento degli accordi. In un giudizio parallelo, la società e gli altri soci avevano chiesto l’accertamento negativo del residuo dovuto per la liquidazione della quota del socio receduto. Il Tribunale aveva respinto sia le domande principali sia la riconvenzionale; la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo estranea al thema decidendum la questione degli accordi divisionali e rilevando che il recesso del socio era atto unilaterale recettizio, efficace dal momento della sua comunicazione, con conseguente autonomia della liquidazione della quota rispetto a ogni pretesa di definizione complessiva degli assetti patrimoniali familiari. Con il ricorso per cassazione il socio ha dedotto, con due motivi, nullità della sentenza e violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c. per omesso esame dei motivi di appello e omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria da responsabilità precontrattuale e da asserita occupazione della sua quota di beni aziendali; inoltre ha denunciato violazione degli artt. 132, 342 e 356 c.p.c. e vizio motivazionale per la ritenuta inammissibilità del richiamo ai capitoli di prova e per il mancato esame delle prove richieste.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice di merito aveva correttamente delimitato il thema decidendum alle domande sulla liquidazione della quota e sul recesso, escludendo la diversa questione degli accordi divisionali, oggetto di altro giudizio; ha inoltre ribadito che il recesso del socio di società di persone è atto unilaterale recettizio, efficace con la comunicazione alla società, e non condizionato alla previa liquidazione della quota. Ha dichiarato inammissibile o comunque infondato il secondo motivo, osservando che le doglianze non erano specificamente indirizzate contro la sentenza d’appello, che mancava la trascrizione dei capitoli di prova e soprattutto la dimostrazione della loro decisività; la mancata ammissione della prova, nel caso concreto, non integrava errori processuali rilevanti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito ha correttamente circoscritto il thema decidendum e ha deciso sulle domande effettivamente introdotte nel processo

  • art. 342 c.p.c.

    l’appello deve contenere critiche specifiche alle statuizioni impugnate; il richiamo generico agli atti o la mancata specificazione dei motivi non è sufficiente

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione della sentenza è sindacabile in cassazione solo nei limiti consentiti dalla legge

  • art. 1337 c.c.

    richiamato come titolo della pretesa risarcitoria dedotta dal ricorrente, ma ritenuto irrilevante nel giudizio perché la domanda risultava estranea al thema decidendum

  • art. 1362 c.c.

    invocato dal ricorrente per l’interpretazione degli accordi, ma senza specifica trascrizione o dimostrazione del contenuto delle clausole contestate

  • art. 1324 c.c.

    richiamato in relazione all’interpretazione di atti unilaterali, in particolare del recesso societario

  • art. 164 c.p.c.

    la nullità dell’atto di citazione ha impedito di considerare pendente un valido giudizio ai fini di litispendenza o continenza

  • art. 36 c.p.c.

    la domanda riconvenzionale avente ad oggetto profili estranei al petitum originario può essere dichiarata inammissibile per eccedenza rispetto alla causa principale

  • art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.

    la domanda di saldo della liquidazione quota non risultava formulata tempestivamente nei termini assertivi del processo di merito

  • art. 360 c.p.c.

    vengono richiamati i diversi vizi deducibili in cassazione, ma la Corte esclude che nella specie sussistano errori in procedendo o vizi motivazionali rilevanti

  • art. 1334 c.c.

    la dichiarazione di recesso, essendo recettizia, produce effetti dal momento in cui giunge a conoscenza della società

  • art. 2290 c.c.

    il socio receduto non è più obbligato per le obbligazioni sociali future dopo lo scioglimento del rapporto limitatamente alla sua posizione

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria in prossimità dell’adunanza camerale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando si deduce un error in procedendo collegato all’interpretazione di domande o eccezioni, la Corte può esaminare direttamente gli atti processuali, ma solo entro i limiti dell’autosufficienza del ricorso e della specifica indicazione dei fatti processuali rilevanti.
  • Il recesso del socio di società di persone è atto unilaterale recettizio: produce effetti dal momento in cui la dichiarazione perviene alla società e non è subordinato alla previa liquidazione della quota.
  • Una volta comunicato il recesso, il socio perde lo status di socio e non resta vincolato alle obbligazioni sociali future; matura invece un distinto diritto di credito alla liquidazione della quota.
  • Il giudice di merito può limitare il thema decidendum alle domande effettivamente introdotte; pretese relative a diversi accordi o a diversi rapporti patrimoniali, se oggetto di altro giudizio, non possono essere riesaminate nel processo in corso.
  • L’omessa ammissione di prove integra un vizio censurabile in cassazione solo se la parte dimostra specificamente la decisività del mezzo istruttorio e il nesso tra la prova richiesta e la decisione.
  • In appello e poi in cassazione, le critiche devono essere specifiche e riferite alla sentenza impugnata; il mero rinvio agli atti o la riproposizione generica delle difese non soddisfano gli oneri di deduzione.
  • La domanda riconvenzionale che ecceda l’oggetto della causa principale può essere dichiarata inammissibile quando introduce un tema autonomo non connesso nei limiti processualmente rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieRecesso del socioAmministratoriImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

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