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Ordinanza

Ordinanza n. 342/2026 - Salerno, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601147

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: parere contrario della Soprintendenza al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una piscina interrata, opere di sistemazione delle aree esterne, un locale interrato per gruppo elettrogeno e pannelli solari; comunicazione dei motivi ostativi e, ove adottato, diniego comunale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il parere contrario reso dalla Soprintendenza nell’ambito del procedimento per l’autorizzazione paesaggistica relativa alla realizzazione di una piscina interrata, opere di sistemazione delle aree esterne, un locale interrato destinato al gruppo elettrogeno e pannelli solari. Sono stati inoltre impugnati, ove occorrenti, la comunicazione dei motivi ostativi, l’eventuale diniego comunale e gli atti connessi, con domanda cautelare di sospensione. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; il giudice ha esaminato la domanda cautelare esclusivamente sotto il profilo del periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, osservando che il parere impugnato riguarda un’istanza di autorizzazione paesaggistica relativa a lavori privi di carattere d’urgenza e che la ricorrente non ha allegato uno specifico e concreto pregiudizio derivante dall’inibizione degli interventi. La decisione cautelare non contiene una valutazione definitiva sulla legittimità del parere paesaggistico né sugli altri atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riguardo al periculum in mora; il TAR ha ritenuto non dimostrato un pregiudizio grave, concreto e attuale.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un parere paesaggistico presuppone la dimostrazione di un pregiudizio grave, concreto e attuale derivante dall’immediata efficacia dell’atto; la mera inibizione di lavori non urgenti non è sufficiente.
  • Quando l’intervento edilizio oggetto del procedimento paesaggistico non presenta carattere d’urgenza e il ricorrente non allega uno specifico pregiudizio derivante dal differimento dei lavori, la domanda cautelare può essere respinta per carenza del periculum in mora.
  • Il rigetto della domanda cautelare per difetto di periculum in mora non implica, di per sé, una decisione definitiva sulla legittimità del parere paesaggistico impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaTutela cautelare
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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