Cassazione Penale, Sentenza n. 33983/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per omicidio colposo (art. 589 c.p.) per un sinistro stradale del 23/05/2009 con decesso della vittima il 02/06/2009. Il ricorrente deduce: contraddizioni nelle stime della velocità tra gli operanti e il consulente del P.M.; insufficiente considerazione della condotta colposa e potenzialmente interruttiva della vittima (attraversamento dell'incrocio senza precedenza, con possibile rallentamento e successivo attraversamento repentino); assenza di prova che una velocità inferiore avrebbe effettivamente evitato l'impatto; vizio di motivazione nella esclusione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la condanna di Luigi Sorrentino per il delitto previsto dall'art. 589 c.p., ritenendo pacifico che l'imputato procedeva a velocità largamente superiore ai limiti, tale da non consentire il controllo del veicolo nonostante avesse visto l'altro veicolo a 54 metri. La Corte ha ritenuto che l'eccessiva velocità abbia avuto rilievo causale nell'evento (causalità della colpa) e ha escluso che la condotta della vittima interrompesse la catena causale in quanto prevedibile e non eccezionale. Ha inoltre respinto il motivo sulle attenuanti, considerandone la valutazione discrezionale e adeguatamente motivata dalla corte di merito. Per effetto della declaratoria d'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese delle parti civili.
Norme richiamate
art. 589 Codice penale
Rilevato come fattispecie applicabile: omicidio colposo per violazione di norme in materia di circolazione stradale; la condotta colposa e la violazione delle regole di cautela hanno introdotto il fattore di rischio poi concretizzatosi nell'evento letale.
art. 141, comma 3 Codice della Strada
art. 141, comma 3, Cod. Strada
Interpretato nel senso che il conducente deve regolarsi in prossimità delle intersezioni tenendo una velocità che consenta di prevedere e fronteggiare eventuali attraversamenti negligenti di altri utenti; tale dovere rende prevedibile e non eccezionale il comportamento imprudente altrui.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
Usata per motivare la misura della sanzione alla Cassa delle ammende, richiedendo l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità per escludere vizi nella condanna accessoria.
Giurisprudenza di legittimità (principio di sindacato in Cassazione)
varie sentenze di Sezioni Unite e Sezioni (citazioni in motivazione)
Ribadito che la Corte di cassazione non può rivedere la valutazione probatoria del giudice di merito né riformulare un diverso apprezzamento degli elementi di fatto, potendo valutare solo la logicità, coerenza e completezza della motivazione e rilevare vizi di macroscopica evidenza.
Massime di principio
- In sede di cassazione non è ammessa una rivalutazione ex novo delle prove: i rilievi che mirano a riconsiderare la valutazione di merito sono inammissibili salvo che emergano illogicità o incongruenze macroscopiche nella motivazione.
- La responsabilità penale per incidente stradale si configura quando la condotta del conducente introduce un fattore di rischio (es. eccesso di velocità) poi concretizzatosi nell'evento: si parla di causalità della colpa.
- La condotta colposa di terzi (es. la vittima che non rispetta la precedenza) non interrompe la catena causale quando rientra nella prevedibilità dell'ordinario rischio della circolazione; il conducente deve regolare la velocità in prossimità di intersezioni per poter fronteggiare comportamenti imprevedenti ma non eccezionali.
- La comparazione tra attenuanti e aggravanti è valutazione discrezionale del giudice di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata e non arbitraria.
- Per contestare con successo una valutazione tecnica (es. stima della velocità) è necessario dimostrare elementi di palese contraddittorietà o carenza logica nella motivazione che siano evidenti 'ictu oculi'; mere alternative ricostruttive o congetture non sono sufficienti.
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