Sentenza del 19/03/2018 n. 904 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Induttivo - Contabilità regolare - Presunzioni gravi, precise e concordanti - Necessità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa determinazione induttiva è stata ritenuta illegittima. Il solo dato relativo al consumo di caffè e al quantitativo teorico di polvere utilizzabile non costituisce una presunzione sufficientemente grave, precisa e concordante per ricostruire il reddito, quando il contribuente dispone di una contabilità regolare. L'accertamento dell'Amministrazione finanziaria è quindi risultato soccombente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva determinato induttivamente il reddito d'impresa sulla base del numero di caffè presumibilmente venduti, ricavato dal consumo di caffè e dal quantitativo di polvere necessario per prepararli. Il contribuente contestava l'accertamento, sostenendo che tale ricostruzione non fosse sorretta da presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, soprattutto perché la contabilità risultava regolarmente tenuta.
Norme richiamate
Articolo 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
presunzioni gravi, precise e concordanti
L'accertamento induttivo basato su presunzioni deve fondarsi su elementi oggettivi, logicamente attendibili e concordanti. Il consumo di materia prima, considerato isolatamente e in presenza di contabilità regolare, non è sufficiente a dimostrare l'effettivo volume delle vendite e dei ricavi.
Massime di principio
- Quando la contabilità del contribuente è regolarmente tenuta, l'Amministrazione non può ricostruire il reddito sulla base di un singolo indice presuntivo privo di adeguati riscontri.
- Il consumo di materie prime può costituire un elemento di prova, ma deve essere collegato ad altri dati affidabili, come acquisti, rimanenze, prezzi applicati, incassi e caratteristiche concrete dell'attività.
- Le presunzioni fiscali devono essere gravi, precise e concordanti: non basta un calcolo teorico fondato sul quantitativo standard di prodotto necessario per realizzare una vendita.
- Eventuali scostamenti tra consumi teorici e ricavi dichiarati devono essere spiegati considerando sprechi, consumi interni, prodotti non venduti, dosaggi effettivi, omaggi e altre peculiarità dell'attività.
- In una situazione analoga, il contribuente può contestare l'accertamento evidenziando sia la regolarità della contabilità sia l'assenza di ulteriori elementi convergenti idonei a confermare la ricostruzione induttiva.
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