Sentenza del 07/10/2020 n. 4526 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 241/2020 IMPOSTA DI REGISTRO - Avviso di liquidazione - Allegazione dell'atto soggetto a registrazione - Obbligo - Sussiste - Mancata allegazione - Illegittimità dell'avviso per difetto di motivazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Avviso di liquidazione in materia di imposta di registro per sentenza soggetta a registrazione. L'Agenzia non ha allegato la sentenza oggetto della registrazione limitandosi a indicarne data e numero. Si è contestata la legittimità dell'avviso per difetto di conoscibilità dell'atto e conseguente carenza di motivazione, in violazione dell'obbligo di allegazione previsto dall'art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente).
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'avviso di liquidazione deve contenere necessariamente l'allegazione della sentenza oggetto di registrazione; la mera indicazione di data e numero è insufficiente. L'obbligo di allegazione mira a garantire la piena conoscibilità dell'atto e l'immediato esercizio delle facoltà difensive del contribuente, evitando che questi debba compiere attività di ricerca. Per omessa allegazione l'avviso è illegittimo per difetto di motivazione e, pertanto, non può reggere.
Norme richiamate
art. 7 legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
art. 7 L. 212/2000: obbligo di motivazione degli atti e tutela della conoscibilità per il contribuente
L'obbligo previsto dall'art. 7 implica non solo l'esposizione delle ragioni dell'atto, ma anche l'allegazione degli atti cui il provvedimento si riferisce (qui la sentenza), in modo da consentire al contribuente la piena e immediata conoscibilità senza dover compiere ricerche.
Massime di principio
- Per gli avvisi di liquidazione in materia tributaria la mera indicazione della data e del numero di un atto (es. sentenza) non è sufficiente: va allegato l'atto integrale cui si riferisce il provvedimento.
- L'obbligo di allegazione persegue la finalità di garantire la conoscibilità immediata dell'atto e il pieno esercizio delle facoltà difensive del contribuente; non può essere rimesso a oneri di ricerca a carico del destinatario.
- L'omessa allegazione costituisce un vizio che incide sulla motivazione dell'atto amministrativo e può rendere illegittimo l'avviso di liquidazione.
- In casi analoghi il contribuente può ottenere l'annullamento dell'atto o impugnare l'avviso per difetto di motivazione; è utile segnalare tempestivamente la mancanza e richiedere l'allegazione formale dell'atto.
- Le amministrazioni devono fornire copia degli atti fondamentali a corredo dei provvedimenti impositivi; per evitare annullamenti dovranno motivare con specificità e allegare i documenti richiamati.
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