Sentenza del 07/10/2020 n. 519 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia contestava al sig. L. P. (ex socio di G.I. Srl) l'omessa tassazione di dividendi deliberati per complessivi euro 2.594.278,01, ritenendo che a seguito della cessione del diritto di usufrutto d'azienda la società usufruttuaria (D. S.r.l.) avesse accollato i debiti per dividendi facendo venir meno la percezione materiale degli utili. L'Ufficio ha qualificato l'operazione come prodromica al principio dell'"incasso giuridico" e ha sottoposto a tassazione ai fini IRPEF un maggior imponibile pari a euro 782.681,34 oltre interessi e sanzioni. Il contribuente ha impugnato l'atto denunciando, fra l'altro, vizi procedurali (mancata verbalizzazione della chiusura, presunto vizio del contraddittorio) e vizi di merito (mancata prova della percezione dei redditi; applicazione errata dell'"incasso giuridico"; art.47 TUIR prevede tassazione per cassa).
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento. Il Collegio ha ritenuto legittimo l'accertamento "a tavolino" sul piano procedurale, ma ha escluso la sussistenza del presupposto per applicare l'incasso giuridico: non c'è stata rinuncia esplicita o implicita del credito da parte dei soci né alcuna manifesta utilizzazione del credito che potesse far emergere il presupposto impositivo. I debiti verso i soci risultavano ancora iscritti nel bilancio della cessionaria e non era dimostrata alcuna manifestazione di disponibilità o patrimonializzazione che equivalga a percezione fiscale. Pertanto i dividendi devono considerarsi tassabili solo al momento della percezione reale (art.47 TUIR). Sentenza confermata; Agenzia condannata al pagamento delle spese del grado (liquidate in euro 2.000 oltre accessori). Decisione: CTR Veneto, Sez. 4a, 22 settembre 2020.
Norme richiamate
art. 47 D.P.R. 917/1986 (TUIR)
I dividendi sono redditi di natura finanziaria tassati per cassa, cioè quando effettivamente percepiti; non possono essere automaticamente tassati se non è dimostrata la percezione o un fatto equivalente (es. rinuncia/manifestazione di utilizzo del credito).
art. 45 D.P.R. 917/1986 (TUIR)
Regola la tassazione dei redditi di capitale; fornisce il quadro normativo della tassazione dei dividendi.
art. 44 D.P.R. 917/1986 (TUIR)
Definizione e disciplina dei redditi di impresa e delle componenti di reddito, richiamata nel quadro delle contestazioni sulla natura delle voci contabili.
art. 41-bis D.P.R. 600/1973
Consente accertamenti parziali; l'Ufficio può procedere anche senza visita ispettiva se l'accertamento è basato su documentazione (accertamento "a tavolino").
art. 12 L. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Prevede adempimenti procedimentali in caso di verifica; il Collegio ha ritenuto che tali obblighi non si applicassero in presenza di un accertamento d'ufficio basato su documenti (non ispezione).
art. 10-bis L. 212/2000
Norma sull'abuso del diritto invoacata dall'Ufficio; il Collegio ha ritenuto che non fosse configurabile l'abuso in assenza di dimostrazione di ragioni esclusivamente fiscali e in presenza di valide ragioni extrafiscali (es. finanziarie/strategiche).
art. 53 D.Lgs. 546/1992
Prevede i motivi specifici dell'impugnazione. La parte resistente ha richiamato la rilevanza della completezza dei motivi, ma il Collegio ha deciso sul merito territoriale e sostanziale della controversia.
art. 88, art. 95 comma 6, art. 101 comma 7 TUIR
Richiamati nella giurisprudenza di legittimità a supporto del principio dell'"incasso giuridico" quale strumento per evitare salti d'imposta quando vi sia una rinuncia al credito che incrementa il valore fiscale della partecipazione.
Massime di principio
- I dividendi distribuiti da società sono tassati per cassa (art.47 TUIR): la tassazione ordinaria scatta al momento della reale percezione monetaria da parte del socio, salvo prova di un fatto che abbia natura equivalente (es. rinuncia/dispersione del credito).
- Il principio dell'"incasso giuridico" può essere applicato solo se l'Amministrazione dimostra una rinuncia o un atto dispositivi del credito da parte del socio che costituisca effettiva manifestazione di utilizzo/patrimonializzazione del credito; una semplice riorganizzazione contabile o l'accollo del debito da parte di terzi non è sufficiente di per sé.
- Se il credito per dividendi rimane iscritto nel bilancio della cessionaria e non esiste atto formale di rinuncia o disposizione da parte del socio, non si configura il presupposto impositivo: l'Ufficio deve provare elementi concreti che dimostrino l'equivalenza alla percezione.
- Gli accertamenti "a tavolino" basati su documentazione non richiedono la stessa verbalizzazione/chiusura prevista per le verifiche in loco; tuttavia la regolarità procedurale non sostituisce la necessità di provare i presupposti di fatto per la tassazione.
- In ipotesi di cessione dell'usufrutto d'azienda con accollo di debiti per dividendi, per adottare l'azione tributaria l'Amministrazione deve verificare e documentare: delibere assembleari, atti di rinuncia esplicita/implicita dei soci, annotazioni di bilancio che dimostrino l'effettivo venir meno del credito, e/o pagamenti effettuati ai soci.
- In caso di operazioni complesse che possono incidere sul valore fiscale delle partecipazioni, l'Amministrazione può evocare il principio dell'incasso giuridico; tuttavia la giurisprudenza richiede prova della volontà dispositiva del socio e dell'effetto patrimoniale conseguente per evitare il 'salto d'imposta'.
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