Sentenza del 07/10/2020 n. 2240 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha chiesto il rimborso delle commissioni per fideiussioni bancarie (E. 1.137.401,96) prestate per ottenere il rimborso di eccedenze IVA relative al 2010 ai sensi dell'art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972. L'Agenzia aveva rimborsato il credito IVA tra il 2010 e il 2013 e non attivato le fideiussioni; la società ha chiesto il rimborso delle spese delle garanzie invocando l'art. 8, comma 4, dello Statuto del contribuente e la giurisprudenza comunitaria sul principio di neutralità dell'IVA (sent. Corte di Giustizia e successive). L'Agenzia ha respinto la richiesta ritenendo non applicabile lo Statuto alla fattispecie di cui all'art. 38-bis e richiamando il sesto comma dell'art. 38-bis (obbligo di restituzione in caso di avviso di rettifica/accertamento). La controversia è arrivata in appello dopo rigetto in primo grado.
La decisione
L'appello è stato accolto. La Commissione ha ritenuto applicabile l'art. 8, comma 4, dello Statuto del contribuente alla materia dei rimborsi IVA con fideiussione e ha valorizzato il principio comunitario di neutralità dell'IVA e la giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione. È stata annullata la decisione dell'Agenzia e condannata l'Agenzia delle Entrate, Direzione regionale della Lombardia, al pagamento di E. 1.137.401,96 con gli interessi legali a decorrere dalla domanda di rimborso (29 dicembre 2017). Le spese del doppio grado di giudizio sono compensate.
Norme richiamate
art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972
Disciplina i rimborsi IVA con l'obbligo, in diversi casi, di prestare garanzie (fideiussione) e, nel sesto comma, prevede la restituzione delle somme rimborsate in caso di successivo avviso di rettifica/accertamento, salvo che il contribuente presti la garanzia. Nel caso di specie la garanzia era strumentale al rimborso e non era stata escussa.
art. 8, comma 4, della L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
"L'amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata"
La norma impone il rimborso dei costi delle garanzie quando risulti definitivamente che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore. La Corte territoriale ha ritenuto questa disposizione applicabile anche ai rimborsi IVA ottenuti mediante fideiussione ex art. 38-bis, in armonia con il diritto comunitario.
L. 20 novembre 2017, n. 167, art. 7
Ha introdotto un ristoro forfettario (0,15% dell'importo garantito per ogni anno di durata) per i costi della garanzia a favore dei richiedenti rimborsi IVA che prestano la garanzia, applicabile però alle richieste dal 2017 in avanti; la nuova disciplina non si applica ai rimborsi del periodo oggetto della causa (2010). La norma trae origine da una procedura d'infrazione UE.
Direttiva 2006/112/CE, artt. 179 e 183
Fondamento del principio di neutralità dell'IVA: l'operatore ha diritto alla detrazione dell'IVA pagata sugli acquisti e, se l'IVA a credito eccede l'IVA a debito, può riportare l'eccedenza o ottenerne il rimborso; la disciplina nazionale non può ritardare indebitamente il rimborso (in particolare oltre 3 mesi).
Giurisprudenza della Corte di Giustizia (es. Traversa, C-78/00; altresì C-25/07, C-107/10, C-274/10, C-525/11, C-387/16)
La Corte ha affermato il principio di neutralità dell'IVA, con conseguente condanna di situazioni che impongono oneri finanziari al contribuente che esercita il diritto alla detrazione/rimborso o che protraggono indebitamente i tempi di rimborso (richiesta di rimborso non oltre 3 mesi dal diritto).
Ordinanza Corte di Cassazione 28 febbraio 2020, n. 5508
Ha affermato che il diritto al rimborso dei costi della garanzia fideiussoria ha portata generale e non dipende dalla natura della controversia tributaria, sostenendo la tutela dell'integrità patrimoniale del contribuente e l'allineamento al diritto unionale.
Procedura d'infrazione UE n. 2013/4080
La Commissione europea ha contestato la disciplina italiana dei rimborsi IVA per violazione della direttiva, ritenendo che la previsione di rimborso rapido fosse limitata a categorie troppo ristrette e subordinata a requisiti onerosi (fideiussione triennale), inducendo la successiva modifica legislativa del 2017.
Massime di principio
- Se un contribuente ha prestato una fideiussione per ottenere un rimborso IVA e il rimborso è stato riconosciuto senza che la garanzia venga escussa, il contribuente può chiedere il rimborso delle spese della fideiussione quando sia definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore (art. 8, co. 4 Statuto del contribuente).
- Il principio comunitario di neutralità dell'IVA sostiene che il contribuente non debba sopportare oneri finanziari per esercitare il diritto alla detrazione o al rimborso; ciò può giustificare la disapplicazione di interpretazioni nazionali restrittive che impediscano il rimborso dei costi delle garanzie o ritardino indebitamente il rimborso.
- La disciplina nazionale che preveda rimborso rapido solo per categorie limitate o a condizioni onerose (es. fideiussione triennale) può essere censurata dalla Commissione europea e dalla Corte di Giustizia se impedisce il tempestivo esercizio del diritto al rimborso previsto dalla direttiva.
- La normativa introdotta successivamente (ristoro forfettario 0,15% dalla L. n. 167/2017) riguarda richieste di rimborso a decorrere dal 2017 e non preclude rivendicazioni anteriori: per periodi precedenti la giurisprudenza e lo Statuto del contribuente continuano a essere strumenti per ottenere il rimborso delle spese di garanzia.
- L'amministrazione può eccepire che la garanzia è strumentale a contenziosi su accertamenti; tuttavia, quando il credito è stato rimborsato e non vi è stata escussione della garanzia né accertamenti definitivi contrari, il contribuente ha titolo a pari tutela patrimoniale e al rimborso delle spese sostenute.
- In situazioni analoghe è utile documentare integralmente: contratti di fideiussione, ricevute/conti delle commissioni bancarie, atti di rimborso IVA, decorrenza degli accertamenti (se notificati o scaduti) e ogni pronuncia o atto che renda definitivo il diritto al rimborso, nonché invocare la giurisprudenza comunitaria e le pronunce della Cassazione se favorevoli.
- Anche in presenza di normative ambigue o contraddittorie, il richiamo al diritto unionale e ai principi di neutralità può essere decisivo: valutare tempestivamente l'azione giudiziale e considerare il calcolo degli interessi legali dalla data di domanda per massimizzare il ristoro.
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