Sentenza del 07/10/2020 n. 381 - Comm. Trib. Prov. Aquila
Contributo Unificato Tributario - il termine di trenta giorni per l'emissione dell'invito di pagamento, stabilito dall'art. 248 del DPR n. 115 del 2002 è meramente ordinatorio - Sussiste - La prescrizione è decennale - Sussiste - La notifica dell'invito al pagamento presso il difensore è valida - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato quattro inviti al pagamento del contributo unificato tributario (CU) e i relativi atti irrogativi di sanzione, sostenendo che: 1) gli inviti avrebbero dovuto essere notificati personalmente alla parte ai sensi dell'art.137 c.p.c. richiamato dall'art.248 DPR 115/2002 e non al difensore; 2) la notifica era stata eseguita oltre il termine di 30 giorni dal deposito delle ordinanze della Corte di Cassazione (termine previsto dall'art.248), con conseguente decadenza dell'Amministrazione dal recupero; 3) il mandato processuale sarebbe cessato con la pubblicazione delle ordinanze e quindi la notifica alla PEC dell'avvocato sarebbe inesistente o nulla; 4) per questi motivi anche le sanzioni collegate ai mancati pagamenti sarebbero illegittime.
La decisione
La Commissione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: 1) il termine di 30 giorni di cui all'art.248 DPR 115/2002 sia di carattere ordinatorio e non perentorio, in mancanza di norma che preveda la nullità o la decadenza a seguito del suo superamento; l'azione di recupero del CU è quindi soggetta all'ordinaria prescrizione decennale; 2) la notifica degli inviti al domicilio eletto del difensore tramite PEC è valida ai sensi del comma 2 dell'art.248 DPR 115/2002; tale modalità è stata confermata dalla Corte Costituzionale (sent. n.67/2019) che ha escluso una lesione del diritto del contribuente alla conoscenza della procedura; 3) l'eventuale omissione di comunicazione da parte del domiciliatario è un inconveniente di fatto che grava sulla diligenza del destinatario. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese, liquidate in complessivi euro 1.000.
Norme richiamate
DPR n.115/2002, art. 248
Il comma 1 disciplina la notifica dell'invito al pagamento e il comma 2 autorizza la notifica anche tramite PEC nel domicilio eletto; il termine di 30 giorni per l'emissione dell'invito è interpretato come ordinatorio (non perentorio) in assenza di sanzione espressa.
DPR n.115/2002, art. 13, comma 1-quater
Prevede il recupero di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione inammissibile/improcedibile o respinta; la procedura di recupero si applica secondo le regole del CU (art.16, 248).
DPR n.115/2002, art. 16
Regole generali per l'azione di recupero del contributo unificato e per le sanzioni correlate agli omessi pagamenti; richiamato per individuare conseguenze delle notifiche e dei termini.
Codice di Procedura Civile, art. 137
Regola la notificazione alla parte; il ricorrente sosteneva che l'art.248 dovesse richiamare puntualmente art.137 per imporre notifica personale, ma la Commissione ha ritenuto prevalente la specifica previsione di art.248 comma 2.
Codice di Procedura Civile, art. 152
Richiamato per sostenere che, in mancanza di sanzione normativa, i termini previsti dalle norme procedurali possono avere natura ordinatoria piuttosto che perentoria.
Codice di Procedura Civile, art. 170
Stabilisce che, dopo la costituzione in giudizio, le notificazioni e comunicazioni si fanno al procuratore costituito salvo diversa disposizione di legge; la Commissione ha ritenuto che art.248 comma 2 costituisca tale disposizione che legittima la notifica al difensore eletto.
Corte Costituzionale, sentenza n. 67/2019
sent. n. 67 del 29/03/2019
Ha escluso la lesione del diritto del contribuente alla conoscenza della procedura di riscossione del CU quando la notifica è effettuata al domicilio eletto presso il difensore tramite PEC, convalidando la legittimità della modalità prevista da art.248, comma 2.
Codice di Procedura Civile, art. 84
Richiamato dalla ricorrente in tema di procura alle liti e natura del mandato processuale; la Commissione ha dato prevalenza all'applicazione di art.248 e al principio della diligenza del destinatario.
Massime di principio
- Il termine di 30 giorni previsto dall'art.248 DPR 115/2002 per l'emissione dell'invito al pagamento è generalmente considerato ordinatorio e non perentorio: il suo superamento non determina automaticamente la decadenza dell'Amministrazione dal diritto di recupero, che resta soggetto alla prescrizione ordinaria (di regola decennale).
- La notifica degli inviti di pagamento al domicilio eletto (PEC) del difensore costituisce modalità valida ai sensi dell'art.248, comma 2, e non configura di per sé una violazione del diritto del contribuente alla conoscenza del procedimento, come confermato dalla Corte Costituzionale (sent. n.67/2019).
- L'onere di diligenza grava sul contribuente: se ha eletto domicilio presso un difensore, deve cooperare acquisendo le comunicazioni dal domiciliatario; la mancata trasmissione dell'invito da parte del difensore è un inconveniente di fatto, non automaticamente idoneo a far dichiarare nulla la notifica.
- Per impugnare efficacemente una notifica occorre dimostrare una nullità o un pregiudizio concreto derivante dalla modalità di notifica, non solo il mancato rispetto di termini ordinatori; se si vuole contestare la tardività occorre verificare l'esistenza di una specifica norma che attribuisca carattere perentorio e la relativa sanzione.
- È prassi prudente per l'Amministrazione rispettare il termine dei 30 giorni per evitare contestazioni e per il contribuente monitorare tempestivamente le comunicazioni PEC e mantenere aggiornata l'elezione di domicilio o prevedere canali alternativi di controllo.
- Se il contribuente ritiene di non essere stato informato dal difensore, il rimedio più adeguato spesso è l'azione nei confronti del professionista (responsabilità) o la produzione di prove concrete di pregiudizio, più che la deduzione generale di nullità della notifica.
- In sede di difesa, ricordare che la giurisprudenza e la prassi amministrativa (e talvolta circolari ministeriali) confermano la legittimità della notifica via PEC al domiciliatario; le eccezioni richiedono profili di illegittimità specifici e circostanziati.
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