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Sentenza

Sentenza del 07/10/2020 n. 381 - Comm. Trib. Prov. Aquila

Contributo Unificato Tributario - il termine di trenta giorni per l'emissione dell'invito di pagamento, stabilito dall'art. 248 del DPR n. 115 del 2002 è meramente ordinatorio - Sussiste - La prescrizione è decennale - Sussiste - La notifica dell'invito al pagamento presso il difensore è valida - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato quattro inviti al pagamento del contributo unificato tributario (CU) e i relativi atti irrogativi di sanzione, sostenendo che: 1) gli inviti avrebbero dovuto essere notificati personalmente alla parte ai sensi dell'art.137 c.p.c. richiamato dall'art.248 DPR 115/2002 e non al difensore; 2) la notifica era stata eseguita oltre il termine di 30 giorni dal deposito delle ordinanze della Corte di Cassazione (termine previsto dall'art.248), con conseguente decadenza dell'Amministrazione dal recupero; 3) il mandato processuale sarebbe cessato con la pubblicazione delle ordinanze e quindi la notifica alla PEC dell'avvocato sarebbe inesistente o nulla; 4) per questi motivi anche le sanzioni collegate ai mancati pagamenti sarebbero illegittime.

La decisione

La Commissione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: 1) il termine di 30 giorni di cui all'art.248 DPR 115/2002 sia di carattere ordinatorio e non perentorio, in mancanza di norma che preveda la nullità o la decadenza a seguito del suo superamento; l'azione di recupero del CU è quindi soggetta all'ordinaria prescrizione decennale; 2) la notifica degli inviti al domicilio eletto del difensore tramite PEC è valida ai sensi del comma 2 dell'art.248 DPR 115/2002; tale modalità è stata confermata dalla Corte Costituzionale (sent. n.67/2019) che ha escluso una lesione del diritto del contribuente alla conoscenza della procedura; 3) l'eventuale omissione di comunicazione da parte del domiciliatario è un inconveniente di fatto che grava sulla diligenza del destinatario. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese, liquidate in complessivi euro 1.000.

Norme richiamate

  • DPR n.115/2002, art. 248

    Il comma 1 disciplina la notifica dell'invito al pagamento e il comma 2 autorizza la notifica anche tramite PEC nel domicilio eletto; il termine di 30 giorni per l'emissione dell'invito è interpretato come ordinatorio (non perentorio) in assenza di sanzione espressa.

  • DPR n.115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Prevede il recupero di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione inammissibile/improcedibile o respinta; la procedura di recupero si applica secondo le regole del CU (art.16, 248).

  • DPR n.115/2002, art. 16

    Regole generali per l'azione di recupero del contributo unificato e per le sanzioni correlate agli omessi pagamenti; richiamato per individuare conseguenze delle notifiche e dei termini.

  • Codice di Procedura Civile, art. 137

    Regola la notificazione alla parte; il ricorrente sosteneva che l'art.248 dovesse richiamare puntualmente art.137 per imporre notifica personale, ma la Commissione ha ritenuto prevalente la specifica previsione di art.248 comma 2.

  • Codice di Procedura Civile, art. 152

    Richiamato per sostenere che, in mancanza di sanzione normativa, i termini previsti dalle norme procedurali possono avere natura ordinatoria piuttosto che perentoria.

  • Codice di Procedura Civile, art. 170

    Stabilisce che, dopo la costituzione in giudizio, le notificazioni e comunicazioni si fanno al procuratore costituito salvo diversa disposizione di legge; la Commissione ha ritenuto che art.248 comma 2 costituisca tale disposizione che legittima la notifica al difensore eletto.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 67/2019

    sent. n. 67 del 29/03/2019

    Ha escluso la lesione del diritto del contribuente alla conoscenza della procedura di riscossione del CU quando la notifica è effettuata al domicilio eletto presso il difensore tramite PEC, convalidando la legittimità della modalità prevista da art.248, comma 2.

  • Codice di Procedura Civile, art. 84

    Richiamato dalla ricorrente in tema di procura alle liti e natura del mandato processuale; la Commissione ha dato prevalenza all'applicazione di art.248 e al principio della diligenza del destinatario.

Massime di principio

  • Il termine di 30 giorni previsto dall'art.248 DPR 115/2002 per l'emissione dell'invito al pagamento è generalmente considerato ordinatorio e non perentorio: il suo superamento non determina automaticamente la decadenza dell'Amministrazione dal diritto di recupero, che resta soggetto alla prescrizione ordinaria (di regola decennale).
  • La notifica degli inviti di pagamento al domicilio eletto (PEC) del difensore costituisce modalità valida ai sensi dell'art.248, comma 2, e non configura di per sé una violazione del diritto del contribuente alla conoscenza del procedimento, come confermato dalla Corte Costituzionale (sent. n.67/2019).
  • L'onere di diligenza grava sul contribuente: se ha eletto domicilio presso un difensore, deve cooperare acquisendo le comunicazioni dal domiciliatario; la mancata trasmissione dell'invito da parte del difensore è un inconveniente di fatto, non automaticamente idoneo a far dichiarare nulla la notifica.
  • Per impugnare efficacemente una notifica occorre dimostrare una nullità o un pregiudizio concreto derivante dalla modalità di notifica, non solo il mancato rispetto di termini ordinatori; se si vuole contestare la tardività occorre verificare l'esistenza di una specifica norma che attribuisca carattere perentorio e la relativa sanzione.
  • È prassi prudente per l'Amministrazione rispettare il termine dei 30 giorni per evitare contestazioni e per il contribuente monitorare tempestivamente le comunicazioni PEC e mantenere aggiornata l'elezione di domicilio o prevedere canali alternativi di controllo.
  • Se il contribuente ritiene di non essere stato informato dal difensore, il rimedio più adeguato spesso è l'azione nei confronti del professionista (responsabilità) o la produzione di prove concrete di pregiudizio, più che la deduzione generale di nullità della notifica.
  • In sede di difesa, ricordare che la giurisprudenza e la prassi amministrativa (e talvolta circolari ministeriali) confermano la legittimità della notifica via PEC al domiciliatario; le eccezioni richiedono profili di illegittimità specifici e circostanziati.

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