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Sentenza

Sentenza del 07/10/2020 n. 520 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della CTP che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo ai dividendi deliberati da G.I. Srl per l'anno 2012. L'Ufficio sosteneva che, a seguito della cessione del diritto di usufrutto d'azienda alla società D. S.r.l., quest'ultima aveva assorbito/accollato il debito verso i soci (dividendi), trasformando la posta contabile 'dividendo da distribuire' in un 'debito v/terzi'; per l'Amministrazione ciò avrebbe fatto perdere memoria fiscale delle riserve non tassate e configurato l'ipotesi dell'"incasso giuridico", rendendo imponibile l'ammontare deliberato a favore dei soci. L'Agenzia ha chiesto la riforma della sentenza sostenendo la tassabilità per incasso giuridico e contestando la motivazione della CTP.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento. Il Collegio ha ritenuto corretti i rilievi di merito della CTP: non è stata dimostrata alcuna rinuncia o atto dispositvo da parte dei soci che potesse integrare l'ipotesi di incasso giuridico; il debito verso i soci risultava ancora iscritto nel bilancio della D. S.r.l. e, pertanto, i dividendi restano tassabili per cassa solo al momento della effettiva percezione. Pur condividendo che l'accertamento a tavolino e i profili procedurali fossero legittimi, il Collegio ha escluso l'applicabilità dell'incasso giuridico nella fattispecie. Condanna dell'Agenzia alle spese di giudizio del grado, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 47 TUIR (D.lgs. n. 917/1986)

    I dividendi da partecipazione sono redditi di capitale tassati per cassa, cioè quando effettivamente percepiti; il Collegio ha richiamato questo principio per escludere la tassazione prima della percezione.

  • Art. 45 TUIR (D.lgs. n. 917/1986)

    Disciplina della tassazione dei redditi di capitale; richiamato per inquadrare la natura fiscale dei dividendi.

  • Art. 44 TUIR (D.lgs. n. 917/1986)

    Norma generale sulla classificazione dei redditi: citata dall'Ufficio nel contestare la qualificazione e rilevanza fiscale delle operazioni contabili.

  • Art. 41-bis DPR n. 600/1973

    Norma che consente accertamenti parziali: l'Ufficio l'ha invocata per legittimare l'accertamento; il Collegio ha ritenuto proceduralmente corretto l'accertamento a tavolino basato su documentazione prodotta.

  • Art. 12 L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Richiama i profili di contraddittorio e verbali di chiusura; l'Agenzia aveva eccepito la loro inesistenza ma il Collegio ha condiviso la tesi che, trattandosi di controllo documentale 'a tavolino', non era obbligatorio il verbale di chiusura come nelle verifiche in loco.

  • Art. 10-bis L. n. 212/2000

    Riferimento normativo sugli abusi e sulle ragioni extrafiscali: il Collegio ha ritenuto non applicabile la presunzione di abuso in assenza di prove di ragioni contraffatte o di vantaggio fiscale illecito.

  • Art. 53 D.Lgs. n. 546/1992

    Norma che disciplina i motivi dell'impugnazione: la parte resistente ha osservato che l'Ufficio aveva introdotto in appello nuovi motivi; il Collegio ha rilevato carenza di prova sugli elementi essenziali richiesti dall'accertamento.

  • C.M. Agenzia Entrate n. 73/E del 27/05/1994

    Istruzione amministrativa che aveva sostenuto il principio dell'incasso giuridico in caso di rinuncia al credito; richiamata ma non ritenuta decisiva dal Collegio in assenza di rinuncia concreta.

  • Cassazione, ordinanza n. 2057/2020

    Giurisprudenza di legittimità che ha affermato la possibilità di configurare l'incasso giuridico in caso di rinuncia al credito da parte del socio; richiamata dall'Agenzia ma il Collegio ha fatto applicazione selettiva del principio richiedendo prova della rinuncia o di un atto dispositvo.

  • Cassazione, ordinanza n. 1335/2016

    Giurisprudenza che aveva espresso principi favorevoli all'interpretazione dell'incasso giuridico; citata nel dibattito giurisprudenziale ma non sufficiente a provare il caso concreto.

Massime di principio

  • I dividendi sono generalmente tassati per cassa: sono imponibili solo quando il beneficiario li percepisce materialmente, salvo che non ricorra una fattispecie oggettiva che giustifichi una 'finzione' di percezione.
  • Il principio dell'incasso giuridico può essere applicato solo se è provata una rinuncia al credito o un atto dispositvo chiaro e dimostrabile del socio che comporti la patrimonializzazione della società e l'incremento del valore della partecipazione.
  • La mera riclassificazione contabile (es. trasformazione della voce 'dividendi da distribuire' in 'debito v/terzi' per effetto di un accollo) non basta, di per sé, a dimostrare l'incasso giuridico: occorre prova di una manifestazione di volontà del socio o di una effettiva estinzione del credito o della sua utilizzazione.
  • In accertamenti 'a tavolino' l'Agenzia può basarsi sulla documentazione prodotta dal contribuente senza verbale di chiusura tipico delle verifiche in loco, ma la qualificazione fiscale delle operazioni richiede adeguata motivazione e prova degli elementi sostanziali.
  • Se l'Amministrazione invoca l'incasso giuridico, deve portare elementi probatori concreti (atto di rinuncia, fatti dimostrativi della destinazione del credito) e non limitarsi a considerazioni contabili o a presunzioni non corroborate.
  • In sede di impugnazione, l'Ufficio deve evitare di introdurre nuovi motivi non dedotti in precedenza: motivi nuovi rischiano di essere inammissibili o privi della necessaria prova.

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