Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 07/10/2020 n. 532 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo alle imposte dirette e IVA per l'annualità 2006 (e altri anni correlati) che ha ritenuto indeducibili costi risultanti da fatture emesse dal fornitore C.G. per operazioni inesistenti. L'Ufficio si è basato su un p.v.c. della Guardia di Finanza che documentava dichiarazioni del fornitore (C.G.) di aver emesso fatture per operazioni inesistenti e sulla mancata annotazione di tali fatture nella contabilità del fornitore. Il contribuente ha eccepito nullità e vizi procedurali dell'avviso (violazione artt. 42 DPR 600/73; mancanza del requisito professionale del firmatario ex art. 4‑bis D.L. 78/2015; notifica tardiva; illegittimo raddoppio dei termini), nonché la carenza probatoria della contestazione sostanziale. In primo grado la CTP di Venezia ha riconosciuto deducibilità limitata dei costi per € 9.700,00 (pagati con assegni) e ha respinto il resto della domanda; l'Agenzia ha proposto appello incidentale per ottenere la riforma della parte favorevole al contribuente.

La decisione

L'appello del contribuente è stato rigettato e la sentenza della CTP confermata. Il Tribunale ha ritenuto legittimo il raddoppio dei termini di accertamento per le imposte (in presenza di elementi indicanti la sussistenza del reato previsto dal D.Lgs. 74/2000) e ha condiviso le presunzioni dell'Ufficio sulla inesistenza delle operazioni documentate dalle fatture, avendo come elemento centrale la confessione del fornitore e altri indizi (assenza di annotazioni nella contabilità del fornitore, pagamenti in contanti per la maggior parte delle fatture, contraddittorietà delle dichiarazioni del contribuente). Tuttavia la Commissione ha confermato la decisione di primo grado che aveva ammesso come deducibili i costi per € 9.700,00 corrispondenti a due fatture pagate con assegni (ritenuti tracciabili e quindi più credibili). L'appello incidentale dell'Agenzia volto a negare anche questa parte è stato respinto. L'appellante è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 1.000,00.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 74/2000 art. 2

    Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è ritenuto sussistente sulla base di dichiarazioni e indizi, giustificando la denuncia alla Procura e sostenendo la legittimità del raddoppio dei termini di accertamento.

  • D.Lgs. 74/2000 art. 8

    Riferimento al delitto collegato all'emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte del fornitore; elemento fattuale che sostiene le presunzioni dell'Ufficio.

  • DPR 600/1973 art. 42, comma 1 e 3

    Invocato dal contribuente come vizio formale dell'avviso di accertamento, ma le eccezioni procedurali sollevate non sono state ritenute tali da invalidare l'atto, ove non provate concretamente.

  • DPR 600/1973 art. 43

    Norma sul raddoppio dei termini di accertamento; applicata legittimamente dal Collegio in presenza di elementi che facevano ritenere sussistente il reato fiscale.

  • DPR 633/1972 art. 57

    Riferimento al raddoppio dei termini ai fini IVA; ritenuto legittimo alla luce degli elementi indiziari di frode.

  • D.lgs. 218/1997 art. 5, comma 1‑bis

    Invito a comparire notificato all'interessato; il contribuente non ha prodotto documentazione contabile/extracontabile in sede di contraddittorio, elemento che ha inciso negativamente sulla sua posizione probatoria.

  • D.L. n.78/2015 art. 4‑bis, comma 1

    Eccepita dal contribuente in relazione al requisito professionale del firmatario dell'atto; il motivo è stato considerato nuovo in appello e quindi inammissibile o comunque non risolutivo nel merito.

  • DM 55/2014 art. 1‑11

    Usato per la determinazione delle spese di lite: la somma liquidata (€ 1.000,00) è stata motivata in relazione ai parametri di detta normativa.

Massime di principio

  • La confessione del fornitore che dichiara di aver emesso fatture per operazioni inesistenti costituisce elemento molto grave e, se non confutata da prove contrarie, può fondare la ripresa a tassazione dei costi da parte dell'Amministrazione.
  • L'assenza di annotazioni nella contabilità del fornitore e la prevalenza di pagamenti in contanti sono indizi rilevanti di operazioni fittizie; il contribuente ha l'onere di fornire prove contrarie efficaci (documentazione, tracciabilità, prove che le prestazioni sono state effettivamente rese).
  • Pagamenti tracciabili (bonifico, assegno, ecc.) aumentano la probabilità che il costo sia considerato effettivamente sostenuto; pagamenti in contanti, soprattutto sistematici, indeboliscono la prova dell'effettività della prestazione.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento è legittimo quando sussistono elementi che fanno ritenere l'esistenza di reati tributari (ad es. uso di fatture per operazioni inesistenti); in tale ipotesi la disciplina dei termini può operare a favore dell'Amministrazione.
  • Le eccezioni procedurali devono essere sollevate tempestivamente e con specificità: nuove deduzioni formulate esclusivamente in appello potrebbero essere ritenute inammissibili.
  • In contenziosi complessi, i giudici possono operare una valutazione globale degli elementi indiziari (gravità, precisione e concordanza) per formare presunzioni; il contribuente può neutralizzarle solo con prove documentali e circostanziali adeguate.
  • Anche in caso di accertamento basato su p.v.c. di Polizia Giudiziaria, la decisione giudiziale valuta la congruità degli indizi e la presenza di elementi di confutazione: la mera contestazione verbale non è sufficiente a rovesciare le presunzioni dell'Amministrazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.