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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17312/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'insinuazione al passivo fallimentare di un credito di lavoro relativo all'anno 2011, comprensivo di ferie non godute, indennità di mancato preavviso, ratei di 13ª e 14ª mensilità, TFR e spese legali liquidate in due decreti ingiuntivi. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda; il Tribunale, decidendo sull'opposizione allo stato passivo, ha confermato il diniego ritenendo che le buste paga prodotte non fossero prova sufficiente dei crediti ulteriori rispetto a quanto in esse esposto, che la perizia di parte avesse valore solo dichiarativo perché fondata sulle dichiarazioni unilaterali della lavoratrice e che la prova testimoniale non fosse idonea. Ha inoltre ritenuto inammissibile l'insinuazione delle spese legali dei decreti ingiuntivi perché proposta solo nelle osservazioni e quindi come domanda nuova. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 93, comma 3, nn. 2 e 3, l. fall., sostenendo che, una volta prodotte le buste paga, gravasse sulla procedura l'onere di contestarne specificamente le risultanze; ha censurato anche il mancato valore attribuito alla perizia di parte e ha sostenuto che i decreti ingiuntivi con le spese erano stati già prodotti con la domanda originaria, sicché la relativa richiesta non era nuova. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi, ma tale censura è rimasta assorbita.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo nei limiti indicati in motivazione: ha affermato che, in sede di verifica del passivo, le buste paga rilasciate dal datore di lavoro e munite di firma, sigla o timbro hanno piena efficacia probatoria del rapporto e del credito insinuato, salvo specifiche contestazioni e contrarie deduzioni della procedura. Ha quindi cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Castrovillari, in diversa composizione, per nuovo esame sul punto. Ha invece dichiarato inammissibile la doglianza relativa alle spese legali dei decreti ingiuntivi, perché non si confrontava con la ratio decidendi basata sulla novità rispetto alla domanda originaria di insinuazione; il secondo motivo è stato assorbito. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per la mancata difesa dell'intimato.

Norme richiamate

  • art. 93, comma 3, nn. 2 e 3, l. fall.

    art. 93, 3 comma, n. 2 e n. 3

    regola i requisiti della domanda di insinuazione al passivo; la censura è stata esaminata alla luce della prova del credito in sede fallimentare

  • art. 3 L. 25 gennaio 1953, n. 4

    la consegna della busta paga al lavoratore è obbligatoria; le buste paga possono essere utilizzate come prova del credito se munite degli elementi formali previsti

  • art. 5 L. 25 gennaio 1953, n. 4

    il contenuto della busta paga è obbligatorio e penalmente sanzionato, con conseguente rilevanza probatoria del documento

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata

  • art. 93 l. fall.

    la domanda di insinuazione al passivo deve contenere i necessari elementi e non può essere ampliata con una domanda nuova in sede successiva

Massime di principio

  • Nel procedimento di accertamento del passivo, le buste paga rilasciate dal datore di lavoro e munite degli elementi formali richiesti hanno valore probatorio del rapporto e dei crediti ivi indicati, salvo che il curatore o la procedura ne contestino specificamente la veridicità o l'esattezza con idonei mezzi contrari.
  • La prova dei crediti di lavoro ulteriori, come ferie non godute, permessi o emolumenti contrattuali, richiede comunque la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto; tuttavia il giudice non può escludere aprioristicamente ogni efficacia alle buste paga se esse sono documentalmente idonee e non specificamente contestate.
  • In sede di opposizione allo stato passivo, la domanda relativa a poste diverse da quelle introdotte con l'istanza originaria può essere dichiarata inammissibile quando introduca un titolo o una pretesa nuova rispetto alla domanda di ammissione al passivo, indipendentemente dal fatto che il documento sia stato prodotto nel corso della verifica.
  • In cassazione, la censura che non si confronta con la ratio decidendi posta a fondamento del provvedimento impugnato è inammissibile.
  • Quando un motivo viene accolto solo per una parte della pretesa, le ulteriori censure che presuppongono il riesame complessivo della decisione possono restare assorbite dal primo motivo accolto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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