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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49239/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ippolito ha proposto ricorso in Cassazione contro la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 424 c.p. (danneggiamento seguito da incendio) per avere appiccato il fuoco a due autovetture. Ha dedotto: (i) errata qualificazione giuridica del fatto, chiedendo la riqualificazione ex art. 635 c.p. perché il fuoco sarebbe stato di modeste dimensioni e non idoneo a creare pericolo d'incendio; (ii) errato diniego dell'attenuante ex art. 62, n.6 c.p. (risarcimento del danno), lamentando che i ristori erano stati concordati e che la mancata concessione di rinvio non può precludere l'operatività dell'attenuante; (iii) sproporzione della pena e vizio nella determinazione del trattamento sanzionatorio (art. 133 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i motivi relativi alla riqualificazione del reato e alla quantificazione della pena: i giudici di merito avevano correttamente valutato la diffusività del fuoco, i mezzi utilizzati e il serio rischio creato, configurando l'art. 424 c.p. Quanto all'attenuante ex art. 62, n.6 c.p., la Corte ha chiarito che il risarcimento deve essere integrale ed intervenire "prima del giudizio" (limite inteso dalla giurisprudenza come anteriore all'apertura del dibattimento di primo grado); nel caso concreto uno dei due ristori è avvenuto dopo l'apertura del dibattimento (5/3/2018) (i ristori: 2 e 6 marzo 2018) e quindi non è tempestivo. Infine, la Cassazione ha dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione (tempus commissi delicti 30/06/2015; termine massimo della prescrizione spirato il 30/12/2022) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 424 cod. pen.

    Regola il delitto di danneggiamento seguito da incendio: si applica quando la condotta di danneggiare la cosa altrui determina concretamente un pericolo di incendio o un incendio, anche se l'incendio non era voluto dall'agente ma comunque accettato come rischio.

  • art. 635 cod. pen.

    Richiamata dalla difesa come possibile riqualificazione (fuoco non di grandi dimensioni); la Corte però distingue i casi in cui il fuoco non ha creato pericolo di incendio (resterà il semplice danneggiamento) da quelli in cui invece è sorto il pericolo, configurando l'art. 424.

  • art. 62 n. 6) cod. pen.

    L'attenuante per l'integrale risarcimento del danno è riconosciuta solo se il ristoro è integrale, effettivo e intervenuto prima dell'apertura del dibattimento di primo grado; il termine non è ricondotto alla data del decreto di citazione ma all'apertura del dibattimento, e la dilazione o il mancato rinvio disposto dal giudice non sposta tale limite.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte territoriale ha motivato adeguatamente la quantificazione della pena valorizzando la gravità della condotta e il rischio accettato dall'imputato.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti della esposizione riassuntiva del ricorso: consente la compressione della motivazione nella esposizione dei motivi in Cassazione.

  • artt. 192, comma 3 e 533 cod. proc. pen.

    Richiamati dalla difesa in relazione a profili di diritto di difesa e contraddittorio; la Corte non ha ravvisato violazioni tali da incidere sulla decisione di merito.

  • artt. 465 e ss. cod. proc. pen.

    Disciplinano le fasi e gli atti propedeutici al giudizio; la giurisprudenza utilizza l'apertura del dibattimento di primo grado come termine-limitazione per la tempestività del risarcimento ai fini dell'art. 62 n.6.

Massime di principio

  • Quando si valuta se sussiste il reato di "danneggiamento seguito da incendio" (art. 424 c.p.) occorre accertare oggettivamente se la condotta ha determinato un pericolo di incendio: elementi rilevanti sono i mezzi impiegati, la diffusività delle fiamme e gli esiti di danno.
  • Se il fuoco è di modesta entità e non idoneo a creare pericolo d'incendio, il fatto può restare qualificato come semplice danneggiamento; la discriminante è il rischio concreto di incendiarsi, non la mera presenza delle fiamme.
  • L'attenuante dell'integrale risarcimento (art. 62, n.6 c.p.) richiede che il ristoro sia integrale, effettivo e intervenuto prima dell'apertura del dibattimento di primo grado; pagamenti effettuati dopo tale momento sono, di regola, intempestivi.
  • La scelta del giudice di non rinviare l'udienza non può essere utilizzata dall'imputato per retrodatare il termine utile per perfezionare il risarcimento: il termine processuale di riferimento resta l'apertura del dibattimento.
  • Le censure sulla determinazione della pena in appello richiedono che la Corte di legittimità riscontri omissioni o illogicità gravi nella motivazione; se i giudici di merito hanno motivato congruamente, il controllo di Cassazione è limitato.
  • Il decorso della prescrizione va calcolato a partire dal tempus commissi delicti e tenendo conto di eventuali atti interruttivi; anche una pronuncia di annullamento per vizi di merito può essere sostituita dall'accertamento dell'estinzione per prescrizione, con annullamento senza rinvio.

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