Sentenza n. 1935/2026 - Milano, Sezione 2
per l'esatta ottemperanza 1) della sentenza del Tribunale di Milano n. 2096 del 2024 limitatamente alle spese ottenute quale difensore distrattario; 2) della sentenza del Tribunale di Milano n. 4351 del 2024 limitatamente alle spese ottenute quale difensore distrattario; 3) della sentenza del Tribunale di Milano n. 4404 del 2024 limitatamente alle spese ottenute quale difensore distrattario; 4) della sentenza del Tribunale di Milano n. 4526 del 2024 limitatamente alle spese ottenute quale difensore distrattario; 5) della sentenza del Tribunale di Varese n. 335 del 2024 limitatamente alle spese ottenute quale difensore distrattario; 6) della sentenza del Tribunale di Milano n. 4712 del 2024 limitatamente alle spese ottenute quale difensore distrattario; 7) della sentenza del Tribunale di Milano n. 4874 del 2024 limitatamente alle spese ottenute quale difensore distrattario; 8) della sentenza del Tribunale di Milano n. 4995 del 2024 limitatamente alle spese ottenute quale difensore distrattario; 9) della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio (VA) n. 725 del 2024 limitatamente alle spese ottenute quale difensore distrattario; 10) della sentenza del Tribunale di Pavia n. 586 del 2024 limitatamente alle spese ottenute quale difensore distrattario; 11) della sentenza del Tribunale di Varese n. 366 del 2024 limitatamente alle spese ottenute quale difensore distrattario; 12) della sentenza del Tribunale di Milano n. 5053 del 2024 limitatamente alle spese ottenute quale difensore distrattario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, limitatamente alle spese liquidate in favore del difensore antistatario, di dodici sentenze dei Tribunali di Milano, Varese, Busto Arsizio e Pavia
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per l'ottemperanza di dodici sentenze del giudice ordinario, chiedendone l'esecuzione limitatamente alle condanne alle spese di lite ottenute quale difensore antistatario. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato che non era stata depositata la prova del passaggio in giudicato delle sentenze, costituita dalla certificazione prevista dall'art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e dall'art. 39 c.p.a. La causa è stata rinviata per consentire il deposito della certificazione, ma la ricorrente non ha effettuato alcun deposito prima dell'udienza successiva. È stata così contestata la violazione dell'art. 112, comma 2, c.p.a., relativo ai presupposti dell'azione di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ricorrente, nonostante il rinvio disposto proprio per consentirle di produrre la certificazione, non ha fornito la prova del passaggio in giudicato delle sentenze del giudice ordinario. Tale prova era necessaria per dimostrare l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo suscettibile di ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate, poiché il Ministero si è limitato a depositare una comparsa di mero stile.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
La proposizione dell'azione di ottemperanza richiede la dimostrazione dell'esistenza di un titolo giudiziale suscettibile di esecuzione; nel caso di sentenze del giudice ordinario, deve essere provato il loro passaggio in giudicato.
art. 39 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell'esigenza di depositare la certificazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.
art. 124 disposizioni di attuazione del c.p.c.
Individua la certificazione utilizzabile per dimostrare il passaggio in giudicato delle sentenze civili.
art. 22 c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe quale disposizione che consente alla ricorrente di stare in giudizio personalmente.
art. 86 c.p.c.
Richiamato nell'epigrafe quale disposizione che consente al difensore di stare in giudizio personalmente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza del giudice ordinario, il ricorrente deve provare il passaggio in giudicato del titolo azionato mediante la certificazione prevista dall'art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, richiamata dall'art. 39 c.p.a.
- La mancata produzione della prova del passaggio in giudicato, anche dopo che il giudice abbia assegnato un termine o disposto un rinvio per consentirne il deposito, impedisce di dimostrare l'esistenza di un titolo esecutivo suscettibile di ottemperanza e comporta l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a.
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